Page 203 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805




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                  Come detto, l’art. 89 c.c.i., disciplina gli effetti della domanda   di concordato.
                  La norma è sì collocata, come afferma il Tribunale, nel capo del concordato
               pieno, ma (e questo non viene rimarcato nel provvedimento in commento) nella
               Sezione I relativa a “Finalità e contenuti del concordato preventivo”, anziché,
               come dovrebbe essere più corretto, nella Sezione III relativa agli “Effetti della
               presentazione della domanda di concordato preventivo”.
                  In  tal senso, l’art. 89 c.c.i., disciplinando gli  effetti connessi all’accesso al
               concordato preventivo, nulla ha da condividere con la sezione in cui è collocato.
                  Trattandosi di  un  effetto prodotto dalla  domanda è  fuor di dubbio che la
               collocazione topografica più adeguata della norma sarebbe stata rappresentata
               dalla sezione III, relativa, per l’appunto, agli effetti della domanda.
                  E, sempre sul piano topografico, va rilevato che anche le norme concernenti il
               concordato pieno sono collocate al di fuori del capo III, della sezione I, del titolo
               IV.
                  A tal proposito basti pensare all’art 46 c.c.i. rubricato “effetti della domanda
               di  accesso  al  concordato  preventivo”, il  quale  prevede  che  gli  effetti della
               domanda si producano anche quando la stessa sia presentata ai sensi dell’art. 44
               c.c.i.
                  Topograficamente vale  la  pena  di  osservare che  l’art.  44  c.c.i.,  detta  la
               disciplina della domanda di concordato con riserva, il successivo art. 45 c.c.i. la
               disciplina della comunicazione e della pubblicazione del decreto di concessione
               dei  termini per  l’accesso al  concordato, mentre l’art.  46,  c.c.i.,  individua  la
               disciplina degli effetti della domanda presentata “anche ai sensi dell’art. 44”.
                  In sostanza, nel mentre il legislatore si concentra, negli art. 44 e 45 c.c.i., sulla
               disciplina della domanda con riserva, nell’art. 46 c.c.i. opera un cambio di rotta,
               come si evince dalla congiunzione coordinante “anche” riferita alla domanda con
               riserva ex art. 44 c.c.i.
                  Per  effetto di tale congiunzione,  sembra quasi che, fino a  quel momento,
               oggetto della trattazione sia stato il concordato pieno, e che, accidentalmente,
               questa disciplina venga estesa anche  alla  domanda di  accesso con  riserva di
               presentazione della proposta.
                  Orbene, se l’argomento topografico, cui si appella il Tribunale, sottende, in
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               realtà, l’idea di un legislatore ordinato  , in guisa che la collocazione delle norme
               risponda ad una sua precisa logica e volontà di sistemazione, non sembra, per
               quanto sin qui detto, che all’architettura del codice della crisi corrisponda un tale
               logica di sistemazione.
                  In questi termini, la non esatta collocazione topografica della norma, anzi delle
               norme, fa crollare l’argomento topografico e il suo fondamento, sicché, da esso,
               non si possono trarre valide conclusioni nella direzione voluta dal provvedimento


                  5  Usiamo volutamente il termine in senso generico, quindi onnicomprensivo e della domanda
               di accesso al concordato con riserva o in bianco e della domanda di accesso al concordato pieno.
                  6  TARELLO,  L’interpretazione  della legge,  Milano, 1980, 376.


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