Page 15 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               7. La nuova Direttiva (CSDDD) sulla governance “sostenibile”

                  Sintonizzandosi sulla medesima lunghezza d’onda, in data 13 giugno 2024, il
               Parlamentoo  dell’Unione  Europea  ha  adottato  il  testo  finale  della  Direttiva
               concernente il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate
               Sustainability  Due  Diligence  Directive  –  per  brevità,  CSDDD) ,  che  modifica  la
                                                                        36
               Direttiva (UE) 2019/1937. La Direttiva, presentata in prima bozza il 23 febbraio
               2022  dalla  Commissione,  è  la  risposta  unionale  nel  senso  di  una  maggiore
               accountability  delle  imprese  al  fine  di  limitare  le  c.d.  esternalità  ‘negative’,
               comprendenti  questioni  relative  ai  diritti  umani,  al  lavoro  minorile,
               all’inadeguatezza delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché agli
               impatti ambientali quali le emissioni di gas a effetto serra, l’inquinamento, la
               perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi. La nuova Direttiva si inserisce
               nel cospicuo ‘pacchetto’ delle recenti normative euro-unitarie – e delle omologhe
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               legislazioni nazionali di alcuni Stati membri  – sulla «sostenibilità», in linea con
               il Green Deal europeo nell’ambito degli obiettivi prioritari della c.d. ‘Agenda 2030’
               dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.
                  Attualmente,  la  materia  è  disciplinata  dalla  Direttiva  2004/35/CE  sulla
               responsabilità ambientale e la prevenzione e riparazione del relativo danno, che
               ha  istituito  un  quadro  di  riferimento  per  la responsabilità  civile  connessa agli
               impatti ambientali negativi in base al noto principio «chi inquina paga»  per le
                                                                                   38
               operazioni proprie delle imprese, senza tuttavia considerare le supply chains, di cui
               si prende carico la nuova Direttiva.
                  Quest’ultima introduce il concetto di «dovere di diligenza aziendale» al fine di
               integrare  la  sostenibilità  nei  modelli  di  governance  societaria  e  produrre  una
               gestione responsabilizzata in tema di impatto socio-ambientale. Per due diligence
               si  intende  un  approccio  basato  sul  rischio,  per  il  quale  alle  imprese  verrebbe
               chiesto di porre in essere policy proporzionali commisurate alla probabilità ed alla
               gravità  di  un  potenziale  impatto  negativo  sulla  collettività  e  sull’ambiente,
               identificando i fattori di rischio e le singole relazioni d’affari a rischio più elevato
               ed  adottando  misure  adeguate,  onde  prevenirne  ovvero  mitigarne  gli  effetti
               negativi.


                  36  Dir. 2024/1760/UE, in GUUE, L del 5 luglio 2024, in vigore dal successivo 25 luglio Utile
               inquadramento circa lo stato dell’arte, a cura di S. BRUNO, Il ruolo della s.p.a. per un’economia giusta e
               sostenibile:  la  Proposta  di  Direttiva  UE  su  “Corporate  Sustainability  Due  Diligence”.  Nasce  la
               stakeholder company? in Riv. dir. comp., 2022, p. 303 ss.
                  37   A  partire  dal  1°  gennaio  2024  è  stato  ampliato  l’ambito  di  applicazione  del
               Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (noto anche come Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains), di
               matrice  tedesca  risalente  al  luglio  2021,  con  estensione  a  tutte  le  società,  incluse  le  controllate
               tedesche da società italiane, di una serie di ‘obblighi di diligenza’ (i.e., due diligence) in capo alle
               aziende, al fine di garantire la tutela dei diritti umani e dell’ambiente nella relativa c.d. ‘catena di
               approvvigionamento’.
                  38  Per una preziosa panoramica operativa, v. ora l’omonima Rel. spec. Corte conti UE, n. 12,
               presentata il 19 maggio 2021, a termini dell’art. 287, § 4, cpv., TFUE.

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