Page 101 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
10. Le conseguenze dell’opzione interpretativa in esame
Dalla ritenuta nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa
vietata – nella specie diretta a falsare il gioco della concorrenza all’interno del
mercato nazionale, mediante un’attività consistente nel fissare direttamente
talune «condizioni contrattuali» – discende una serie di conseguenze sul piano
sostanziale e processuale. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che
le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene
depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca
d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419
c.c., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza europea succitate.
Ne discende, poi, la rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei
limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio
processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è – per vero –
stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda
di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo
parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa,
omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare
l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro
valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo . La fattispecie
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oggetto del giudizio definito dalle Sezioni Unite è, peraltro, del tutto conforme a
tali principi, avendo il Bosco proposto domanda subordinata di nullità parziale
delle fideiussioni per cui è causa.
Alla qualificazione di nullità parziale della fideiussione consegue, inoltre,
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l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e la proponibilità della domanda di
ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i relativi presupposti ,
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nonché dell’azione di risarcimento dei danni.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite hanno,
pertanto, affermato la nullità parziale delle fideiussioni stipulate dal Bosco con
Intesa Sanpaolo, ossia limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, come
correttamente ritenuto – a suo tempo – dalla Corte d’appello, con conseguente
rigetto del relativi motivi di ricorso, restando assorbite le questioni – oggetto degli
altri motivi – concernenti la natura delle fideiussioni a valle e la derogabilità della
norma di cui all’art. 1957c.c. È del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale
delle clausole in questione discende dalla loro natura – in quanto attuative
dell’intesa a monte vietata – di disposizioni restrittive, in concreto, della libera
concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema
di fideiussione.
La soluzione prescelta dalle Sezioni Unite rappresenta certamente un approdo
diretto a realizzare un tendenziale equilibrio tra libertà di impresa, tutela della
29 Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; Cass., sez. I, 18 giugno 2018, n. 16501.
30 Cass., sez. Lav., 15 novembre 2010, n. 23057.
31 Cass., sez. I, 08 novembre 2005, n. 21647.
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