Page 23 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





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               raccolta;  individua,  con  un  lessico  più  spiccatamente  mercantile ,  i  nuovi
               protagonisti del meccanismo circolatorio nelle figure del Titolare dei dati, quale
               soggetto che  ha il diritto di concedere l’accesso a determinati dati personali o dati
               non personali o di condividerli; dell’utente dei dati, persona che ha accesso ai dati
               e diritto di utilizzarli; nonché del titolare del «servizio di intermediazione dei
               dati»,  che  instaura  rapporti  commerciali  per  la  «condivisione  dei  dati»  tra  gli
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               interessati e titolari di dati da una parte, e gli utenti dei dati dall’altra .
                  La circolazione dei dati nel nuovo mercato regolato è presa in considerazione
               innanzitutto nel Capo II, con riferimento al Riutilizzo di determinate categorie di
               dati  protetti  detenuti  da  enti  pubblici,  e  concerne  i  dati  protetti  per  motivi  di
               riservatezza commerciale, o coperti da diritti di proprietà intellettuale o altro (art.
               3, c. 1). Per questi dati, l’art. 4 vieta accordi che concedono «diritti esclusivi o che
               hanno per oggetto o per effetto di concedere tali diritti esclusivi o di limitare la
               disponibilità di dati per il riutilizzo da parte di entità diverse dalle parti di tali
               accordi o altre pratiche». Mentre l’art. 5 dispone che le condizioni per il riutilizzo
               sono  «non  discriminatorie,  trasparenti,  proporzionate  e  oggettivamente
               giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla
               natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo», e «non sono utilizzate per
               limitare  la  concorrenza».  Analogamente,  tali  caratteristiche  devono  ricorrere
               anche nelle tariffe che gli enti pubblici possono disporre per il riutilizzo (art. 6).
                  Nel Capo III è invece regolato il mercato dei dati privati  – cosiddetto data
               sharing – realizzati attraverso la fornitura di servizi di intermediazione dei dati,
               alla  stregua  dei  più  diffusi  modelli  di  business  tra  imprese  e  tra  imprese  e
               consumatori,  resi  possibili,  almeno  per  quanto  riguarda  persone  fisiche  e
               consumatori, dal diritto alla portabilità dei dati . Gli artt. 10 e ss. delineano un
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               tipico mercato regolato da un’Autorità di vigilanza competente (artt. 26 e ss.)  e
               da regole di scambio rigorosamente fissate a tutela dei soggetti che “cedono” i
               propri dati nel rispetto della massima disclosure.
                   Il regolamento introduce infine l’innovativa nozione di «altruismo dei dati»,
               significativamente definita come «la condivisione volontaria di dati sulla base del
               consenso  accordato  dagli  interessati  al  trattamento  dei  dati  personali  che  li
               riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l’uso
               dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada
               oltre  la  compensazione  dei costi sostenuti  per  mettere  a disposizione  i  propri  dati». La



                  44  BRAVO, Intermediazione di dati personali, 204, osserva come «il ricorso alla nuova nomenclatura
               per i protagonisti del trattamento dei dati sia in realtà […] funzionale ad una lettura destinata ad
               erodere  progressivamente  la  centralità  del  principio  personalistico  verso  chiavi  di  lettura  più
               aderenti al “Property Regime” o ad altri inquadramenti teorici che prestino attenzione al mercato»,
               escludendo tuttavia che l’indiscutibile valore economico acquisito dai dati possa indurre a negare la
               loro persistente caratteristica di «attributi della personalità» (ivi, 211).
                  45  Art. 2 del Regolamento, relativo alle consuete Definizioni.
                  46  Anche su questo aspetto, rinviamo ampiamente a BRAVO, Intermediazione di dati personali, 213
               ss.

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