Page 96 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ANTONIO VALITUTTI
possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema
legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell’estensione della nullità
che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto, con la conseguenza che
è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l’assetto di interessi
programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto
dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare
d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.
La giurisprudenza ha osservato – in proposito – che la nullità della singola
clausola contrattuale – o di alcune soltanto delle clausole del negozio – comporta
la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio «utile per inutile
non vitiatur», la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del
contenuto negoziale il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione
della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato
inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle
stesse perseguito . La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si
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estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato
dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né
persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel
senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del
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suo contenuto colpita da nullità .
E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame.
Invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle
fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto
l’effetto – come osservato dalla dottrina succitata – di rendere la disciplina più
gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli
alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe
certamente la posizione. D’altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie
socio della società debitrice principale) – salvo la rigorosa allegazione e prova del
contrario – avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole
predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di
un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva – al riguardo – il
provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia che il fideiussore è normalmente
cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del debitore, alla concessione
del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e
diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che
anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche
espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella
dell’assenza completa della fideiussione, con conseguente minore certezza di
realizzazione dei propri crediti.
22 Cass., sez. II, 10 novembre 2014, n. 23950.
23 Cass., sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2314.
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