Page 8 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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FEDERICO DI SILVESTRE





                  Di conseguenza, può ritenersi originale anche un software che consista nello
               sviluppo  ulteriore  di  programmi  già  esistenti,  purché  l’attività  svolta  dal
               programmatore  comporti  in  un  autonomo  sforzo  creativo,  non  risultando
               puramente ripetitiva del lavoro altrui o determinata da operazioni informatiche
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               necessitate.
                  Ad  esempio,  l’originalità  dell’opera  derivata  può  essere  ravvisata  nella
               capacità  di  adattare  le  note  architetture  del  software  di  base  ad  un  diverso
               ambiente  tecnologico  di  riferimento.   Infatti,  la  circostanza  che  due  software
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               consentano  di  realizzare  lo  stesso  obiettivo  non  significa  che  il  programma
               sviluppato successivamente sia privo di originalità. Al contrario, l’originalità è
               dimostrata dal fatto che è stato indispensabile riprogrammare la maggior parte
               delle funzionalità contenute nel software di partenza, per permettere all’opera
               derivata  di  funzionare  in  un  contesto  differente.   Ciononostante,  rimane
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               comunque necessario un margine di sforzo creativo da parte dell’autore, che si
               estrinsechi quanto meno nella scelta, discrezionale e non necessitata, fra diverse
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               opzioni informatiche percorribili.

               razionale  sotteso  all’orientamento  giurisprudenziale  oggetto  di  commento  si  vedano  anche
               FITTIPALDI, La tutela delle “opere letterarie” nella società contemporanea: dal “romanzo” al “software, in
               Corriere Giuridico, 2007, 973-980; PALOMBELLA, L’originalità del software, in Il Diritto industriale, 2007,
               492-494.
                  16  Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 maggio 2006, secondo cui
               «l’originalità del software è ravvisabile solo qualora la sua forma espressiva  - sotto forma di linguaggio di
               programmazione,  interfaccia  per  l'utente,  processori  -  sia  il  frutto  di  uno  sforzo  creativo  e  non  meramente
               ripetitivo dell’ingegno dell’autore pur potendo essere il contenuto del programma identico ad altri precedenti e
               quindi identica ad altre la sua funzionalità». In senso conforme, cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà
               Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006: «la creatività, nel settore del software (in cui l'opera in genere
               viene creata sulle fondamenta di quelle precedenti) va intesa come un autonomo sforzo creativo intellettuale posto
               in essere da parte dell'autore, sì da potersi risalire alla personalità di quest'ultimo e in modo tale che si possa
               distinguere la detta opera da ogni altra precedente ed escludersi che sia stata già creata un'opera simile» […]
               «ciononostante, è stato correttamente osservato come, "in tutti i casi in cui l'opera in questione è finalizzata al
               raggiungimento di un risultato utile ed è caratterizzata da aspetti necessitati, tanto più il giudizio sulla sua
               originalità si sposta dalla valutazione del risultato in sé, alla semplice esistenza di una attività intellettuale del
               soggetto agente, che viene protetta per il solo fatto di essersi dispiegata"; ciononostante, deve senza ombra di
               dubbio ritenersi, che, anche all'interno di una "originalità" così ridotta, rimanga pur sempre quale requisito
               necessario, pena la mancata riconducibilità ai presupposti normativi della l.a., un margine di sforzo creativo da
               parte  dell'autore  che  si  estrinseca  nella  scelta  delle  diverse  opzioni  informatiche  e  nella  loro  diversa
               rappresentazione formale corrispondente, tanto che, come è stato correttamente, precisato, nel settore in questione
               l'originalità appare come "un sufficiente grado di valore aggiunto rispetto alla situazione anteriore"; pertanto,
               più  l'apporto  creativo  si  riduce  rispetto  alle  opere  precedenti,  meno  la  sua  funzione  coincide  con  la  forma
               espressiva e di più con quella della semplice divulgazione, non proteggibile nel campo del diritto d'autore».
                  17   Precisa,  infatti,  la  giurisprudenza  che:  «in un mercato affollato come quello dei programmi per
               elaboratore, che un software è creativo anche se è lo sviluppo di programmi precedenti, purché sia frutto di un
               lavoro  non  semplicemente  ripetitivo  di  quello  altrui;  l’idea,  quindi,  non  deve  essere  determinata  da  scelte
               necessitate ma deve discendere da un apporto personale del suo autore, anche se di livello non particolarmente
               elevato». Cfr. Corte d’appello di Milano, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 22 dicembre 2011,
               n. 2648.
                  18  Cfr. Trib. di Catania, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 27 settembre 2007.
                  19  Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006; Trib. di
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