Page 196 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
P. 196

GIOVANNI BIANCO





               necessaria per «evitare di respingere nel sociologico l’organizzazione risultante
               dal porsi di una forza politica dominante» e accogliere «la materia sottostante
                                                                                        76
               all’ordine formale», «un’entità non puramente esistenziale ma deontologica» ,
               perché, al contempo, «il fondamento dell’unità e della validità del sistema delle
               norme  positive»  non  è  «qualche  cosa  di  eterogeneo  all’ordine  normativo»,
               «qualche  cosa  di  esistenziale»,  «di  vivente  solo  nel  mondo  della  realtà
                         77
               materiale» ;  pure  al  fine  di  cercare  la  difficile  conciliazione  della  presenza
               determinante delle forze  politiche con  la  personalità e  sovranità dello  Stato,
               perché  quest’ultimo  «non  è  la  somma  delle  relazioni  spontaneamente
               determinantesi fra gli  appartenenti ad  un  gruppo  sociale,  ma la  consapevole
               volontà di un ordine, che non si adegua mai compiutamente alla realtà, e che, se
               anche a volte presuppone, a volte rinvia all’esistenziale, non si esaurisce in questo,
               ed anzi si presenta come creativo di una misura, alla stregua della quale esso deve
                                              78
               essere assunto nell’ordinamento» .

               ZAGREBELSKY,  Premessa,  cit.,  XXIII,  che  però attribuisce a  Mortati un pensiero essenzialmente
               antipluralista «per  quel  che riguarda la  sfera politica»  anche sotto la  vigenza della Costituzione
               repubblicana, perché «la parola partito non è stata impiegata per indicare i singoli raggruppamenti
               fra loro contrapposti, bensì l’insieme delle forze politiche, omogenee tra loro intorno a cui si ordina
               lo Stato». Tesi a nostro parere meritevole di attenzione anche critica, considerando l’evoluzione del
               pensiero del  Mortati e  la  sua  complessità,  perché  il  pensiero dell’illustre  Autore ,  ad  esempio
               nell’edizione del 1962 delle “Istituzioni di diritto pubblico”, se da un lato riconosce la necessità di
               una «ideologia fondamentale», che determina «l’accordo sostanziale delle varie forze co ntrastanti
               intorno a certi principi  fondamentali i quali  valgono a caratterizzare il  tipo di Stato», questo per
               consentire «l’alternanza al governo dello Stato di quelle forze che di volta in volta sono investite del
               potere dal suffragio popolare,  secondo il principio  maggioritario»,  d’altro canto menziona pure,
               proprio entro la cornice del pluralismo politico, degli «istituti del regime tendenti a garantire i diritti
               delle minoranze»,  sia  pure  nell’insuperabile  dualismo tra  «partiti  di  governo» e «partiti  non di
               governo»,  che  vuole  indicare  l’impossibilità  di  «intervenire  nel  funzionamento  del  sistema
               dell’alternativa  dei  partiti  al  potere forze  che  si  pongono in  posizione  di  antitesi radicale  ed
               irriducibile con le istituzioni poste a base del regime che informa di sé lo Stato» (p. 736). Il Cheli sul
               tema ritiene, riferendosi all’opera del 1931,  ma i  rilievi  sono ovviamente estensibili ed adattabili
               all’intero percorso intellettuale e scientifico del Mortati, che «la premessa monista da cui l’Autore
               parte non riesce quasi mai  ad approdare a risultati completi  e convinti», «perché continuamente
               contrastata tanto, sul piano oggettivo, da una storia del parlamentarismo liberale con cui occorre
               fare i conti, quanto, sul piano soggettivo, da una vocazione pluralista (o se vogliamo democratica)
               –  ispirata  da  una  matrice  culturale  cristiana  –  che  impedisca  all’Autore  di  accogliere,  come
               corollario  inevitabile  del  monismo,  anche  l’annullamento  della  persona  nello  Stato»  (CHELI,
               Prefazione,  cit.,  IX).  Interessanti approfondimenti sul tema  si  trovano in  RIDOLA,  Democrazia  e
               rappresentanza nel pensiero di Costantino Mortati, in GALIZIA - GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di
               Costantino Mortati, cit, 259 ss., che parla di «una visione “dinamica” della traduzione del pluralismo
               sociale in unità politica» (p.  278) entro la «problematica  dell’impatto dell’assetto pluralistico della
               società sui modelli di organizzazione costituzionale» (p. 284) e nel quadro del sistema democratico,
               in cui Mortati riconosce una visione tendenzialmente ampia della legittimazione dei partiti  nella
               competizione  politica,  anche  «per  un  composito  sistema  di  “controforze”,  reso  necessario
               dall’esigenza di temperare l’assolutismo della maggioranza» (p. 296).
                  76  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit.,  75.
                  77  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit.,  27.
                  78  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit.,  85.

                                                   194
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201