Page 198 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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GIOVANNI BIANCO
e sarà alimentata dalle ulteriori e feconde riflessioni mortatiane, specie tra la metà
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degli anni ’50 e metà degli anni ’70 , nel tentativo di adattare la categoria in
considerazione alla fase di costruzione ed affermazione dello Stato democratico
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costituzionale pluralista e nella vigenza dell’attuale Costituzione del 1948 .
Quindi, è fondato parlare, in una visuale più ampia, di decisiva innovazione
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metodologica , – pur con talune opportune confutazioni ed un tentativo di
ridefinizione della categoria della costituzione materiale e dei suoi rapporti con la
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costituzione formale –, anche entro la ricerca di una sintesi tra il sostrato concettuale
dei costituzionalisti pre-orlandiani, in particolare la costante attenzione alla storia ed
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alla politica, e quello della scuola dell’Orlando, nei termini su affermati .
materiale non soltanto le forze politiche di maggioranza ma pure quelle di minoranza, le forze
sociali, anche eventualmente quelle individuali, GUARINO, I decreti legislativi luogotenenziali sulla
Costituzione materiale, cit., 113 ss., 115, 121.
84 Ci si riferisce in particolare, tra le varie edizioni dell’opera, ad esclusione della prima, del
1949, in cui la categoria in esame non è menzionata, all’edizione del 1962, la sesta, delle “Istituzioni
di diritto pubblico”, in cui il Mortati afferma che per «determinare […] gli elementi dell’ordine
istituzionale sottostante a quello formale» deve risalirsi ad «una comunità sociale ordinata intorno
a gruppi nel suo seno, portatori di un’ideologia politica, cioè di una particolare concezione dello
Stato nonché dei valori da affermare attraverso l’azione dell’ordinamento statale, e forniti di una
capacità di azione, di un’effettività di potere capace di garantire un’obbedienza media da parte dei
cittadini. Questa forza politica, quando riesca a prevalere con carattere di stabilità su altre forze
contrastanti, dà vita all’ordine giuridico statale in cui essa trova lo strumento normale per l’esercizio
del suo potere, senza però esaurirsi mai in questo» (p. 76). V. pure ID., Istituzioni di diritto pubblico,
IV ed., 1958, 57-58. v. altresì ID., Costituzione (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana),
in Enc. Dir., XI, Milano, 1962, 139 ss., 165 ss., in cui si sostiene che «è stato scritto che l’esistenza
della costituzione formale ostacola il conferimento di una diretta rilevanza giuridica al sostrato
sociale, poiché si determinerebbe un invincibile dualismo fra quest’ultimo e la prima» (p. 165). «Tale
obiezione viene però a perdere di valore quando si tenga presente la necessità, messa prima in
rilievo, di ricondurre la validità della costituzione alla sua effettività. Infatti, se la positività […] si
consideri quale contrassegno dell’ordine giuridico primario, questo non può non farsi derivare da
un assetto di forze capace di esprimere e far valere un orientamento generale che unifichi la
complessiva attività statale e la mantenga almeno relativamente costante così da indurre la fondata
presunzione della sua realizzazione» (pp. 166-167).
85 CHELI, Prefazione, cit., X , che parla di «”via italiana” del diritto costituzionale come scienza giuridica
di confine, di cui Mortati resta tuttora il maggior interprete; una via che attraverso il richiamo al concetto di
“costituzione materiale”, orientava realisticamente la ricerca sulle forme di governo verso l’analisi della
struttura delle forze sociali e politiche sottostanti e, in primo luogo, verso l’assetto del sistema dei partiti, visto
come architrave dello Stato contemporaneo»; G. ZAGREBELSKY, Premessa, cit., VIII.
86 Sul metodo di Mortati cfr. G. ZAGREBELSKY, Il metodo di Mortati, in Costantino Mortati
costituzionalista calabrese, cit., 51 ss.
87 BIANCO, Quel che resta della Costituzione materiale tra congetture e confutazioni, cit., 123 ss., 132
ss., in cui si accoglie, come surriferito, la categoria della costituzione materiale ma entro una
revisione del suo contenuto, ritenendo condivisibile la ricostruzione del Guarino, e del suo rapporto
con la costituzione formale dopo l’entrata in vigore di quest’ultima (in cui la costituzione materiale
può essere intesa come una categoria «prevalentemente ermeneutica», necessaria per una
interpretazione storica-evolutiva della costituzione scritta).
88 BIANCO, Quel che resta della Costituzione materiale tra congetture e confutazioni, cit., 141.
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