Page 202 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO
disciplina del concordato con riserva, si rintraccia nella Sezione II,
“Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”, a sua volta all’interno del Capo IV,
“Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla
liquidazione giudiziale”, del Titolo III.
In tale prospettiva, gli artt. 44 ss. c.c.i., non contemplerebbero una
disposizione analoga all’art. 89 c.c.i., avente ad oggetto la disapplicazione della
normativa in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale.
Ciò anche alla luce del fatto che, nel codice della crisi, si rintracciano altre
previsioni normative volte a dettare una disciplina analoga a quella di cui all’art.
89 c.c.i.: segnatamente, l’art. 64-bis c.c.i., nono comma, nell’ambito del piano di
ristrutturazione soggetto ad omologazione, l’art. 64 c.c.i. per il caso di domanda
di omologazione degli accordi di ristrutturazione, e l’art. 20 c.c.i. per il caso di
domanda di nomina dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata.
Secondo il Tribunale, quindi, l’assenza di una disciplina analoga per il
concordato in bianco non sarebbe una mera lacuna da colmare in via analogica,
ma una precisa scelta del legislatore, il quale, per altri istituti, non si sarebbe
affatto dimenticato di provvedere in tal senso.
Varrebbe, quindi, in tale prospettiva, il brocardo per cui, il legislatore, tam dixit
tam voluit.
In secondo luogo, sempre secondo il Tribunale, il secondo comma dell’art. 89
c.c.i., costituirebbe un chiaro indizio in tal senso.
Il termine “proposta” in esso contenuto lascerebbe intendere come la
sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale si produca solo in
presenza di questa, e, quindi, esclusivamente nel caso di concordato pieno.
Orbene, le argomentazioni prospettate dal Tribunale lasciano assai perplessi e
meritano di essere confutate.
2. Considerazioni critiche sugli argomenti addotti dal Tribunale Aretino:
l’argomento topografico
Come rilevato dal Tribunale, nella sedes materiae della domanda con riserva,
non si rintraccia la previsione della sospensione degli obblighi in tema di
riduzione del capitale.
Ciò, nella visione, per così dire topografica, del Tribunale, costituirebbe una
circostanza decisiva.
Tuttavia, nel contempo, essa si presenta come una considerazione parziale, e
non ancorata ad una visione complessiva della stessa topografia del codice della
crisi.
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