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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
CONCORDATO PREVENTIVO “IN BIANCO” E SOSPENSIONE DEGLI
OBBLIGHI IN TEMA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Rosario Caliulo
Dottore di ricerca in Diritto comune patrimoniale
Notaio in Montelupo Fiorentino
NOTA A SENTENZA
1. Il caso
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Il provvedimento in esame si sofferma sul perimetro applicativo dell’art. 89
c.c.i.
La vicenda all’attenzione del Collegio riguardava la presentazione, da parte di
una società, di un’istanza di ammissione al concordato preventivo in bianco.
Nella domanda la società segnalava la disapplicazione temporanea della
normativa di cui agli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi
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quarto, quinto e sesto, e 2482 ter c.c., quale effetto legale dell’istanza.
La stessa, comunque, richiedeva tale disapplicazione sub specie di misura
cautelare ex art. 54 c.c.i.
Il Tribunale, tuttavia, negava la sospensione degli obblighi di cui alla disciplina
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sopra citata , sul presupposto che, la stessa, valga unicamente per il concordato
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“pieno” e non anche per il concordato “in bianco” .
In breve, gli argomenti del Tribunale Aretino sono, sostanzialmente, due.
In primo luogo, la collocazione topografica della norma.
Quest’ultima sarebbe inserita, all’interno del codice della crisi, nella sezione I,
rubricata “Finalità e contenuti del concordato preventivo”, a sua volta all’interno
del Capo III, dedicato al “Concordato preventivo”, del Titolo IV; al contrario, la
Saggio sottoposto a double-blind peer review.
1 Pubblicato anche in Le Società, 2023, 557, con nota di FAUCEGLIA, Brevi osservazioni sulla
sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale negli strumenti di regolazione della crisi.
2 Nel senso che non sarebbe necessaria alcuna espressa richiesta da parte dell’istante.
3 Su queste norme si vedano TRIMARCHI, La riduzione del capitale, Ipsoa, 2010, 267; ID, in
Trattato delle società, III, Milano, 2022, 1307; NOBILI – SPOLIDORO, Le riduzioni di capitale, in
Trattato della società per azioni diretto da Colombo e Portale, 1994, VI, t. I, 373; SPADA, Reintegrazione
del capitale senza operare sul nominale, in Giur. Comm., I, 1977, 36; VENTORUZZO-SANDRELLI, Riduzione
del capitale sociale, in Il Codice Civile. Commentario, Milano, 2013, 28; in tema pure la massima n. 122
del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-
commissione-societa/122/
4 Per una breve rassegna della pluralità di espressioni con cui l’istituto è stato convenzionalmente
identificato si veda V. DONATIVI, I requisiti della domanda di concordato con riserva (e il difficile equilibrio
tra prevenzione degli abusi ed eccessi di formalismo), in Riv. Soc., 6, 2013, 1163, nota 1.
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