Page 196 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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GIOVANNI BIANCO
necessaria per «evitare di respingere nel sociologico l’organizzazione risultante
dal porsi di una forza politica dominante» e accogliere «la materia sottostante
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all’ordine formale», «un’entità non puramente esistenziale ma deontologica» ,
perché, al contempo, «il fondamento dell’unità e della validità del sistema delle
norme positive» non è «qualche cosa di eterogeneo all’ordine normativo»,
«qualche cosa di esistenziale», «di vivente solo nel mondo della realtà
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materiale» ; pure al fine di cercare la difficile conciliazione della presenza
determinante delle forze politiche con la personalità e sovranità dello Stato,
perché quest’ultimo «non è la somma delle relazioni spontaneamente
determinantesi fra gli appartenenti ad un gruppo sociale, ma la consapevole
volontà di un ordine, che non si adegua mai compiutamente alla realtà, e che, se
anche a volte presuppone, a volte rinvia all’esistenziale, non si esaurisce in questo,
ed anzi si presenta come creativo di una misura, alla stregua della quale esso deve
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essere assunto nell’ordinamento» .
ZAGREBELSKY, Premessa, cit., XXIII, che però attribuisce a Mortati un pensiero essenzialmente
antipluralista «per quel che riguarda la sfera politica» anche sotto la vigenza della Costituzione
repubblicana, perché «la parola partito non è stata impiegata per indicare i singoli raggruppamenti
fra loro contrapposti, bensì l’insieme delle forze politiche, omogenee tra loro intorno a cui si ordina
lo Stato». Tesi a nostro parere meritevole di attenzione anche critica, considerando l’evoluzione del
pensiero del Mortati e la sua complessità, perché il pensiero dell’illustre Autore , ad esempio
nell’edizione del 1962 delle “Istituzioni di diritto pubblico”, se da un lato riconosce la necessità di
una «ideologia fondamentale», che determina «l’accordo sostanziale delle varie forze co ntrastanti
intorno a certi principi fondamentali i quali valgono a caratterizzare il tipo di Stato», questo per
consentire «l’alternanza al governo dello Stato di quelle forze che di volta in volta sono investite del
potere dal suffragio popolare, secondo il principio maggioritario», d’altro canto menziona pure,
proprio entro la cornice del pluralismo politico, degli «istituti del regime tendenti a garantire i diritti
delle minoranze», sia pure nell’insuperabile dualismo tra «partiti di governo» e «partiti non di
governo», che vuole indicare l’impossibilità di «intervenire nel funzionamento del sistema
dell’alternativa dei partiti al potere forze che si pongono in posizione di antitesi radicale ed
irriducibile con le istituzioni poste a base del regime che informa di sé lo Stato» (p. 736). Il Cheli sul
tema ritiene, riferendosi all’opera del 1931, ma i rilievi sono ovviamente estensibili ed adattabili
all’intero percorso intellettuale e scientifico del Mortati, che «la premessa monista da cui l’Autore
parte non riesce quasi mai ad approdare a risultati completi e convinti», «perché continuamente
contrastata tanto, sul piano oggettivo, da una storia del parlamentarismo liberale con cui occorre
fare i conti, quanto, sul piano soggettivo, da una vocazione pluralista (o se vogliamo democratica)
– ispirata da una matrice culturale cristiana – che impedisca all’Autore di accogliere, come
corollario inevitabile del monismo, anche l’annullamento della persona nello Stato» (CHELI,
Prefazione, cit., IX). Interessanti approfondimenti sul tema si trovano in RIDOLA, Democrazia e
rappresentanza nel pensiero di Costantino Mortati, in GALIZIA - GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di
Costantino Mortati, cit, 259 ss., che parla di «una visione “dinamica” della traduzione del pluralismo
sociale in unità politica» (p. 278) entro la «problematica dell’impatto dell’assetto pluralistico della
società sui modelli di organizzazione costituzionale» (p. 284) e nel quadro del sistema democratico,
in cui Mortati riconosce una visione tendenzialmente ampia della legittimazione dei partiti nella
competizione politica, anche «per un composito sistema di “controforze”, reso necessario
dall’esigenza di temperare l’assolutismo della maggioranza» (p. 296).
76 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 75.
77 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 27.
78 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 85.
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