Page 7 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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IANUS – Anteprima n. 30-2024 ISSN 1974-9805
3. Il requisito dell’originalità
La legge sul diritto d’autore tutela quindi il software in quanto opera originale.
Non viene tuttavia specificato, a livello legislativo, quando un software possa
essere definito “originale”.
Alcune delucidazioni sul punto sono state fornite dalla giurisprudenza, la
quale chiarisce che i software sono tutelati dal diritto d’autore se «siano
completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni
migliori o diverse da quelle preesistenti».
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Se ne deduce, quindi, che possono dirsi originali, in primo luogo, i software
sviluppati ex novo partendo da zero, in quanto gli stessi non possono che costituire
il risultato originale della creazione intellettuale dell’autore.
Inoltre, anche agli adattamenti e alle evoluzioni di programmi già esistenti può
essere attribuito il requisito dell’originalità, purché comportino la creazione di
software migliori o diversi rispetto a quelli già esistenti.
Resta tuttavia da definire quale sia il livello minimo di personalizzazione
dell’opera richiesto al programmatore affinché il prodotto della sua attività
evolutiva non risulti una mera copia del software di partenza. Sul punto, una
costante giurisprudenza ha chiarito che un software può essere considerato
originale «anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel
patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera
stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle
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precedenti».
SAS Institute inc. c. World Programming Ltd., in cui la Corte di Giustizia ha sostenuto che non
possono considerarsi espressione della creazione originale dell’autore né il linguaggio informatico
né la funzionalità di un software, mentre rientra nella protezione autoriale la scrittura del
programma, la quale costituisce l’estrinsecazione dell’abilità e della creatività dell’autore. Per una
panoramica più approfondita su tale pronuncia si veda GERACI, Copia di un software e violazione del
diritto d’autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP, in Il Diritto industriale, 2012, 457-459.
14 Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 8011.
15 Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13524; in particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte
ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di tutela tramite diritto d’autore il
software denominato “Giava”, predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione
contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della
funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico. La sentenza oggetto di commento conferma
il principio di diritto già enunciato da Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, in cui la giudice di
legittimità ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che
aveva accertato l’originalità di un software, individuandola, rispetto ad altri software volti a
risolvere la medesima esigenza applicativa, nell'adattamento dell'architettura applicativa al caso e
all’ambiente tecnologico di riferimento. Tale orientamento della Corte di Cassazione è stato
recepito anche dal giudice di merito; si vedano in particolare Trib. di Bologna, sez. spec. Impresa,
3 novembre 2022, n. 2713; Corte d’appello di Venezia, sez. spec. Impresa, 27 febbraio 2018; Corte
d’appello di Venezia, 9 luglio 2014. L’orientamento giurisprudenziale sopra descritto, inoltre,
sembra trovare riscontro positivo anche in dottrina. Cfr. SBRENNA, Art. 2575 Codice Civile, cit., 5366
ss., secondo cui è sufficiente che il software non sia stato copiato perché sia tutelato, con una soglia
di ingresso nella zona di protezione estremamente bassa. Per un ulteriore approfondimento del