Page 25 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





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               cui  si  è  parlato  nell’art.  114  del  TFUE   ,  esprime  un  modello  normativo  a
               vocazione  liberale,  ispirato  all’idea  per  la  quale  l’espansione  di  infrastrutture
               tecnologiche di intermediazione e di servizi, intese altresì alla intercettazione,
               elaborazione e scambio di masse di dati, non può né deve essere ostacolata in
               quanto  tale,  ma  tenuta  “sotto  controllo”.  La  lettura  dei  considerando  che
               precedono tutti gli atti normativi dell’Unione è in tal senso illuminante: non è che
               l’UE non riconosca le possibili anomalie, e prima ancora i costi, di un’espansione
               senza  limiti  e  senza  confini  da  parte  delle  piattaforme,  e  men  che  meno
               dell’economia data driven. Anzi, la puntualità e il rigore con i quali i considerando
               delineano il contesto problematico delle proposte e la sequenza logica che lega
               premesse  analitiche  e  conseguenze  regolamentari  dànno  testimonianza
               inequivocabile  della  consapevolezza  istituzionale  della  gravità  delle  tematiche
               affrontate.
                  Il  punto  è  tuttavia  un  altro,  e  non  è  strettamente  giuridico-normativo,  ma
               eminentemente  politico:  l’UE  come  soggetto  politico  transnazionale  persegue
               dichiaratamente  un  disegno  di  sviluppo  certamente  complesso,  e  tuttavia
               riconducibile – tra le altre – a due direttrici fondamentali e di pari rilevanza.
                   La  prima  è  la  direttrice  economico-tecnologica,  in  ragione  della  quale  il
               disegno  di  supporto  della  transizione  digitale  e  dell’implementazione  della
               relativa  cultura  è  strategicamente  strutturato  in  funzione  del  progresso  e  del
               benessere dei popoli europei, nella piena consapevolezza dei costi e dei rischi
               insiti nei processi tecnologici. La metodologia dell’approccio basato sul rischio,
               ampiamente praticata in tutti i settori del digital law, esprime da questo punto di
               vista  la  filosofia  dell’Unione  di  fronte  al  tema  della  tecnica,  e  l’approccio
               bilanciato tra vantaggi e costi che la caratterizza.
                  La seconda direttrice è quella giuridico-istituzionale, ed esprime la posizione
               del limite invalicabile da porre allo sviluppo incontrollabile della tecnica, come
               all’economia e a tutti i processi sociali che investono la dimensione delle persone:
               ed è il limite dei principi e dei diritti fondamentali, positivizzati nei Trattati e nelle
               carte dei diritti, e protetti dalle rispettive Corti.
                  Le  due  direttrici  indicate  costituiscono  il  terreno  sul  quale  gli  organi
               dell’Unione operano il bilanciamento “costituzionale” necessario a predefinire il
               contenuto  degli  atti  normativi.  Nella  materia  che  ci  occupa,  dunque,  le
               piattaforme  di  intermediazione  diventano  destinatarie  di  una  regolazione
               complessa,  intesa  non  tanto  a  bloccarne  l’espansione,  quanto  a  rendere
               trasparente e corretto l’esercizio del potere che esse – soggetti privati – esercitano
               sul mercato e sulla società; e ad arginarne gli eccessi a protezione dei diritti delle
               persone, specie le più vulnerabili.
                  La scelta di “regolare” il potere delle piattaforme ha una valenza in sé, in
               quanto  tale,  come  scelta  che  pregiudizialmente  respinge  la  possibile  opzione
               dell’autoregulation  privata,  sul  presupposto  della  sua  insufficienza  ai  fini  del


                  49  Cfr. supra, nt. 32.

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