Page 21 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
P. 21
IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
approvvigionamento e del valore hanno avuto inizialmente un ambito di
applicazione circoscritto e ben definito, focalizzandosi inizialmente sul settore del
commercio del legno e dei prodotti del legname, e successivamente su quello dei
minerali provenienti da zone di conflitto. In entrambi i casi, l’intervento
dell’Unione ha preso la forma di un regolamento, ovverosia di uno strumento
legislativo direttamente applicabile negli ordinamenti interni degli Stati Membri.
Si tratta comunque di legislazioni mirate ad un obiettivo molto specifico. Nel caso
del Regolamento relativo alla commercializzazione del legno e dei prodotti
70
derivati , l’obiettivo era di arginare il problema del disboscamento illegale e il
connesso commercio di legname ottenuto illegalmente, contribuendo ad
affrontare una delle cause identificate della deforestazione. A tal fine, il
regolamento proibiva la commercializzazione di legno e prodotti derivati di
provenienza illegale e stabiliva per gli operatori che commercializzano legno e
prodotti derivati sul mercato interno dell’Unione obblighi specifici di
tracciamento dei relativi prodotti e la messa in atto un sistema di dovuta diligenza
volto ad ottenere informazioni e valutare il rischio che il legno immesso sul
mercato sia di provenienza illegale. Questo regolamento è stato abrogato nel
maggio del 2023 con l’adozione del Regolamento 2023/1115 che disciplina il
problema in maniera più ampia estendendo l’ambito di applicazione alle
importazioni ed esportazioni in e dall’Unione di determinate materie prime e
prodotti (quindi non solamente legno ma anche determinati prodotti alimentari)
associati alla deforestazione e al degrado forestale . Nel caso dei minerali di
71
provenienza da zone di conflitto o ad alto rischio, il Regolamento (UE) 2017/821,
entrato in vigore nel 1° gennaio del 2021, ha come obiettivo di evitare che il
commercio di oro e altri metalli e minerali preziosi contribuisca a finanziare
gruppi armati in zone di conflitto. Esso, quindi, obbliga le imprese che importino
i minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno ed oro nel mercato
dell’Unione ad indicare la provenienza, quantità e data di estrazione dei prodotti
e, nel caso la provenienza corrisponda a zone di conflitto, anche la miniera di
provenienza, il luogo di lavorazione e le imposte corrisposte.
Entrambi i regolamenti sono incentrati sul dovere di diligenza da parte degli
operatori che importano i prodotti a rischio. Il concetto di due diligence in questi
casi è tuttavia leggermente diverso da quello esaminato finora. Nel caso del
regolamento sui minerali di conflitto, la due diligence riguarda le importazioni di
oro ed altri metalli nel mercato UE, imponendo agli importatori degli obblighi
specifici di diligenza – ovverosia obblighi di individuazione, valutazione e
gestione del rischio – per evitare che i minerali e metalli importati siano associati
70 Regolamento UE no 995/2010 del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori
che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, GU L 295/23, 12.11.2010.
71 Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione su
mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati
prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il Regolamento (UE) n.
995/2010, GU L 150/206, 9.6.2023.
83