Page 11 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805




                  La lettera a) interviene sull’art. 83-sexies, co. 3 del TUF eliminando la frase «Con
               riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura
               rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.».
                  L’art.  83-sexies del  TUF  concerne  il  diritto  d’intervento  in  assemblea e
               l’esercizio  del  voto.  Premesso  che  le  assemblee dei  portatori  di  strumenti
               finanziari diffusi sono diverse dalle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
               ammessi alla negoziazione, e fermo restando che per le assemblee del primo tipo
               lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
               siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un
               termine prestabilito, la lettera a) del primo comma dell’art. 4 sopprime la vigente
               regola che impone di mantenere quel termine entro due giorni non festivi.
                  La lettera b) modifica l’art. 102, co. 4 del TUF recante obblighi degli offerenti e
               poteri  interdittivi,  sostituendo  le  parole  «o  diffusi  tra  il  pubblico  ai  sensi
               dell'articolo 116» con «o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;
                  Di regola, le promozioni di offerte pubbliche di acquisto o di scambio sono
               presentate alla CONSOB, la quale le approva, se formulate in maniera idonea a
               consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Prima
               della riforma in commento, il termine ordinario per l’approvazione è di quindici
               giorni che però salgono a trenta qualora si tratti di prodotti finanziari non quotati
               o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del TUF.
                  Per effetto della lettera b) del primo comma dell’art. 4 della legge capitali, il
               termine di trenta giorni varrà non più per prodotti finanziari diffusi tra il pubblico
               ai sensi dell'art. 116 del TUF, bensì per prodotti finanziari negoziati in sistemi
               multilaterali di  negoziazione  (d’ora in  avanti, MTF), oltre che per  i prodotti
               finanziari non quotati. Gli MTF sono sistemi di contrattazione privati che offrono
               la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza
               compiti regolamentari di ammissione e informativa. Essi sono soggetti a regole e
               procedure di autorizzazione all'operatività in parte diverse da quelle previste per
               i mercati organizzati.
                  Con la lettera c) è stato modificato l’art. 114-bis del TUF, dedicato alle informazioni
               al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali,
               dipendenti o collaboratori sia nel primo che nel secondo comma.
                  Mediante una modifica al co. 1 e l’abrogazione del secondo comma dell’art.
               114-bis del TUF, si stabilisce che la disciplina ivi dettata dei piani di compensi
               basati  su  strumenti  finanziari  a  favore  di  componenti  del  consiglio  di
               amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori
               non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti
               del consiglio  di amministrazione ovvero del consiglio di  gestione, nonché di
               dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate, si applica
               agli emittenti quotati.
                  Tramite la  lettera e) è  abrogato il secondo comma dell’art.  118 del TUF e
               l’abrogazione è diretta conseguenza della precedente abrogazione dell’art. 116 del
               TUF medesimo.


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