Page 131 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
5. Il “caso Tercas”, la posizione della Commissione e le problematiche poste
sul tappeto
Si aprirono scenari problematici dopo che la Cassa di Risparmio della Provincia di
Teramo (TERCAS) veniva posta in amministrazione straordinaria nel 2012, e
seguendo le prassi consolidate, le Autorità studiarono una soluzione conservativa. Nel
2013 i commissari straordinari condussero una trattativa con la Banca popolare di Bari
per risolvere la crisi della TERCAS. La Banca popolare di Bari si era impegnata ad
intervenire a patto che il FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) coprisse il
deficit patrimoniale. Fatti gli opportuni approfondimenti sull’onere da sostenere e sulle
prospettive di risanamento, il FITD nel 2014 aveva deliberato l’intervento a sostegno
dell’operazione, ottenendo l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 96-ter,
1° comma, TUB. L’intervento, previsto dallo statuto del Fondo e dall’art. 96-quater
TUB, sarebbe consistito nella copertura del deficit patrimoniale di TERCAS, ed
avrebbe generato un “minor onere” rispetto a quello derivante da un eventuale
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rimborso dei depositanti a seguito di liquidazione coatta amministrativa . Con
successiva decisione del 23 dicembre 2015 la Commissione concorrenza (2016/1208),
nonostante la provenienza privata dei fondi, ha ritenuto aiuto di Stato, e quindi
illegittimo in quanto in violazione del Trattato, l’intervento effettuato dal FITD a favore
dell’operazione TERCAS, disponendone il recupero, e ciò in base a una serie di
argomentazioni, che possono così sintetizzarsi.
a) il FITD, pur essendo un fondo di diritto privato, alimentato con denaro privato
perché proveniente dalle banche associate, svolge una funzione di interesse pubblico;
b) tutte le operazioni attuate dal fondo, anche quelle non consistenti nel
rimborso dei depositanti, sono soggette ad autorizzazione e controllo della Banca
d’Italia, e quindi di un organo dello Stato, e vanno pertanto ritenute aiuti di Stato.
La decisione della Commissione, decisamente formalistica, ha avuto conseguenze
dirompenti negli anni susseguenti. Per l’impossibilità per i fondi di tutela dei depositanti
di intervenire a sostegno di operazioni di riorganizzazione e/o di cessione sono risultate
più complesse le soluzioni della crisi di banche in difficoltà, e si è dovuta sospendere
una prassi virtuosa che aveva avuto effetti positivi per molti anni sulla stabilità del
sistema bancario. Si è infatti dovuto ricorrere a sistemi alternativi appositamente creati,
come i due Fondi Atlante, tendenti a sostenere il risanamento delle banche in crisi con
fondi privati tramite una ricapitalizzazione ed una cessione dei crediti deteriorati o si è
intervenuti tramite la creazione di “fondi paralleli” a quelli tradizionali, separati dal
FITD e dal FGD, di tipo associativo e ad adesione volontaria come lo Schema
volontario del FITD, che è stato costretto a supportare l’operazione TERCAS a seguito
della decisione della Commissione nonché altre operazioni, come da ultimo la
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sottoscrizione di un prestito subordinato a favore di Banca Carige S.p.A. , oppure
35 Si veda G BOCCUZZI, Le crisi bancarie in Italia (2014 - 2020). Insegnamenti e riflessioni per la
regolamentazione, cit., 45 ss. SCIPIONE, Aiuti di Stato, crisi bancarie e ruolo dei Fondi di garanzia dei
depositanti, in Giur. comm., 2020, I, 184 ss.
36 CLARICH - PISANESCHI, Aiuti di Stato e tutela della concorrenza: i casi Tercas, Monte dei Paschi e Carige, in
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