Page 202 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO




               disciplina  del  concordato  con  riserva,  si  rintraccia  nella  Sezione  II,
               “Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
               dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”, a sua volta all’interno del Capo IV,
               “Accesso agli  strumenti  di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  alla
               liquidazione giudiziale”, del Titolo III.
                  In  tale  prospettiva,  gli  artt.  44  ss.  c.c.i.,  non  contemplerebbero  una
               disposizione analoga all’art. 89 c.c.i., avente ad oggetto la disapplicazione della
               normativa in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale.
                  Ciò anche alla luce del fatto che, nel codice della crisi, si rintracciano altre
               previsioni normative volte a dettare una disciplina analoga a quella di cui all’art.
               89 c.c.i.: segnatamente, l’art. 64-bis c.c.i., nono comma, nell’ambito del piano di
               ristrutturazione soggetto ad omologazione, l’art. 64 c.c.i. per il caso di domanda
               di omologazione degli accordi di ristrutturazione, e l’art. 20 c.c.i. per il caso di
               domanda di nomina dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata.
                  Secondo  il  Tribunale,  quindi,  l’assenza  di  una  disciplina  analoga  per  il
               concordato in bianco non sarebbe una mera lacuna da colmare in via analogica,
               ma una precisa scelta del legislatore, il quale, per altri istituti, non si sarebbe
               affatto dimenticato di provvedere in tal senso.
                  Varrebbe, quindi, in tale prospettiva, il brocardo per cui, il legislatore, tam dixit
               tam voluit.
                  In secondo luogo, sempre secondo il Tribunale, il secondo comma dell’art. 89
               c.c.i., costituirebbe un chiaro indizio in tal senso.
                  Il  termine  “proposta”  in  esso  contenuto  lascerebbe  intendere  come  la
               sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale si produca solo in
               presenza di questa, e, quindi, esclusivamente nel caso di concordato pieno.
                  Orbene, le argomentazioni prospettate dal Tribunale lasciano assai perplessi e
               meritano di essere confutate.


               2.  Considerazioni  critiche  sugli  argomenti addotti dal  Tribunale Aretino:
                   l’argomento topografico

                  Come rilevato dal Tribunale, nella sedes materiae della domanda con riserva,
               non  si  rintraccia  la  previsione  della  sospensione  degli  obblighi  in  tema  di
               riduzione del capitale.
                  Ciò, nella visione, per così dire topografica, del Tribunale, costituirebbe una
               circostanza decisiva.
                  Tuttavia, nel contempo, essa si presenta come una considerazione parziale, e
               non ancorata ad una visione complessiva della stessa topografia del codice della
               crisi.








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