Page 21 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





               trattamento  dei  dati  personali ,  sia  con  riferimento  alla  libertà  di  scelta  degli
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               utenti commerciali o degli utenti finali .
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                  È  degno  di  nota  che  l’articolato  decalogo  di  obblighi  di  astensione  e  di
               comportamento sia declinato al contempo in maniera analitica ma flessibile, nel
               senso che è sempre consentito alla Commissione procedimentalizzare la specifica
               fisionomia  degli  obblighi  posti  all’intermediario  interessato  ed  il  loro
               monitoraggio;  atteso  che,  per  un  verso  il  gatekeeper  «garantisce  e  dimostra
               l’osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento» (art. 8,
               c. 1); per altro verso «La Commissione può adottare un atto di esecuzione che
               specifica  le  misure  che  il  gatekeeper  interessato  deve  attuare  per  garantire
               un’osservanza  effettiva  degli  obblighi»  di  cui  sopra  (art.  8,  c.  2).  Dunque,  un
               procedimento  dialogico  continuo  che  assicura  vigilanza  ed  effettività  in  un
               contesto di garanzia per tutti i soggetti interessati .
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                  Il Regolamento, infatti, si muove secondo le metodologie tipiche dell’antitrust,
               disciplinando in maniera specifica e scientifica i poteri della Commissione ai fini
               della vigilanza e della irrogazione di eventuali sanzioni contro i gatekeeper le cui
               violazioni sono state accertate nel contesto dei procedimenti in contraddittorio
               che la Commissione deve avviare. Da segnalare, al proposito, l’adozione anche
               in questo specifico campo dello strumento degli “impegni”, ben noto nel diritto
               antitrust ordinario, alla stregua del quale il gatekeeper interessato può offrire «di
               assumersi  impegni  relativi  ai  pertinenti  servizi  di  piattaforma  di  base tali  da  garantire
               l’osservanza  degli  obblighi  sanciti  dagli  articoli  5,  6  e  7»,  e  correlativamente  «la
               Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale
               gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato» (art. 25); fermi
               restando i poteri della commissione di monitorare ed eventualmente riaprire il
               procedimento  e  sanzionare  l’intermediario  inadempiente.  Gli  “impegni”
               rappresentano una modalità deflattiva di gestione delle pratiche anticompetitive
               diffusa anche nella normativa di public enforcement della tutela dei consumatori.

                  37   Si  legge  nell’art.  5,  c.  2,  che  il  gatekeeper:  «a)  non  tratta,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi
               pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono
               di  servizi  di  piattaforma  di  base  del  gatekeeper;  b)  non  combina  dati  personali  provenienti  dal
               pertinente  servizio  di  piattaforma  di  base  con  dati  personali  provenienti  da  altri  servizi  di
               piattaforma  di  base  o  da  eventuali  ulteriori  servizi  forniti  dal  gatekeeper  o  con  dati  personali
               provenienti da servizi di terzi; c) non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal
               pertinente  servizio  di  piattaforma  di  base  in  altri  servizi  forniti  separatamente  dal  gatekeeper,
               compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e d) non fa accedere con registrazione gli
               utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali». L’art. 6 invece obbliga
               il  gatekeeper  a  garantire  l’esercizio  del  diritto  alla  portabilità,  insieme  con  altri  vincoli
               comportamentali tutti intesi a garantire massima libertà di movimento per utenti e fornitori. Su
               questi aspetti, cfr. le osservazioni di LIONELLO, La creazione del mercato europeo dei dati, 697.
                  38   Così,  nei  commi  successivi  dell’art.  5,  si  enunciano  i  vari  obblighi  nei  termini  di  «Non
               impone», «non impedisce» o «consente», in relazione alle pratiche scorrette vietate e a quelle corrette
               adesso imposte.
                  39   Il  regolamento  prevede  anche  norme  di  aggiornamento  degli  obblighi  (art.  12),  e  norme
               antielusione (art. 13).

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