Page 25 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023 ISSN 1974–9805
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cui si è parlato nell’art. 114 del TFUE , esprime un modello normativo a
vocazione liberale, ispirato all’idea per la quale l’espansione di infrastrutture
tecnologiche di intermediazione e di servizi, intese altresì alla intercettazione,
elaborazione e scambio di masse di dati, non può né deve essere ostacolata in
quanto tale, ma tenuta “sotto controllo”. La lettura dei considerando che
precedono tutti gli atti normativi dell’Unione è in tal senso illuminante: non è che
l’UE non riconosca le possibili anomalie, e prima ancora i costi, di un’espansione
senza limiti e senza confini da parte delle piattaforme, e men che meno
dell’economia data driven. Anzi, la puntualità e il rigore con i quali i considerando
delineano il contesto problematico delle proposte e la sequenza logica che lega
premesse analitiche e conseguenze regolamentari dànno testimonianza
inequivocabile della consapevolezza istituzionale della gravità delle tematiche
affrontate.
Il punto è tuttavia un altro, e non è strettamente giuridico-normativo, ma
eminentemente politico: l’UE come soggetto politico transnazionale persegue
dichiaratamente un disegno di sviluppo certamente complesso, e tuttavia
riconducibile – tra le altre – a due direttrici fondamentali e di pari rilevanza.
La prima è la direttrice economico-tecnologica, in ragione della quale il
disegno di supporto della transizione digitale e dell’implementazione della
relativa cultura è strategicamente strutturato in funzione del progresso e del
benessere dei popoli europei, nella piena consapevolezza dei costi e dei rischi
insiti nei processi tecnologici. La metodologia dell’approccio basato sul rischio,
ampiamente praticata in tutti i settori del digital law, esprime da questo punto di
vista la filosofia dell’Unione di fronte al tema della tecnica, e l’approccio
bilanciato tra vantaggi e costi che la caratterizza.
La seconda direttrice è quella giuridico-istituzionale, ed esprime la posizione
del limite invalicabile da porre allo sviluppo incontrollabile della tecnica, come
all’economia e a tutti i processi sociali che investono la dimensione delle persone:
ed è il limite dei principi e dei diritti fondamentali, positivizzati nei Trattati e nelle
carte dei diritti, e protetti dalle rispettive Corti.
Le due direttrici indicate costituiscono il terreno sul quale gli organi
dell’Unione operano il bilanciamento “costituzionale” necessario a predefinire il
contenuto degli atti normativi. Nella materia che ci occupa, dunque, le
piattaforme di intermediazione diventano destinatarie di una regolazione
complessa, intesa non tanto a bloccarne l’espansione, quanto a rendere
trasparente e corretto l’esercizio del potere che esse – soggetti privati – esercitano
sul mercato e sulla società; e ad arginarne gli eccessi a protezione dei diritti delle
persone, specie le più vulnerabili.
La scelta di “regolare” il potere delle piattaforme ha una valenza in sé, in
quanto tale, come scelta che pregiudizialmente respinge la possibile opzione
dell’autoregulation privata, sul presupposto della sua insufficienza ai fini del
49 Cfr. supra, nt. 32.
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