Page 27 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





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               catena del valore . La limitazione ai rapporti d’affari consolidati si può spiegare
               con un duplice ordine di motivazioni. Da un lato, conferisce maggiore certezza
               interpretativa, anche se in ultima analisi spetterà comunque alla giurisprudenza,
               o  alle  autorità  di  controllo  e  monitoraggio  dell’attuazione  della  direttiva,  di
               interpretare gli elementi specifici della definizione. Dall’altro lato, è in linea con
               un approccio di tipo pragmatico basato sulla consapevolezza che, nel caso delle
               catene del valore in cui ci sono rapporti commerciali con molte imprese e in
               diverse  fasi  e  segmenti  della  catena  produttiva  e  di  approvvigionamento,  è
               opportuno limitare il dovere di diligenza alla capacita da parte dell'impresa di
               esercitare una effettiva influenza ( ‘leverage’) su propri partner commerciali al fine
               di assicurare il rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali. Come notato
               da alcuni autori , tuttavia, questa impostazione tende a focalizzare l’attenzione
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               sulla natura della relazione commerciale – ovverosia se, in ragione dell’intensità,
               della rilevanza per l’attività dell'impresa, o della durata, possa considerarsi come
               un  rapporto  d’affari  consolidato  –  a  scapito  invece  di  una  indagine  da  parte
               dell'impresa sul tipo e sulla gravità del rischio che ci possano essere degli impatti
               negativi significativi associati a determinate relazioni commerciali.
                  L’  altro  aspetto  in  cui  la  proposta diverge  dai PGNU riguarda l’approccio
               relativo all’esercizio e alla gestione da parte dell’impresa della propria influenza
               sui  partner  commerciali  al  fine  di  prevenire  o  mitigare  l'impatto  negativo.  Il
               Principio  19  dei  PGNU  riconosce  che  le  misure  che  la  società  può  adottare
               possono  variare  «in  base  all’estensione  della  sua  influenza  nell’affrontare  tale
               impatto»,  laddove  per  influenza  si  intende  «la  capacità  di  imprimere  un
               cambiamento nelle pratiche abusive di un ente che hanno effetti negativi sui diritti
               umani» .  Il  Commentario  a  tale  principio,  tuttavia,  indica  una  nozione
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               “dinamica” di influenza, incentrata sulla capacità da parte dell’impresa non solo
               di esercitare la propria influenza, ma anche di cercare di aumentarla, qualora ci
               siano mezzi a sua disposizione per accrescerla, ad esempio «offrendo misure di
               capacity-building,  o  altri  incentivi  all’ente  in  questione,  o  attraverso  la
               collaborazione con altri attori».  La proposta di direttiva sembra invece adottare
               un  approccio  più  statico   che  limita  l’applicazione del  dovere  di  diligenza  ai
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               rapporti consolidati, per i quali si presume che, in ragione delle loro caratteristiche
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               di durata e intensità, l'impresa abbia già una capacità di esercitare un effetto leva .

                  87  Tuttavia, il Preambolo della proposta indica che ‘se la società intrattiene un rapporto d’affari
               diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d’affari indiretti dovrebbero essere considerati
               consolidati in relazione ad essa’- tale proposizione non è però ribadita nel testo della proposta.
                  88  PATZ, cit., 293.
                  89  Commentario, Principio 19 PGNU.
                  90  In questo senso PATZ, cit., 294: «The standard appears static and considers a company's existing
               influence over a business relationship, rather than its ability to influence».
                  91  Vedi paragrafo 20 del Preambolo. È interessante notare tuttavia che lo stesso paragrafo del
               Preambolo specifica che ‘[s]e la società intrattiene un rapporto d’affari diretto consolidato, anche
               tutti i collegati rapporti d’affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad
               essa’.

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