Page 95 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               normativa  antitrust  è  principalmente  quello  del  «mercato  in  senso  oggettivo»,  e  non
               soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente
               inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest’ultimo, ed
               esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Ed invero – come rilevato in dottrina
               – l’obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una
               efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all’intesa, o che ne
               hanno – come nella specie – recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal
               momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad
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               ottenere il risarcimento del danno . Per converso, è evidente che il riconoscimento,
               alla vittima dell’illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far
               valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle
               tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della
               correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
                  La giurisprudenza della Corte di Giustizia è  – del resto – inequivoca nel
               senso che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione
               dell’art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione
               Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere
               individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro.
               Si è, invero, statuito che – fermo restando il diritto al risarcimento del danno
               –  la  sorte  dei  contratti  a  valle  di  intese  antitrust  –  che  non  vengono
               automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell’intesa
               a monte  –  è riservata ai  diritti  nazionali .  Se ne deve inferire  che  – fermo
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               restando  l’essenzialità,  sul  piano  del  diritto  comunitario,  del  diritto  del
               consumatore  di  far  valere  la  nullità  dell’intesa  a  monte  e  di  chiedere  il
               risarcimento dei danni subiti, come minimo comune denominatore in materia
               di tutela – la maggiore garanzia dei diritti del medesimo consumatore, in guisa
               da garantire la piena attuazione del diritto comunitario, è affidata ai giudici
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               dello Stato di appartenenza .

                  9.2. Il modello di tutela della nullità parziale

                  Nell’esaminare  l’opzione  interpretativa  che  ravvisa  nella  fattispecie  una
               ipotesi di nullità parziale, le Sezioni Unite muovono dal rilievo secondo cui la
               regola dell’art. 1419, c. 1, c.c. – ignota al codice del 1865, come pure al code
               civil,  provenendo  dall’esperienza  tedesca  –  insieme  agli  analoghi  principi
               rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale
               ed esprime il generale favore dell’ordinamento per la «conservazione», in quanto

                  19  DENOZZA, Incongruenze, paradossi e molti vizi della tesi del "solo risarcimento" per le vittime di intese
               ed abusi, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 406 ss.
                  20   Corte  di  Giustizia,  14  dicembre  1983,  C-  319/82,  Societè  de  Vente  de  Cimentes;  Trib.,
               21/01/1999, T- 190/96, Christophe Palma.
                  21  Corte di Giustizia, 20 settembre 2001, C- 453/99, Courage Ltd v. Crehan; Corte di Giustizia,
               13 luglio 2006, da C- 295/04 a C- 298/04, Manfredi; Corte di Giustizia, 14 giugno 2011, C- 360/09,
               Pfeiderer v. Bundemskartellant; Corte di Giustizia 06 giugno 2013, C- 536/11 Donau Chemie.

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