Page 96 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ANTONIO VALITUTTI





               possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema
               legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell’estensione della nullità
               che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto, con la conseguenza che
               è  a  carico  di  chi  ha  interesse  a  far  cadere  in  toto  l’assetto  di  interessi
               programmato  fornire  la  prova  dell’interdipendenza  del  resto  del  contratto
               dalla  clausola  o  dalla  parte  nulla,  mentre  resta  precluso  al  giudice  rilevare
               d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.
                  La giurisprudenza ha osservato – in proposito – che la nullità della singola
               clausola contrattuale – o di alcune soltanto delle clausole del negozio – comporta
               la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio «utile per inutile
               non vitiatur», la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del
               contenuto negoziale il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione
               della  potenziale  volontà  delle  parti  in  relazione  all'eventualità  del  mancato
               inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle
               stesse perseguito . La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si
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               estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato
               dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né
               persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel
               senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del
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               suo contenuto colpita da nullità .
                  E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame.
                  Invero,  avuto  riguardo  alla  posizione  del  garante,  la  riproduzione  nelle
               fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto
               l’effetto – come osservato dalla dottrina succitata – di rendere la disciplina più
               gravosa  per  il  medesimo,  imponendogli  maggiori obblighi  senza  riconoscergli
               alcun  corrispondente  diritto;  sicché  la  loro  eliminazione  ne  alleggerirebbe
               certamente la posizione. D’altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie
               socio della società debitrice principale) – salvo la rigorosa allegazione e prova del
               contrario – avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole
               predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di
               un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva – al riguardo  – il
               provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia che il fideiussore è normalmente
               cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del debitore, alla concessione
               del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e
               diretto  alla  prestazione  della  garanzia.  Al  contempo,  è  del  tutto  evidente  che
               anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche
               espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella
               dell’assenza  completa  della  fideiussione,  con  conseguente  minore  certezza  di
               realizzazione dei propri crediti.



                  22  Cass., sez. II, 10 novembre 2014, n. 23950.
                  23  Cass., sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2314.

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