Page 20 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI





                  La  qualifica  di  gatekeeper  è  attribuita  in  presenza  del  raggiungimento  di
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               prefissate soglie di fatturato e di utenti, confermato in un certo periodo di tempo ;
               ovvero  a  seguito  di  una  valutazione  tecnica  che  la  Commissione  svolge
               sull’impatto  di  mercato  della  piattaforma  (art.  3);  il  tutto  all’esito  di  un
               procedimento  di  designazione  della  qualifica  regolato  minuziosamente  e
               condotto  in  contraddittorio  con  la  piattaforma  (artt.  16  ss.).  Naturalmente  il
               Regolamento indica i criteri e i parametri ai quali l’apprezzamento tecnico della
               Commissione deve uniformarsi al fine di pervenire all’attribuzione della qualifica
               in esame, quando la piattaforma “sospettata” non raggiunge ciascuna delle soglie
               di fatturato (7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari) e
               di  utenza  (45  milioni  di  utenti  finali  attivi  su  base  mensile,  stabiliti  o  situati
               nell’Unione, e almeno 10.000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti
               nell’Unione) di cui al paragrafo 2 dell’art. 3, le quali soglie costituiscono di per sé
               giustificazione per presumere la qualifica di gatekeeper. A tal fine, la Commissione
               svolge  una  vera  e  propria  indagine  economica  in  chiave  concorrenziale,
               verificando  e  valutando  –  anche  in  prospettiva  di  sviluppo  –  la  complessiva
               posizione di mercato dell’intermediario quale risultante dai seguenti elementi:
               effetti  di  rete  e  vantaggi  basati  sui  dati  raccolti;  effetti  di  scala,  ancora  con
               riferimento  alle  masse  di  dati  raccolti;  effetti  di  lock-in;  carattere  integrato  o
               conglomerato dell’impresa (art. 3, c. 8).
                  Individuati così i gatekeeper, il Regolamento introduce il catalogo dei relativi
               obblighi  comportamentali,  in  chiave  –  di  nuovo  –  decisamente  antitrust  e  di
               corretto esercizio del potere di mercato esercitato (artt. 5 e ss.). Va sottolineato
               che tali obblighi stigmatizzano – per vietarli – buona parte dei comportamenti che
               di fatto i gatekeeper hanno tenuto in spregio sia delle norme poste a tutela dei dati
               personali, sia delle norme che garantiscono agli utenti commerciali e agli utenti
               finali libertà di utilizzare altri fornitori o altri canali di distribuzione. Il linguaggio
               adottato dal regolamento si articola infatti prescrivendo a tali soggetti obblighi
               negativi  e  positivi,  consistenti  nell’  astenersi  da,  o  nel  consentire,  determinati
               comportamenti,  rispettivamente  lesivi  degli  utenti  o  espressivi  della  libertà  di
               sciogliere il contratto e/o cambiare fornitore. Un catalogo deontico ricavato a
               contrario  dal  novero  delle  pratiche  sleali  e  di  lock-in  più  frequenti  nei  mercati
               digitali  e  più  volte  denunciate  alle  varie  autorità  giurisdizionali  nei  diversi
               ordinamenti; e ciò sia con riferimento a comportamenti eventualmente sleali nel



               Ma possono imporre altri obblighi per questioni non inerenti alla posizione di gatekeeper. Su tale
               tendenza  centripeta,  e  sul  rischio  di  interferenze  con  il  principio  del  ne  bis  in  idem,  cfr.  le
               considerazioni di FALCE - FARAONE, Mercati digitali e DMA: note minime in tema di enforcement, in Dir.
               ind., 2022, 5.
                  36  Art. 3, c. 1: «Un’impresa è designata come gatekeeper se: a) ha un impatto significativo sul
               mercato interno; b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso
               (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e c) detiene una
               posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca
               siffatta posizione nel prossimo futuro».

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