Page 9 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
P. 9

IANUS – Anteprima n. 30-2024                       ISSN 1974-9805





                  Non  acquisirebbe,  invece,  il  rango  di  creazione  intellettuale  originale  la
               semplice  programmazione  di  software  altrui  già  esistenti,  che  non  aggiunga
               alcunché a questi ultimi. Al ricorrere di tale fattispecie, infatti, l’attività dell’autore
               sarebbe  priva  di  qualsiasi  sfumatura  di  personale  creatività.   Affinché  possa
                                                                         20
               ricorrere  il  requisito  dell’originalità  è  invece  necessario  che  il  software  sia  il
               risultato  di  uno  sforzo  intellettuale  indipendente  del  suo  autore  e  non  la
               riproduzione pedissequa di quanto già realizzato da altri.
                                                                    21


               4. La Prova dell’esistenza del software. Il deposito presso la SIAE

                  È pacifico che il diritto d’autore sul software abbia origine nel momento stesso
               della creazione dell’opera originale oggetto di tutela, senza che siano necessari
               degli ulteriori adempimenti a carico dell’autore.  Potrebbe quindi generare dei
                                                             22
               dubbi interpretativi il dato letterale del paragrafo 4.3 della Circolare dell’Agenzia
               delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, recante chiarimenti in merito al regime
               fiscale  Patent  Box,  dove  viene  affermato  che:  «per  quel  che  concerne  le  attività  di
               ideazione e realizzazione del software  […] si ritiene che tali attività  possano considerarsi
                                                                        24
                                              23

               Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 maggio 2006.
                  20   Cfr.  Trib.  di  Torino,  sez.  Proprietà  Industriale  e  Intellettuale,  13  gennaio  2006.  In  senso
               conforme, si veda anche Trib. Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 10 luglio 2008,
               secondo  cui:  «nel caso di bene immateriale, quale è il software,  nessuna tutela può essere accordata con
               riferimento alla fattispecie dell'imitazione servile».
                  21  MOSCON, Diritto d’autore e protezione del software: l’irrisolta questione dell’originalità, cit, 352. Si
               veda  anche  SCORZA,  Contraffazione  software  e  presupposti  dell’accesso  alla  tutela  cautelare,  in  Diritto
               dell’Internet,  2006,  48,  dove  viene  argomentato  che,  nonostante  la  soglia  di  accesso  alla  tutela
               d’autore per i software sotto il profilo della sussistenza del requisito dell’originalità sia collocata ex
               lege ad un livello più basso rispetto a quello previsto per le altre opere dell’ingegno, è comunque
               necessario che il software costituisca il risultato di una seppur minima attività creativa da parte del
               suo autore. Chiarisce poi l’autore che la ragiona per la quale l’esistenza del requisito dell’originalità
               viene valutato in maniera meno stringente è dovuto al fatto che l’esigenza di risolvere un problema
               tecnico operativo alla base della creazione di un programma per elaboratore comporta, di norma,
               particolare difficoltà nel realizzare opere che possano definirsi del tutto originali rispetto allo stato
               dell’arte. Meritevole di menzione è anche MASTRELIA, Profili evolutivi della tutela del software, in Il
               Diritto industriale, 2015, 264, secondo cui, affinché un software derivato possa essere considerato
               originale, è necessario che esso sia personale e autonomo rispetto alla struttura di base del software
               già esistente.
                  22  Cfr. art. 2576 c.c. e art. 6 della Legge sul diritto d’autore. Tale interpretazione trova conferma
               anche  in  dottrina  e  in  giurisprudenza.  Si  vedano  ASCARELLI,  Teoria  della  concorrenza  e  dei  beni
               immateriali, Milano, 1960, 293; SBRENNA, Art. 2575 Codice Civile, cit., 5366 ss., e Trib. di Genova, 3
               dicembre 1990.
                  23  Nonostante la circolare stessa riconosca che «la protezione è garantita dalla legge sul diritto d’autore
               a partire dal momento della creazione dell’opera».
                  24  Si intendono le attività rilevanti ai fini Patent Box, ossia: (1) le attività classificabili come ricerca
               industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MISE 26 maggio 2020 del
               Ministero dello Sviluppo economico, recante le disposizioni applicative dei crediti d’imposta per le
               attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica (di seguito,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14