Page 101 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               10. Le conseguenze dell’opzione interpretativa in esame

                  Dalla ritenuta nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa
               vietata – nella specie diretta a falsare il gioco della concorrenza all’interno del
               mercato  nazionale,  mediante  un’attività  consistente  nel  fissare  direttamente
               talune «condizioni contrattuali» – discende una serie di conseguenze sul piano
               sostanziale e processuale. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che
               le  fideiussioni  per  cui  è  causa  restano  pienamente  valide  ed  efficaci,  sebbene
               depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca
               d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419
               c.c., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza europea succitate.
                  Ne discende, poi, la rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei
               limiti  stabiliti  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  a  presidio  del  principio
               processuale  della  domanda  (artt.  99  e  112  cod.  proc.  civ.).  Si  è  –  per  vero  –
               stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda
               di  nullità  integrale  del  contratto  deve  rilevarne  di  ufficio  la  sua  nullità  solo
               parziale.  E  tuttavia,  qualora  le  parti,  all'esito  di  tale  indicazione  officiosa,
               omettano  un'espressa  istanza  di  accertamento  in  tal  senso,  deve  rigettare
               l'originaria  pretesa  non  potendo  inammissibilmente  sovrapporsi  alla  loro
               valutazione  ed  alle  loro  determinazioni  espresse  nel  processo .  La  fattispecie
                                                                          29
               oggetto del giudizio definito dalle Sezioni Unite è, peraltro, del tutto conforme a
               tali principi, avendo il Bosco proposto domanda subordinata di nullità parziale
               delle fideiussioni per cui è causa.
                  Alla  qualificazione  di  nullità  parziale  della  fideiussione  consegue,  inoltre,
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               l’imprescrittibilità  dell’azione  di  nullità   e  la  proponibilità  della  domanda  di
               ripetizione  dell’indebito  ex  art.  2033  c.c.,  ricorrendone  i  relativi  presupposti ,
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               nonché dell’azione di risarcimento dei danni.
                  Sulla  scorta  delle  considerazioni  che  precedono,  le  Sezioni  Unite  hanno,
               pertanto, affermato la nullità parziale delle fideiussioni stipulate dal Bosco con
               Intesa  Sanpaolo,  ossia  limitatamente  alle  clausole  nn.  2,  6  e  8,  come
               correttamente ritenuto – a suo tempo – dalla Corte d’appello, con conseguente
               rigetto del relativi motivi di ricorso, restando assorbite le questioni – oggetto degli
               altri motivi – concernenti la natura delle fideiussioni a valle e la derogabilità della
               norma di cui all’art. 1957c.c. È del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale
               delle  clausole  in  questione  discende  dalla  loro  natura  –  in  quanto  attuative
               dell’intesa a monte vietata – di disposizioni restrittive, in concreto, della libera
               concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema
               di fideiussione.
                  La soluzione prescelta dalle Sezioni Unite rappresenta certamente un approdo
               diretto a realizzare un tendenziale equilibrio tra libertà di impresa, tutela della

                  29  Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; Cass., sez. I, 18 giugno 2018, n. 16501.
                  30  Cass., sez. Lav., 15 novembre 2010, n. 23057.
                  31  Cass., sez. I, 08 novembre 2005, n. 21647.

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