Page 64 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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COSTANZA DI FRANCESCO MAESA
sfiducia dei proprietari privati e degli agricoltori verso l’uso di sistemi di IA e il
conseguente inutilizzo delle potenzialità di questi sistemi nel settore agro-
forestale. Come affermato dal Prof. Jörg Dörr , è infatti difficile convincere gli
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agricoltori, ma il modo migliore è quello di affrontare il problema della sovranità
dei dati e di dar loro la possibilità di controllare i propri dati, nonché di assicurare
trasparenza nell’utilizzo dei dati. Del pari, anche la biodiversità rischia di essere
messa in pericolo da un uso massiccio di queste nuove tecnologie in assenza di
un’adeguata regolamentazione della materia.
La legislazione già esistente non risulta, infatti, sufficiente a tutelare in modo
effettivo i soggetti interessati per le ragioni esposte nel testo. In particolare, la
disciplina prevista nel GDPR, seppur estremamente avanzata, soprattutto
nell’interpretazione che ne è stata data dalla Corte di Giustizia, non sembra,
infatti, essere sufficiente a proteggete adeguatamente il diritto alla protezione dei
dati personali dei piccoli proprietari di aree forestali che ricorrano a sistemi di IA
per gestire in modo responsabile le foreste per le seguenti ragioni. In primo luogo,
poiché al fine di ottenere dei risultati soddisfacenti, i sistemi di IA hanno bisogno
di raccogliere una vastissima quantità di dati che riguardano gli individui, alcuni
dei quali possono essere qualificati come sensibili, e di processarli per finalità che
non erano state completamente chiarite al tempo in cui i dati sono stati raccolti.
Si dovrebbe, pertanto, chiarire se il principio di limitazione delle finalità di cui
all’art. 5 del GDPR debba essere reinterpretato in modo più flessibile in presenza
di sistemi di IA. Si dovrebbe altresì stabilire se la tutela prevista dal GDPR, in
generale e in particolare in materia di consenso e di portabilità dei dati, si applichi
solo ai dati inizialmente forniti dai piccoli proprietari o anche ai dati desunti da
quei dati dai sistemi di IA. Una maggiore chiarezza in tal senso è, infatti,
essenziale per aumentare il livello di fiducia dei proprietari privati di foreste
nell’utilizzo di sistemi di IA per la gestione delle foreste. In terzo luogo,
occorrerebbe istituire un meccanismo tramite il quale si possa effettivamente
verificare se il consenso è stato liberamente prestato o se, invece, il titolare dei dati
è stato “costretto”, in assenza delle informazioni necessarie, a fornirlo al fine di
usufruire dei sistemi di IA. A tal fine, dovrebbe anche essere possibile vagliare la
legittimità dei contratti stipulati dalle società di IA in cui si prevede una sanzione
a carico di coloro che intendono cambiare fornitore di dispositivi di IA. In base
al GDPR, in cui ci riferiamo alla nozione di controllo dei dati e non di proprietà
degli stessi, i titolari dei dati, ossia i piccoli proprietari privati o le comunità
indigene locali, hanno, infatti, la possibilità di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento e di dare il proprio consenso a trasmettere tali dati ad un altro
titolare del trattamento, senza per questo dover incorrere in alcuna sanzione. È,
pertanto, necessario chiarire se la disciplina del GDPR si applichi anche al caso
144 Si legga l’intervista del 9 settembre 2021, consultabile al seguente indirizzo online:
https://sciencemediahub.eu/2021/09/29/a-scientists-opinion-interview-with-jorg-dorr-about-ai-
in-agriculture/, ultimo accesso 15 ottobre 2023.
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