Page 6 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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FEDERICO DI SILVESTRE
tutela anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Non sono invece oggetto di protezione tramite diritto d’autore le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un software, compresi quelli relativi
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alle sue interfacce.
La corretta perimetrazione di ciò che rientra nell’ambito della protezione
tramite diritto d’autore e di ciò che invece ne resta al di fuori è poi completata
dalla giurisprudenza. Precisa, infatti, il giudice di merito che trovano protezione
sia il codice sorgente, ossia l’insieme dei comandi predisposti dall’autore in
linguaggio di programmazione, sia il codice oggetto, costituito dalla traduzione
del codice sorgente nel linguaggio macchina. Non ricevono invece tutela
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autoriale il fine che il software si propone di raggiungere, gli algoritmi matematici
che implementano le funzioni che il programma deve compiere e la flowchart che
descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti del
programma interagiscono tra loro. Ad essere tutelata, infatti, è la
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rappresentazione formale del software, la quale costituisce la produzione
dell’attività intellettiva del programmatore e si estrinseca nella scrittura tramite
codice sorgente della sequenza di comandi che un dato elaboratore deve eseguire.
Restano invece esclusi dal perimetro della protezione i principi logici e gli
algoritmi su cui si basa tale software, in quanto il diritto d’autore tutela la forma
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espressiva dell’opera e non le idee e le formule matematiche in essa contenute.
Tra i vari contributi, cfr. AA. VV., Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale, Milano, 2022,
212-217; SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società
dell’informazione, Santarcangelo di Romagna, 2016, 237-290; AREZZO, Tutela brevettuale e autoriale dei
programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa, Milano, 2012, 25 ss; SBRENNA,
Art. 2575 Codice Civile, in RESCIGNO (a cura di), Codice Civile, Milano, 2010, 5366 ss; STRIPPOLI, La
tutela giuridica del software: l’ordinamento giuridico italiano e statunitense a confronto, in Giust. Civ., 2004,
389 ss. Per un approfondimento sulla possibilità di tutelare il software tramite brevetto, invece, cfr.
DRAGONI, Software and Patent Law: Reverse Contaminations, Hybridizations and Trends, Observed
Through the Legal Systems of Italy (and the EPC System), Japan, and the United States, in The Italian Law
Journal, 2018, 95 ss; AREZZO, Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica
di una dicotomia normativa, cit., 101 ss.
10 Cfr. anche la Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, par. 4.1.1. La
definizione di cui alla Circolare appena menzionata ricalca quella fornita dall’art. 2, comma 8, della
Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633).
11 In particolare, il codice oggetto, pur non essendo scritto in un linguaggio comprensibile
all’uomo, rientra nella tutela di cui all’art. 2 n. 8 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in virtù del
riferimento testuale «in qualsiasi forma espressi». Cfr. Trib. Bologna, sez. Proprietà Industriale e
Intellettuale, 17 gennaio 2006.
12 Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006.
13 GATTEI, Contraffazione software e presupposti dell’accesso alla tutela cautelare, in Diritto dell’Internet,
2006, 368-369. Sul punto si veda anche MOSCON, Diritto d’autore e protezione del software: l’irrisolta
questione dell’originalità, in Diritto dell’Internet, 2007, 353, dove l’autore afferma che la tutelabilità
delle idee e dei principi che stanno alla base del software è espressamente esclusa dal legislatore al
fine di evitare che le idee diventano oggetto di monopolio. In questo modo, l’autore di un software
non può evitare che altri programmatori creino software che facciano leva sulla medesima idea di
fondo, ma siano caratterizzati da un diverso codice sorgente. In linea con questo orientamento si è
poi successivamente espressa anche la giurisprudenza dell’Unione europea nella causa C-406/10 -