Page 22 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO





               al finanziamento di gruppi armati in zone di conflitto. Il regolamento include
               altresì degli specifici relativi alla raccolta e comunicazione di informazioni circa
               la provenienza dei minerali e il rischio associato, nonché obblighi di tracciabilità.
               In  maniera  analoga,  il  regolamento  sulla  deforestazione  si  applica  alle
               importazioni ed esportazioni in e dall’Unione Europea di determinati prodotti
               agricoli  e  forestali.  A  tal  fine,  il  regolamento  stabilisce  che  l’importazione  o
               esportazione  di  tali  prodotti  possa  avvenire  solo  se  impone  all'operatore  di
               adempiere specifici obblighi rientranti nel dovere di diligenza – quali quelli di
               raccolta informazioni, valutazione e attenuamento dei rischi – e i prodotti siano
               accompagnati  da  apposita  dichiarazione  di  diligenza  che  in  un  certo  modo
               confermi che i prodotti siano a deforestazione zero, o comunque non associati a
               degrado forestale, e che siano prodotti nel rispetto della legislazione del paese di
               produzione.


               7. La proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini
                 della sostenibilità

                 7.1. Cenni introduttivi

                  Nel febbraio del 2022, la Commissione Europea ha presentato la sua proposta
                                                                                        72
               di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità .
               La proposta è attualmente nella fase finale dell’iter decisionale; il Parlamento
               Europeo ed il Consiglio hanno infatti adottato la loro posizione sulle norme della
               proposta  di  direttiva,  come  previsto  dalla  procedura  legislativa  dell’Unione.
               L’adozione della proposta di direttiva si situa in un contesto caratterizzato da un
               lato  da  una  profonda  insoddisfazione  per  i  limiti  di  un  approccio  basato
               semplicemente  sul  ricorso  a  strumenti  di  diritto  privato  e  della  responsabilità
               civile, o solamente su iniziative di carattere volontario e di autoregolamentazione,
               e dall’altro lato da un panorama legislativo nazionale frastagliato e sicuramente
               non  uniforme.  Nonostante  i  numerosi  dibattiti  e  le  varie  proposte  legislative
               relative  alla  regolamentazione  della  responsabilità  sociale  e  ambientale  delle
               imprese  multinazionali,  sono  ancora  pochi  gli  stati  membri  che  finora  hanno
               adottato  una  legislazione  vincolante.  Inoltre,  le  varie  legislazioni  nazionali
               esistenti  sono  alquanto  diverse  tra  loro  in  termini  dell'ambito  applicativo
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               materiale e il tipo di imprese a cui si applicano . La Relazione Esplicativa che
               accompagna la proposta di direttiva indica infatti la proliferazione e la diversità
               delle normative nazionali come una delle ragioni che, sulla base del principio di




                  72  COM (2022) 71 final.
                  73  HIESSL, Labour Rights & their enforcement in global value chains – the EU legislative initiatives on
               corporate ESG due diligence in context, in ERA Forum, 2023, 205.


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