Page 57 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
P. 57
IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
Per risolvere la situazione e tutelare adeguatamente i proprietari privati che
intendono ricorrere all’uso dell’IA per garantire la conservazione dello specifico
ecosistema forestale da loro posseduto, la soluzione principale consisterebbe
nell’adottare una legislazione adeguata, che tuteli gli interessi dei fornitori dei
sistemi di IA senza violare i diritti dei piccoli agricoltori o dei proprietari forestali
privati. In particolare, a livello europeo si dovrebbero reinterpretare le norme
rilevanti del GDPR alla luce delle peculiarità del caso di specie, ossia dell’uso di
sistemi di IA nel settore agro-forestale. L’ambito di applicazione e il significato
sia della norma in materia di consenso che di quella in materia di portabilità dei
dati dovrebbero, in particolare, essere chiariti al fine di determinare se si
riferiscano solo ai dati inizialmente trasferiti o anche a quelli successivamente
desunti e rielaborati dai sistemi di IA sulla base dei dati forniti alle società di IA.
In secondo luogo, occorrerebbe istituire un meccanismo tramite il quale si
possa effettivamente verificare se il consenso è stato liberamente prestato o se,
invece, il titolare dei dati è stato “costretto”, in assenza delle informazioni
necessarie, a fornirlo al fine di usufruire di quei sistemi di IA. A tal fine, dovrebbe
anche essere possibile vagliare la legittimità dei contratti stipulati dalle società di
IA in cui si prevede una sanzione a carico di coloro che intendono cambiare
fornitore di dispositivi di IA. In base al GDPR, in cui ci riferiamo alla nozione di
controllo dei dati e non di proprietà degli stessi, i titolari dei dati, ossia i piccoli
proprietari privati o le comunità indigene locali, avrebbero, infatti, la possibilità
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e di dare il proprio consenso
a trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza per questo dover
incorrere in alcuna sanzione. È, pertanto, necessario chiarire se la disciplina del
GDPR si applichi anche al caso dell’IA e, in particolare, come debbano
interpretarsi in tal caso i diritti dei titolari dei dati. A tal fine è necessario un
intervento chiarificatore della Corte di Giustizia oppure un chiarimento da parte
del legislatore dal momento che in tema di applicazione dell’IA al settore agro-
forestale, al momento, a livello europeo, esiste solo una Dichiarazione congiunta
di cooperazione sulla digitalizzazione per l’agricoltura europea, che è stata
firmata nel 2019 e l’indicazione dell’agricoltura quale settore ad alto impatto
113
nella parte introduttiva della proposta della Commissione in tema di IA , senza
114
alcuna menzione nell’articolato dell’atto. Recentemente, è stato adottato anche il
115
Regolamento (UE) 2022/868 sulla governance dei dati , che prevede una
disciplina armonizzata sulle condizioni di riutilizzo, all’interno dell’UE, di
113 Joint Declaration of cooperation on digitalization for European agriculture, A smart and
sustainable digital future for European agriculture and rural areas, 2019.
114 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale (Legge sull'Intelligenza Artificiale) e
modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM/2021/206 final, p. 1.
115 Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724
(Regolamento sulla governance dei dati), GU L 152 del 3.6.2022, pp. 1-44.
55