Page 95 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
normativa antitrust è principalmente quello del «mercato in senso oggettivo», e non
soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente
inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest’ultimo, ed
esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Ed invero – come rilevato in dottrina
– l’obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una
efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all’intesa, o che ne
hanno – come nella specie – recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal
momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad
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ottenere il risarcimento del danno . Per converso, è evidente che il riconoscimento,
alla vittima dell’illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far
valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle
tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della
correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia è – del resto – inequivoca nel
senso che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione
dell’art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere
individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro.
Si è, invero, statuito che – fermo restando il diritto al risarcimento del danno
– la sorte dei contratti a valle di intese antitrust – che non vengono
automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell’intesa
a monte – è riservata ai diritti nazionali . Se ne deve inferire che – fermo
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restando l’essenzialità, sul piano del diritto comunitario, del diritto del
consumatore di far valere la nullità dell’intesa a monte e di chiedere il
risarcimento dei danni subiti, come minimo comune denominatore in materia
di tutela – la maggiore garanzia dei diritti del medesimo consumatore, in guisa
da garantire la piena attuazione del diritto comunitario, è affidata ai giudici
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dello Stato di appartenenza .
9.2. Il modello di tutela della nullità parziale
Nell’esaminare l’opzione interpretativa che ravvisa nella fattispecie una
ipotesi di nullità parziale, le Sezioni Unite muovono dal rilievo secondo cui la
regola dell’art. 1419, c. 1, c.c. – ignota al codice del 1865, come pure al code
civil, provenendo dall’esperienza tedesca – insieme agli analoghi principi
rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale
ed esprime il generale favore dell’ordinamento per la «conservazione», in quanto
19 DENOZZA, Incongruenze, paradossi e molti vizi della tesi del "solo risarcimento" per le vittime di intese
ed abusi, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 406 ss.
20 Corte di Giustizia, 14 dicembre 1983, C- 319/82, Societè de Vente de Cimentes; Trib.,
21/01/1999, T- 190/96, Christophe Palma.
21 Corte di Giustizia, 20 settembre 2001, C- 453/99, Courage Ltd v. Crehan; Corte di Giustizia,
13 luglio 2006, da C- 295/04 a C- 298/04, Manfredi; Corte di Giustizia, 14 giugno 2011, C- 360/09,
Pfeiderer v. Bundemskartellant; Corte di Giustizia 06 giugno 2013, C- 536/11 Donau Chemie.
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