Page 7 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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IANUS – Anteprima n. 30-2024                       ISSN 1974-9805





               3. Il requisito dell’originalità

                  La legge sul diritto d’autore tutela quindi il software in quanto opera originale.
               Non viene  tuttavia specificato, a livello legislativo, quando un software possa
               essere definito “originale”.
                  Alcune  delucidazioni  sul  punto  sono  state  fornite  dalla  giurisprudenza,  la
               quale  chiarisce  che  i  software  sono  tutelati  dal  diritto  d’autore  se  «siano
               completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni
               migliori o diverse da quelle preesistenti».
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                  Se ne deduce, quindi, che possono dirsi originali, in primo luogo, i software
               sviluppati ex novo partendo da zero, in quanto gli stessi non possono che costituire
               il risultato originale della creazione intellettuale dell’autore.
                  Inoltre, anche agli adattamenti e alle evoluzioni di programmi già esistenti può
               essere attribuito il requisito dell’originalità, purché  comportino la creazione di
               software migliori o diversi rispetto a quelli già esistenti.
                  Resta  tuttavia  da  definire  quale  sia  il  livello  minimo  di  personalizzazione
               dell’opera  richiesto  al  programmatore  affinché  il  prodotto  della  sua  attività
               evolutiva non risulti una mera copia del software di partenza. Sul punto, una
               costante  giurisprudenza  ha  chiarito  che  un  software  può  essere  considerato
               originale «anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel
               patrimonio  intellettuale  di  persone  aventi  esperienza  nella  materia  propria  dell'opera
               stessa, purché  formulate  ed  organizzate  in  modo  personale  e  autonomo  rispetto  alle
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               precedenti».

               SAS Institute inc. c. World Programming Ltd., in cui la Corte di Giustizia ha sostenuto che non
               possono considerarsi espressione della creazione originale dell’autore né il linguaggio informatico
               né  la  funzionalità  di  un  software,  mentre  rientra  nella  protezione  autoriale  la  scrittura  del
               programma, la quale costituisce l’estrinsecazione dell’abilità e della creatività dell’autore. Per una
               panoramica più approfondita su tale pronuncia si veda GERACI, Copia di un software e violazione del
               diritto d’autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP, in Il Diritto industriale, 2012, 457-459.
                  14  Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 8011.
                  15  Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13524; in particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte
               ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di tutela tramite diritto d’autore il
               software denominato “Giava”, predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione
               contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della
               funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico. La sentenza oggetto di commento conferma
               il principio di diritto già enunciato da Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, in cui la giudice di
               legittimità ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che
               aveva  accertato  l’originalità  di  un  software,  individuandola,  rispetto  ad  altri  software  volti  a
               risolvere la medesima esigenza applicativa, nell'adattamento dell'architettura applicativa al caso e
               all’ambiente  tecnologico  di  riferimento.  Tale  orientamento  della  Corte  di  Cassazione  è  stato
               recepito anche dal giudice di merito; si vedano in particolare Trib. di Bologna, sez. spec. Impresa,
               3 novembre 2022, n. 2713; Corte d’appello di Venezia, sez. spec. Impresa, 27 febbraio 2018; Corte
               d’appello  di  Venezia,  9  luglio  2014.  L’orientamento  giurisprudenziale  sopra  descritto,  inoltre,
               sembra trovare riscontro positivo anche in dottrina. Cfr. SBRENNA, Art. 2575 Codice Civile, cit., 5366
               ss., secondo cui è sufficiente che il software non sia stato copiato perché sia tutelato, con una soglia
               di ingresso nella zona di protezione estremamente bassa. Per un ulteriore approfondimento del
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