Page 203 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
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Come detto, l’art. 89 c.c.i., disciplina gli effetti della domanda di concordato.
La norma è sì collocata, come afferma il Tribunale, nel capo del concordato
pieno, ma (e questo non viene rimarcato nel provvedimento in commento) nella
Sezione I relativa a “Finalità e contenuti del concordato preventivo”, anziché,
come dovrebbe essere più corretto, nella Sezione III relativa agli “Effetti della
presentazione della domanda di concordato preventivo”.
In tal senso, l’art. 89 c.c.i., disciplinando gli effetti connessi all’accesso al
concordato preventivo, nulla ha da condividere con la sezione in cui è collocato.
Trattandosi di un effetto prodotto dalla domanda è fuor di dubbio che la
collocazione topografica più adeguata della norma sarebbe stata rappresentata
dalla sezione III, relativa, per l’appunto, agli effetti della domanda.
E, sempre sul piano topografico, va rilevato che anche le norme concernenti il
concordato pieno sono collocate al di fuori del capo III, della sezione I, del titolo
IV.
A tal proposito basti pensare all’art 46 c.c.i. rubricato “effetti della domanda
di accesso al concordato preventivo”, il quale prevede che gli effetti della
domanda si producano anche quando la stessa sia presentata ai sensi dell’art. 44
c.c.i.
Topograficamente vale la pena di osservare che l’art. 44 c.c.i., detta la
disciplina della domanda di concordato con riserva, il successivo art. 45 c.c.i. la
disciplina della comunicazione e della pubblicazione del decreto di concessione
dei termini per l’accesso al concordato, mentre l’art. 46, c.c.i., individua la
disciplina degli effetti della domanda presentata “anche ai sensi dell’art. 44”.
In sostanza, nel mentre il legislatore si concentra, negli art. 44 e 45 c.c.i., sulla
disciplina della domanda con riserva, nell’art. 46 c.c.i. opera un cambio di rotta,
come si evince dalla congiunzione coordinante “anche” riferita alla domanda con
riserva ex art. 44 c.c.i.
Per effetto di tale congiunzione, sembra quasi che, fino a quel momento,
oggetto della trattazione sia stato il concordato pieno, e che, accidentalmente,
questa disciplina venga estesa anche alla domanda di accesso con riserva di
presentazione della proposta.
Orbene, se l’argomento topografico, cui si appella il Tribunale, sottende, in
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realtà, l’idea di un legislatore ordinato , in guisa che la collocazione delle norme
risponda ad una sua precisa logica e volontà di sistemazione, non sembra, per
quanto sin qui detto, che all’architettura del codice della crisi corrisponda un tale
logica di sistemazione.
In questi termini, la non esatta collocazione topografica della norma, anzi delle
norme, fa crollare l’argomento topografico e il suo fondamento, sicché, da esso,
non si possono trarre valide conclusioni nella direzione voluta dal provvedimento
5 Usiamo volutamente il termine in senso generico, quindi onnicomprensivo e della domanda
di accesso al concordato con riserva o in bianco e della domanda di accesso al concordato pieno.
6 TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 376.
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