Page 21 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023 ISSN 1974–9805
trattamento dei dati personali , sia con riferimento alla libertà di scelta degli
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utenti commerciali o degli utenti finali .
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È degno di nota che l’articolato decalogo di obblighi di astensione e di
comportamento sia declinato al contempo in maniera analitica ma flessibile, nel
senso che è sempre consentito alla Commissione procedimentalizzare la specifica
fisionomia degli obblighi posti all’intermediario interessato ed il loro
monitoraggio; atteso che, per un verso il gatekeeper «garantisce e dimostra
l’osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento» (art. 8,
c. 1); per altro verso «La Commissione può adottare un atto di esecuzione che
specifica le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire
un’osservanza effettiva degli obblighi» di cui sopra (art. 8, c. 2). Dunque, un
procedimento dialogico continuo che assicura vigilanza ed effettività in un
contesto di garanzia per tutti i soggetti interessati .
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Il Regolamento, infatti, si muove secondo le metodologie tipiche dell’antitrust,
disciplinando in maniera specifica e scientifica i poteri della Commissione ai fini
della vigilanza e della irrogazione di eventuali sanzioni contro i gatekeeper le cui
violazioni sono state accertate nel contesto dei procedimenti in contraddittorio
che la Commissione deve avviare. Da segnalare, al proposito, l’adozione anche
in questo specifico campo dello strumento degli “impegni”, ben noto nel diritto
antitrust ordinario, alla stregua del quale il gatekeeper interessato può offrire «di
assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire
l’osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7», e correlativamente «la
Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale
gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato» (art. 25); fermi
restando i poteri della commissione di monitorare ed eventualmente riaprire il
procedimento e sanzionare l’intermediario inadempiente. Gli “impegni”
rappresentano una modalità deflattiva di gestione delle pratiche anticompetitive
diffusa anche nella normativa di public enforcement della tutela dei consumatori.
37 Si legge nell’art. 5, c. 2, che il gatekeeper: «a) non tratta, ai fini della fornitura di servizi
pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono
di servizi di piattaforma di base del gatekeeper; b) non combina dati personali provenienti dal
pertinente servizio di piattaforma di base con dati personali provenienti da altri servizi di
piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali
provenienti da servizi di terzi; c) non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal
pertinente servizio di piattaforma di base in altri servizi forniti separatamente dal gatekeeper,
compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e d) non fa accedere con registrazione gli
utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali». L’art. 6 invece obbliga
il gatekeeper a garantire l’esercizio del diritto alla portabilità, insieme con altri vincoli
comportamentali tutti intesi a garantire massima libertà di movimento per utenti e fornitori. Su
questi aspetti, cfr. le osservazioni di LIONELLO, La creazione del mercato europeo dei dati, 697.
38 Così, nei commi successivi dell’art. 5, si enunciano i vari obblighi nei termini di «Non
impone», «non impedisce» o «consente», in relazione alle pratiche scorrette vietate e a quelle corrette
adesso imposte.
39 Il regolamento prevede anche norme di aggiornamento degli obblighi (art. 12), e norme
antielusione (art. 13).
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