Page 23 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
P. 23
IANUS n. 27–2023 ISSN 1974–9805
44
raccolta; individua, con un lessico più spiccatamente mercantile , i nuovi
protagonisti del meccanismo circolatorio nelle figure del Titolare dei dati, quale
soggetto che ha il diritto di concedere l’accesso a determinati dati personali o dati
non personali o di condividerli; dell’utente dei dati, persona che ha accesso ai dati
e diritto di utilizzarli; nonché del titolare del «servizio di intermediazione dei
dati», che instaura rapporti commerciali per la «condivisione dei dati» tra gli
45
interessati e titolari di dati da una parte, e gli utenti dei dati dall’altra .
La circolazione dei dati nel nuovo mercato regolato è presa in considerazione
innanzitutto nel Capo II, con riferimento al Riutilizzo di determinate categorie di
dati protetti detenuti da enti pubblici, e concerne i dati protetti per motivi di
riservatezza commerciale, o coperti da diritti di proprietà intellettuale o altro (art.
3, c. 1). Per questi dati, l’art. 4 vieta accordi che concedono «diritti esclusivi o che
hanno per oggetto o per effetto di concedere tali diritti esclusivi o di limitare la
disponibilità di dati per il riutilizzo da parte di entità diverse dalle parti di tali
accordi o altre pratiche». Mentre l’art. 5 dispone che le condizioni per il riutilizzo
sono «non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente
giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla
natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo», e «non sono utilizzate per
limitare la concorrenza». Analogamente, tali caratteristiche devono ricorrere
anche nelle tariffe che gli enti pubblici possono disporre per il riutilizzo (art. 6).
Nel Capo III è invece regolato il mercato dei dati privati – cosiddetto data
sharing – realizzati attraverso la fornitura di servizi di intermediazione dei dati,
alla stregua dei più diffusi modelli di business tra imprese e tra imprese e
consumatori, resi possibili, almeno per quanto riguarda persone fisiche e
consumatori, dal diritto alla portabilità dei dati . Gli artt. 10 e ss. delineano un
46
tipico mercato regolato da un’Autorità di vigilanza competente (artt. 26 e ss.) e
da regole di scambio rigorosamente fissate a tutela dei soggetti che “cedono” i
propri dati nel rispetto della massima disclosure.
Il regolamento introduce infine l’innovativa nozione di «altruismo dei dati»,
significativamente definita come «la condivisione volontaria di dati sulla base del
consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li
riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l’uso
dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada
oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati». La
44 BRAVO, Intermediazione di dati personali, 204, osserva come «il ricorso alla nuova nomenclatura
per i protagonisti del trattamento dei dati sia in realtà […] funzionale ad una lettura destinata ad
erodere progressivamente la centralità del principio personalistico verso chiavi di lettura più
aderenti al “Property Regime” o ad altri inquadramenti teorici che prestino attenzione al mercato»,
escludendo tuttavia che l’indiscutibile valore economico acquisito dai dati possa indurre a negare la
loro persistente caratteristica di «attributi della personalità» (ivi, 211).
45 Art. 2 del Regolamento, relativo alle consuete Definizioni.
46 Anche su questo aspetto, rinviamo ampiamente a BRAVO, Intermediazione di dati personali, 213
ss.
79