Page 197 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





                  Questa impostazione, certamente da considerare alla stregua del suo tempo
               storico, ma da  confutare per i suoi  esiti adesivi rispetto al  regime autoritario
               fascista, sia pure, come detto, con argomenti diversi rispetto ai costituzionalisti
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               organici al regime  (Mortati  peraltro non accolse mai la nozione di “rivoluzione
               fascista”) , denota sempre una decisiva connotazione di metodo e di contenuto,
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               di grande attenzione ai fatti storici, alla struttura economico-sociale, alle reali
               forze operanti nella società, entro l’integrazione del metodo dommatico della
                                                                                  81
               tradizione orlandiana con quello storico-giuridico o storico-dommatico .
                  Connotazione  che  lascerà  una  traccia  profonda  nel  successivo  dibattito
               costituzionalistico,  anche  in  termini  contrappositivi,  tra  adesioni,  revisioni,
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               respingimenti totali  (da ricordare con riguardo a questi ultimi le tesi spiccatamente
               critiche del Romano, del Balladore Pallieri, del Bartole, del Fois e dell’Amirante)
                                                                                         83

                  79  G. ZAGREBELSKY,  Premessa, cit., XII (che scrive che la dottrina in esame «in nessun momento
               è assurta a teoria ufficiale del fascismo», «l’influenza maggiore ch’essa ha esercitato non è stata nel
               tempo in cui e per cui fu elaborata ma durante l’opera di fondazione dello Stato repubblicano e nei
               suoi primi  decenni di vita»).
                  80  CHELI, Prefazione, cit., IX-X.
                  81   G.  ZAGREBELSKY,  Premessa,  cit.,  XVIII  ss.;  M.  FIORAVANTI,  Dottrina  dello  Stato-persona  e
               dottrina della costituzione.  Costantino  Mortati e la tradizione giuspubblicistica  italiana (Dallo Stato liberale
               allo Stato fascista ed oltre),  cit., 114 ss., 121 ss.
                  82  Per una ricostruzione del dibattito, articolato e vivace, sia consentito di rinviare a  BIANCO,
               Quel che resta della costituzione  materiale (tra congetture  e confutazioni),  in CATELANI  - LABRIOLA  (a cura
               di),  La  Costituzione  materiale.  Percorsi  culturali  e  attualità  di  un’idea,  Milano,  2001,  487  ss.,  ora  in
               BIANCO,  Repubblica,  potere costituente  e costituzione  materiale, Roma, 2013, 123 ss., 135, 139-140.
                  83  S. ROMANO, Principii di diritto costituzionale generale, cit., 3; BALLADORE  PALLIERI,  Dottrina dello
               Stato,  Milano, 1964,  148  ss. (Autore che  si  segnala per  un tono spiccatamente polemico  e  per
               argomenti piuttosto critici, non accolti dallo scrivente, che parla,  con riguardo ai sostenitori della
               costituzione materiale, di «teorie, le quali, lasciando più o meno fuori dal diritto la autorità politica
               in quanto mera forza, insistono però nell’asserire la rilevanza giuridica di ciò che da quella autorità
               immediatamente emana: i programmi,  le ideologie, i  fini concreti che essa si propone», peraltro
               ritenendo meritevoli di attenzione  e di citazione autori stranieri, quali l’Hauriou e lo Schmitt ma
               non quelli  italiani,  tra cui anzitutto il Mortati, perché a suo dire «non sembra che nella dottrina
               italiana vi sia a questo riguardo alcun carattere di novità, avendo essa solo rielaborato, con minor
               rigore e precisione, quanto già era stato svolto da noti giuristi stranieri» (pp. 148-149); BARTOLE,
               Costituzione materiale e ragionamento giuridico, in Dir. soc., 1982, 605-627; ID.,  voce Costituzione (dottrine
               generali  e  diritto  costituzionale),  in  Dig.  disc.  pubbl.,  IV,  1989,  308  ss. (per  il  quale la  Costituzione
               materiale può essere utilizzata al massimo «in funzione strumentale dell’interpretazione») (p. 310);
               CRISAFULLI,  voce Costituzione,  in Enc. del Novecento,  Roma, 1975,  1032;  FOIS,  Costituzione  legale  e
               costituzione  materiale, in CATELANI  - LABRIOLA (a cura di), La Costituzione materiale. Percorsi culturali e
               attualità di un’idea, cit., 36 ss.; C. AMIRANTE,  La Costituzione materiale da Lassalle a Mortati, relazione
               al  Convegno di  studi su  “Costantino Mortati  a  Macerata”,  Macerata  4-5  maggio  2023.  Tra  i
               costituzionalisti viceversa sostenitori della categoria in esame v. BARBERA, Art. 2, in BRANCA  (a cura
               di),  Commentario  della  Costituzione,  I,  Bologna,  1975;  ID.,  Ordinamento  costituzionale  e  carte
               costituzionali, in Quad. Cost., 2010, 311 ss.; BARILE, La costituzione  come norma giuridica, Firenze, 1951,
               40; CHELI, Prefazione, cit., X; MARTINES,  Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano,
               1957; MODUGNO,  voce Costituzione (teoria generale), in Enc. giur., X, Roma, 1988; G. ZAGREBELSKY,
               Premessa, cit., VIII ss. Accoglie la categoria ma ridefinendone il contenuto, in un senso accolto dallo
               scrivente,  cioè  ritenendo che concorrono  alla  determinazione del contenuto della costituzione

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