Page 11 - Elena Bindi, Elia Cremona - La regolazione delle grandi piattaforme digitali
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IANUS n. 27-2023 ISSN 1974-9805
osservare, pena la rinuncia al servizio.
E allora come combinare la tutela dei diritti fondamentali con la produzione
privata del diritto nell’era digitale diventa una delle domande più urgenti – e
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complesse – cui i giuristi pubblicisti sono oggi chiamati a rispondere .
In linea teorica generale, le opzioni sul piatto sarebbero tre: quella della de- o self-
regulation , sostenuta in ambienti ultra-liberisti da chi afferma che Internet sarebbe il
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più grande successo della deregolazione di tutti i tempi , quella della regolazione
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classica (o etero-regolazione), nostalgica di un tempo in cui gli Stati nazionali
riuscivano a tenere in mano le redini dell’economia, e quella infine della co-regulation,
nella quale strumenti e interessi pubblici e privati trovano composizione .
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Quanto alla prima opzione, la varietà e il tenore dei diritti coinvolti dall’economia
digitale impedisce di tenere ulteriormente in considerazione una soluzione in termini
di indifferenza giuridica. Su questo c’è ormai ampio consenso a livello globale .
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Quanto alla seconda, quella di una regolazione interamente pubblicistica, è da
tempo conclamata la crisi della legge come strumento (esclusivo ed escludente) di
normazione . Si è dato conto sopra di come nell’ambiente digitale siano, di fatto,
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osservate più regole private che pubbliche e di come la “validità” di queste norme
sia derivata proprio dall’osservanza e dalla media applicazione, mentre interi
settori normativi (come la protezione dei dati o la tutela del diritto d’autore)
rimangono spesso solo law on the books. In più, dimensione globale, tecnicità e
velocità del fenomeno digitale paiono difficilmente conciliabili con le forme
classiche della produzione normativa pubblica, di promanazione parlamentare,
governativa o anche amministrativa .
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as Law to Platform as Regulation, 142 ss.
36 Sul fronte della produzione “pubblica” del diritto, cfr. CARDONE, “Decisione algoritmica” vs
decisione politica. A.I., Legge, Democrazia, Napoli, 2021.
37 Ampiamente sul tema DE MINICO, Regole. Comando e consenso, cap. IV; ID., Internet e le sue
fonti, in Osservatorio sulle fonti, 2013, fasc. 2, 5 s.; ID., Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Torino,
2016, 196.
38 Ne dà conto SORO, Regolazione e Governance del mondo digitale. Profili del diritto della rete in USA,
UE e Italia, Torino, 2019, 44.
39 Sul tema dei rapporti tra regolazione pubblica e privata si rinvia per tutti agli scritti di
CAFAGGI, tra cui in particolare Un diritto privato europeo della regolazione? Coordinamento tra pubblico e
privato nei nuovi modelli regolativi, in Pol. dir., 2004, 205 ss.; cfr. anche, con amplissimi riferimenti
bibliografici, GOLIA JR, Imprese transnazionali e vincoli costituzionali. Tra pluralismo e responsabilità,
Milano, 2019, 173 ss. Cfr. infine SIMONCINI (a cura di), Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo
delle autorità indipendenti, Torino, 2023.
40 Cfr. ex multis POIARES MADURO - DE ABREU DUARTE, Regulating Big Tech will take pluralism and
institutions, in euronews.eu, 7 ottobre 2021.
41 LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età dell’accelerazione,
Torino, 2017; RUGGERI, Ha ancora un futuro la legge quale strumento primario di normazione e di direzione
politica?, in Osservatorio sulle fonti, 2021, fasc. 2; AINIS, La legge oscura. Come e perché non funziona,
Roma-Bari, 1997.
42 Cfr. specie sul tema della regolamentazione della tecnica MOBILIO, L’intelligenza artificiale e i
rischi di una “disruption” della regolamentazione giuridica, in BioLaw J., 2020, 411-415.
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