Page 18 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO





               rischi  di  impatti  significativi  sull’ambiente.  Uno  dei  limiti  della  legge  è
               rappresentato tuttavia dall’ambito applicativo ratione personae, in quanto le norme
               si  applicano  a  tutte  le  imprese  con  sede  in  Francia  nella  misura  in  cui  esse
               impiegano, sia direttamente che nelle loro filiali, un numero di lavoratori pari o
               superiore  a  5000  nelle  sedi  francesi;  o  un  numero  pari  o  superiore  a  10000
               lavoratori occupati nella sede centrale e in tutte le filiali con sede in Francia o
               all'estero.  Secondo  alcuni  commentatori  questa  è  una  soglia  molto  elevata  in
               quanto non ricomprenderebbe molte delle industrie nei settori a maggior rischio,
               quali  l’industria  estrattiva,  o  a  forte  intensità  di  manodopera,  come  il  settore
               tessile,  dove  tuttavia  sono  frequenti  gli  abusi  di  diritti  umani  e  libertà
               fondamentali . Alcuni autori ritengono che una definizione diversa, basata sul
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               fatturato complessivo generato dall' imprese – come nel caso del Modern Slavery
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               Act– sarebbe stato più appropriata .
                  Per quanto riguarda infine l’accesso alla giustizia, un altro dei tre capisaldi dei
               PGNU, la legge stabilisce che, in caso di inadempienza, qualsiasi soggetto avente
               interesse ad agire può presentare un’azione legale davanti a un giudice francese
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               affinché ordini alla società di adempiere agli obblighi della legge . Essa inoltre
               introduce  espressamente  la  responsabilità  civile  delle  imprese  prevedendo  la
               possibilità per le parti interessate di invocare davanti al giudice la responsabilità
               civile extracontrattuale dell’azienda sulla base degli articoli 1240 e 1241 del codice
               civile  (ovverosia,  le  ipotesi  di  responsabilità  per  colpa  o  imprudenza)  e  di
               richiedere un risarcimento nella misura in cui il mancato rispetto degli obblighi
               relativi al piano di vigilanza abbia determinato un danno. Si tratta quindi di una
               responsabilità  per  colpa,  anziché  responsabilità  oggettiva,  ove  la  “colpa”  si
               configura  nel  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  vigilanza.  L’adozione  e
               applicazione di un rigoroso piano di vigilanza e la messa in atto degli obblighi
               relativi escluderebbero la colpa, e dunque la responsabilità dell’impresa .
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                  58  FAQ plan de vigilance, cit., 6.
                  59  BRIGHT, cit., 6.
                  60  La legge inserisce nel codice di commercio francese una disposizione (Article L.225-102-4)
               per la quale: «Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans
               un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute
               personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter» (Article 1,
               Loi n 2017-399). Inoltre, il testo originario della legge prevedeva un meccanismo di enforcement
               molto potente, con la possibilità da parte del giudice di condannare la società ad una multa di fino
               a 10 milioni di euro in caso di mancato rispetto. Questa disposizione è stata tuttavia impugnata ed
               abrogata dalla corte costituzionale (Décision n 2017-750 DC du 23 mars 2017 https://www.conseil-
               constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2017750dc/2017750dc.pdf)  in
               quanto  considerata  non  conforme  completamente  ai  principi  di  certezza  del  diritto  e  della
               proporzionalità  della  pena.  Non  sono  state  tuttavia  dichiarate  incostituzionali  le  norme  che
               prevedono  la  possibilità  per  le  parti  interessate  di  richiedere  al  giudice  un’ingiunzione  affinché
               l’azienda adotti, applichi e pubblichi un piano di vigilanza, con corrispettive sanzioni per l’eventuale
               mancato rispetto di tale obbligo. Cfr. BRIGHT, cit., 7.
                  61  Secondo la dottrina, gli obblighi relative al dovere di vigilanza si configurano comunque come
               obbligazioni di mezzi, e non di risultato, con un approccio che riflette gli obiettivi e le modalità di

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