Page 97 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
9.3. La nullità derivata della fideiussione a valle dell’intesa vietata
La nullità dell’intesa a monte determina, dunque, secondo l’opzione
interpretativa prescelta dalle Sezioni Unite, la «nullità derivata» del contratto di
fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa
applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento
della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto
salve le altre clausole.
Occorre muovere – in tale prospettiva – dal rilievo che la disciplina dettata
dall’art. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 ha per oggetto la protezione, in via
immediata, dell’interesse generale alla libertà della concorrenza sancito – come si
è detto – dall’art. 41 Cost., nonché, in ambito comunitario, dal Trattato di
Maastricht del 1992 e – attualmente – dal Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea (artt. 3 e 101).
Ai sensi di tale normativa antitrust, qualsiasi fattispecie distorsiva della
competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche –
come nel caso di specie – mediante una combinazione di atti di natura diversa,
costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della
normativa in parola. In altri termini, il legislatore sia comunitario che nazionale
– quest’ultimo adeguatosi al primo, in forza del disposto dell’art. 117, c. 1, Cost.
– ha inteso impedire un «risultato economico», ossia l’alterazione del libero gioco
della concorrenza, a favore di tutti i soggetti del mercato ed in qualsiasi forma
l’intesa anticoncorrenziale venga posta in essere. Per tale ragione, i contratti a
valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti «lo sbocco
dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effe» – partecipano della
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stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati
dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale
ed europeo – infatti – intendendo sanzionare con la nullità un «risultato
economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato
rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale
prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato,
anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed
anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a
schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue – come ha rilevato da
tempo la giurisprudenza di questa Corte – che, allorché l'articolo 2 della l. n. 287
del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza
esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione,
anche successiva al negozio originario, la quale – in quanto tale – realizzi un
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ostacolo al gioco della concorrenza» .
24 Così Cass., Sez. Un, 4 febbraio 2005, n. 2207, cit.
25 Cass., sez. I, 1° febbraio 1999, n. 827.
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