Page 61 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
disuguaglianza tra soggetti che possono permettersi tecnologie climatiche
intelligenti basate sull’IA e soggetti che non possono permettersi tali tecnologie.
Anche in questo caso è, pertanto, necessario prevenire tali rischi e prevedere un
quadro normativo adeguato che assicuri un’equa ripartizione dei benefici
derivanti dall’uso di queste tecnologie. Per garantire un uso equo dell’IA, per
proteggere le foreste e incentivare un’agricoltura basata sull’intelligenza
artificiale, dovrebbero infatti essere adottate norme che facilitino l’accesso
sostenibile alle tecnologie basate sull’IA da parte dei piccoli agricoltori e dei
proprietari di foreste. In caso contrario, l’uso di queste tecnologie potrebbe anche
porsi in contrasto con atti di diritto internazionale quali il Protocollo di Nagoya
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e la legislazione europea e nazionale che è stata adottata per dargli attuazione.
Il Protocollo di Nagoya, a cui l’UE ha aderito nel 2014, consacra, infatti, il
principio di “equa condivisione dei benefici”, sia monetari che non monetari,
derivanti dallo sviluppo tecnologico, che gli utilizzatori di risorse genetiche
devono corrispondere agli Stati fornitori e, per quanto qui interessa, alle
popolazioni locali. Devono, pertanto, essere previste forme di “remunerazione”
per le popolazioni locali o indigene in quanto “custodi” di risorse genetiche.
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Inoltre, al fine di attuare il principio dell’“Access and Benefit Sharing” , che implica
la redistribuzione dei benefici tra i diversi soggetti interessati per quelle attività
che implicano lo sfruttamento di una particolare risorsa naturale, è necessario
condividere sia l’accesso che i benefici derivanti da una specifica risorsa. I
benefici, in particolare, possono consistere in incentivi, opportunità di lavoro,
versamento di royalties, o altre forme di ricompensa, sia monetaria che non
monetaria. Nel caso della gestione delle foreste, le modalità di condivisione dei
benefici sono generalmente regolate da fondi multilaterali. Anche nel caso in cui
si utilizzino sistemi di IA per la gestione responsabile delle foreste, al fine di
rispettare l’art. 5 del Protocollo di Nagoya e le norme attuative previste dal
Regolamento 511/2014 , è, dunque, necessario prevedere dei meccanismi che
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garantiscano un equo accesso e un’equa distribuzione dei benefici con le
popolazioni locali.
130 Art. 5 del Protocollo di Nagoya, particolarmente para 2 e 5.
131 Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle
risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, GU
L 150, 20.5.2014, p. 234-249; 2014/283/UE: Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla
conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla
diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei
benefici derivanti dalla loro utilizzazione Testo rilevante ai fini del SEE, GU L 150, 20.5.2014, p.
231-233; Regolamento 511/2014 del 16 Aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori
risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, GU L 150, 20.05.2014, pp. 59-72.
132 FUMAGALLI MERAVIGLIA, La tutela internazionale dell’ambiente, in U. DRAETTA, M.
FUMAGALLI MERAVIGLIA (cura di), Il diritto delle organizzazioni internazionali. Parte speciale, Milano,
2011, 163 ss., 185.
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