Page 24 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI
condivisione volontaria gratuita deve avere obiettivi di interesse generale, fra i
quali la norma indica l’assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il
miglioramento della mobilità, l’agevolazione dell’elaborazione, della produzione
e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei
servizi pubblici, l’elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica
nell’interesse generale (art. 2, n. 16).
Anche questa attività – seppur non speculativa – viene rigorosamente
disciplinata secondo i consueti canoni della regolazione. Essa è riservata a
persone giuridiche registrate, soggette ad obblighi specifici di tutela dei diritti e
degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati e alla vigilanza di una specifica
autorità competente 47-48 .
6. Brevi note finali sul modello regolatorio europeo
All’esito di questa rapida analisi, è legittimo chiedersi se gli strumenti indicati
siano idonei a garantire un controllo accettabile del potere esercitato dalle
piattaforme di intermediazione, e una tutela efficace ed effettiva della posizione
degli utenti – in senso ampio – rispetto agli abusi e al conseguente stato di
soggezione generato dalla siderale distanza che li separa dal potere degli
intermediari. Con ogni evidenza, non esiste una risposta secca a questa domanda.
Sembra utile perciò una sintetica riflessione sulla strategia regolatoria europea.
Sotto questo profilo, una prima opzione risulta chiara: l’impianto regolatorio
adottato, a prescindere dall’ indicazione della base giuridica dei regolamenti di
47 Altre osservazioni sul regolamento in COLAPRISCO, Data Governance Act. Condivisione e
“altruismo” dei dati, in Annali AISDUE, 2021, 58; SALERNO, Il Data Governance Act, il nuovo
Regolamento europeo per il mercato unico dei dati rischia di non essere abbastanza e favorire i grandi della
tecnologia, in Privacy e Cybersecurity, 2021, 7; TRANQUILLI, Il nuovo citoyen europeen nell’epoca del
Data governance act, in Riv. Digital Politics, 2022, 179.
48 Inutile menzionare, infine, la proposta di regolamento detta Data Act, ancora in discussione,
riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati –
Proposta COM(2022) 68 final). Il regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a
disposizione dei dati generati dall’uso di un prodotto o di un servizio correlato all’utente di tale
prodotto o servizio; alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei
dati e alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni,
agenzie o organismi dell’Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l’esecuzione di un compito
svolto nell’interesse pubblico. Su questi regolamenti, cfr. le considerazioni di CERRINA FERONI, Luci
e ombre della Data Strategy europea, al link https://tinyurl.com/3h9hjfw2 (accesso del 19 gennaio 2023).
Ugualmente, ad evitare di trasformare questo contributo in una mera rassegna, si omette di
menzionare anche la proposta di Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (COM(2021) 206 final),
la cui connessione con i temi qui affrontati si palesa evidente, e che introduce una distinzione tra
sistemi di intelligenza artificiale associati i) ad un rischio inaccettabile, ii) ad un rischio alto e infine
iii) ad un rischio basso o minimo, con applicazione del consueto approccio basato sul rischio. Per
ogni altra indicazione sul tema, si rinvia al volume di CAMARDI (a cura di), La via europea per
l’Intelligenza artificiale, Atti del Convegno del Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze
Giuridiche, Ca’ Foscari Venezia, 25-26 novembre 2021, Milano, 2022.
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