Page 12 - Elena Bindi, Elia Cremona - La regolazione delle grandi piattaforme digitali
P. 12

ELENA BINDI, ELIA CREMONA





               4. Le ragioni di una regolazione sussidiaria pubblico-privata

                                         43
                  La  nuova  lex  informatica   non  potrà  che  declinarsi  nelle  forme  di  una  co-
               regulation, in cui le fonti pubbliche si vengano a integrare con quelle private dei
               protagonisti della rete, secondo una logica di sussidiarietà .
                                                                     44
                  Ma non è solo la pratica esclusione delle estremità a far propendere per l’opzione
               co-regolativa. Le ragioni che inducono a sostenere questa terza via sono anche di
               ordine teorico. E infatti, acquisito il dato per cui le grandi piattaforme sono di fatto
               i rule-makers dell’era digitale, sarebbe sbagliato affermare in maniera tranchant che
               esse siano soggetti non legittimati a farlo. Va dato atto, e lo si è detto sopra, che
               queste regole in larga parte funzionano, sono cioè mediamente osservate. Dal punto
               di vista dell’effettività giuridica, poco importa, in effetti, se gli utenti non sono del
               tutto (o per nulla) consapevoli di osservarle. Si può dire perciò che una qualche
               forma  di  legittimazione  questi  “legislatori”  l’abbiano  tratta  ex  post,  dalla  media
               osservanza  appunto,  dal  fatto  che  alla  fine  il  mercato  abbia  dato  loro  ragione
               premiandoli con posizioni di dominanza nei mercati di riferimento.
                  Il  problema,  quindi,  non  è  da  ricercare  nella  sussistenza  o  meno  di  un
               fondamento legittimante questa produzione privata del diritto, quanto piuttosto
               nella sua subordinazione nel tempo al principio democratico.
                  A ben vedere, infatti, comparando le caratteristiche della fonte “pubblica” con
               quelle  della  fonte  “privata”,  la  differenza  residua  è  “solo”  il  coefficiente  di
               democraticità dell’istituzione che ha posto la norma . Più nel dettaglio, atteso
                                                                 45
               che entrambi i tipi di fonti attingono la propria legittimazione dal consenso (ex
               ante l’una, ex post l’altra), quel che l’istituzione privata – la grande piattaforma –
               non  può  (non  vuole,  rectius)  garantire  è  la  subordinazione  ad  esso  nel  futuro:
               mentre il rinnovamento degli organi legislativi pubblici è doveroso, altrettanto
               non accade per i grandi regolatori privati, giacché sono gli azionisti (shareholders)
                                                                                 46
               e non gli utenti (stakeholders) a decidere chi assume il governo societario . Con la

                  43  FROSINI, Il costituzionalismo nella società tecnologica, in Consulta online, Liber amicorum Pasquale
               Costanzo, 12; MAESTRI, Lex informatica. Diritto, persona e potere nell’età del cyberspazio, Napoli, 2015,
               144 ss.; CONTI, La lex informatica, in Osservatorio sulle fonti, 2021, 318 ss.
                  44  Cfr. DE MINICO, Internet e le sue fonti, 21 ss.
                  45  Cfr. TARCHI, Diritto transnazionale o diritti transnazionali? Il carattere enigmatico di una categoria
               giuridica debole ancora alla ricerca di un proprio statuto, in Osservatorio sulle fonti, 2021, editoriale fasc. 1,
               15, laddove afferma: «se ricorriamo alle categorie che distinguono le fonti sulla base della loro
               legittimazione  (diritto  politico,  giurisprudenziale,  consuetudinario,  convenzionale  e  rivelativo)
               dobbiamo ribadire che la natura eterogenea degli ordinamenti transnazionali si riverbera sul tipo di
               regole prodotte; che possono quindi appartenere a tutte le categorie indicate, con la sola eccezione
               delle  fonti  politiche  e  di  quelle  rivelative,  difettando,  negli  ordinamenti  transnazionali  qui
               considerati, autorità che possiedono una legittimazione elettorale-rappresentativa o trascendente».
                  46  Il tema è un classico del diritto societario. Nella vastissima letteratura, cfr. ARROW, The Limits of
               Organization, New York, 1974; BAINBRIDGE, Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance,
               in 97 Northwest. Univ. Law Rev., 2002, 548; BEBCHUK, Letting Shareholders Set the Rules, in Harv. Law Rev.,
               2006, 1784-1813; U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, 2018.

                                                    94
   7   8   9   10   11   12   13   14   15