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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805




               CONCORDATO PREVENTIVO “IN BIANCO” E SOSPENSIONE DEGLI
                                                                                       
                  OBBLIGHI IN TEMA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

                                             Rosario Caliulo

                                Dottore di ricerca in Diritto comune patrimoniale
                                       Notaio in Montelupo Fiorentino


                                            NOTA A SENTENZA


               1. Il caso

                                   1
                  Il provvedimento  in esame si sofferma sul perimetro applicativo dell’art. 89
               c.c.i.
                  La vicenda all’attenzione del Collegio riguardava la presentazione, da parte di
               una società, di un’istanza di ammissione al concordato preventivo in bianco.
                  Nella  domanda  la  società  segnalava  la  disapplicazione  temporanea della
               normativa di cui agli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi
                                                                    2
               quarto, quinto e sesto, e 2482 ter c.c., quale effetto legale  dell’istanza.
                  La  stessa, comunque, richiedeva  tale  disapplicazione  sub  specie  di  misura
               cautelare ex art.  54 c.c.i.
                  Il Tribunale, tuttavia, negava la sospensione degli obblighi di cui alla disciplina
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               sopra citata  ,   sul presupposto che, la stessa, valga unicamente per il concordato
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               “pieno” e non anche per il concordato “in bianco”  .
                  In breve, gli argomenti del Tribunale Aretino sono, sostanzialmente, due.
                  In primo luogo, la collocazione topografica della norma.
                  Quest’ultima sarebbe inserita, all’interno del codice della crisi, nella sezione I,
               rubricata “Finalità e contenuti del concordato preventivo”, a sua volta all’interno
               del Capo III, dedicato al “Concordato preventivo”, del Titolo IV; al contrario, la


                    Saggio  sottoposto a double-blind peer review.
                  1   Pubblicato  anche in  Le  Società,  2023,  557,  con  nota di  FAUCEGLIA,  Brevi  osservazioni  sulla
               sospensione degli obblighi  di riduzione del capitale sociale negli strumenti di regolazione della crisi.
                  2  Nel senso che non sarebbe necessaria alcuna espressa richiesta da parte dell’istante.
                  3  Su queste norme si vedano TRIMARCHI, La riduzione del capitale,  Ipsoa,  2010,  267;  ID,  in
               Trattato delle  società,  III,  Milano, 2022,  1307;  NOBILI – SPOLIDORO, Le riduzioni di capitale,  in
               Trattato della società per azioni diretto da Colombo e Portale, 1994, VI,  t. I, 373; SPADA, Reintegrazione
               del capitale senza operare sul nominale, in Giur. Comm., I, 1977, 36; VENTORUZZO-SANDRELLI,  Riduzione
               del capitale sociale, in Il Codice Civile. Commentario, Milano, 2013, 28; in tema pure la massima n. 122
               del  CONSIGLIO  NOTARILE  DI  MILANO,  in  https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-
               commissione-societa/122/
                  4  Per una breve rassegna della pluralità di espressioni con cui l’istituto è stato convenzionalmente
               identificato si veda V. DONATIVI,  I requisiti della domanda di concordato con riserva (e il difficile equilibrio
               tra prevenzione degli abusi ed eccessi di formalismo), in Riv. Soc., 6, 2013, 1163, nota 1.


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