Page 5 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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IANUS – Anteprima n. 30-2024                       ISSN 1974-9805





                  Il razionale alla base di questo intervento legislativo è quello di scongiurare la
               delocalizzazione  all’estero  dei  beni  intangibili  (con  le  conseguenti  perdite  di
               gettito  che  ne  deriverebbero)  e  attrarre  nuova  ricchezza  attraverso  la  messa  a
               punto di un regime impositivo agevolato.  Il legislatore si pone quindi l’obiettivo
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               di  promuovere  l’innovazione  industriale  delle  imprese  italiane,  in  modo  da
               accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale. .
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               2. Maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo relativi a software

                  Tra  i  beni  immateriali  agevolabili  ai  sensi  del  regime  Patent Box  figurano  i
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               software protetti da diritto d’autore.
                  Nell’ordinamento italiano,  l’annovero del  software tra  le opere tutelate dal
               diritto d’autore è stato attuato dal Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518,
               che, in attuazione della Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, n. 91/250/CEE,
                                                                           8
               ha equiparato il programma per elaboratore alle opere letterarie.
                  La Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. Legge sul diritto d’autore) prevede che i
               software rientrano tra le opere protette dal diritto d’autore purché gli stessi siano
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               «originali  e  quale  risultato  di  creazione  intellettuale  dell’autore».   Il  diritto  d’autore

               nuovo Patent Box trova le istruzioni definitive dell’Agenzia delle entrate, in Il fisco, 2023, 1006 ss.
                  5  ARGINELLI - PEDACCINI, Prime riflessioni sul regime italiano di patent box in chiave comparata ed alla
               luce dei lavori dell'Ocse in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose, in Rivista di Diritto Tributario,
               2014, 60-62. Il legislatore prende atto del fatto che le agevolazioni fiscali derivanti dal regime Patent
               Box  possono dare  luogo a  fenomeni  di concorrenza  fiscale  dannosa. Tuttavia,  tali  misure sono
               accettate in ambito OCSE, purché siano garantiti determinati requisiti sostanziali posti a tutela delle
               basi  imponibili  nazionali.  Per  maggiori  dettagli,  si  veda  la  Circolare  dell’Agenzia  delle  entrate
               N.5/E del 24 febbraio 2023, par. 2.
                  6  BORIA, La ricerca e l’innovazione industriale come fattori di una fiscalità agevolata, cit., 1869 ss. In
               questo senso si esprime anche la Relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2015, dove si
               attribuisce al regime Patent Box l’obiettivo di favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo,
               tutelando allo stesso tempo la base imponibile italiana.
                  7   Letteralmente,  il  legislatore  fa  riferimento  al  “software  protetto  da  copyright”.  Tuttavia,  il
               riferimento al copyright, termine anglosassone di pressoché sconosciuto all’ordinamento italiano, va
               inteso come rimando alla disciplina del diritto d’autore. Si veda in questo senso BERTONE, Il patent
               box nei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, in Diritto e Pratica Tributaria, 2016, 1241 ss. In relazione,
               invece,  alla  definizione  di  “software”  secondo  la  giurisprudenza  di  merito,  questo  può  essere
               definito come «l’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in
               qualsiasi forma o supporto, capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o far ottenere una funzione,
               un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione».
               Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006.
                  8  Cfr. l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 1. Per un approfondimento in merito al razionale di tale
               normativa cfr. SGANGA, La nozione di opera protetta nel diritto d'autore europeo tra Armonizzazione silente
               e silenzi controversi, in Rivista di Diritto industriale, 2020, 184; FRANCESCHELLI, La Direttiva CEE sulla
               tutela del software: trionfo e snaturamento del diritto d’autore, in Rivista del Diritto industriale, 1991, 169 ss;
               ZENO-ZENCOVICH, L’apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi
               per l’elaboratore, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1990, 77 ss.
                  9  La letteratura in merito alla tutela del software tramite diritto d’autore risulta piuttosto ampia.
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