Page 6 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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FEDERICO DI SILVESTRE





               tutela anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
               Non sono invece oggetto di protezione tramite diritto d’autore le idee e i principi
               che stanno alla base di qualsiasi elemento di un software, compresi quelli relativi
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               alle sue interfacce.
                  La  corretta  perimetrazione  di  ciò  che  rientra  nell’ambito  della  protezione
               tramite diritto d’autore e di ciò che invece ne resta al di fuori è poi completata
               dalla giurisprudenza. Precisa, infatti, il giudice di merito che trovano protezione
               sia  il  codice  sorgente,  ossia  l’insieme  dei  comandi  predisposti  dall’autore  in
               linguaggio di programmazione, sia il codice oggetto, costituito dalla traduzione
               del  codice  sorgente  nel  linguaggio  macchina.   Non  ricevono  invece  tutela
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               autoriale il fine che il software si propone di raggiungere, gli algoritmi matematici
               che implementano le funzioni che il programma deve compiere e la flowchart che
               descrive  ad  un  livello  di  dettaglio  le  modalità  con  cui  le  diverse  parti  del
               programma  interagiscono  tra  loro.   Ad  essere  tutelata,  infatti,  è  la
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               rappresentazione  formale  del  software,  la  quale  costituisce  la  produzione
               dell’attività intellettiva del programmatore e si estrinseca nella scrittura tramite
               codice sorgente della sequenza di comandi che un dato elaboratore deve eseguire.
               Restano  invece  esclusi  dal  perimetro  della  protezione  i  principi  logici  e  gli
               algoritmi su cui si basa tale software, in quanto il diritto d’autore tutela la forma
                                                                                        13
               espressiva dell’opera e non le idee e le formule matematiche in essa contenute.

               Tra i vari contributi, cfr. AA. VV., Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale, Milano, 2022,
               212-217; SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società
               dell’informazione, Santarcangelo di Romagna, 2016, 237-290; AREZZO, Tutela brevettuale e autoriale dei
               programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa, Milano, 2012, 25 ss; SBRENNA,
               Art. 2575 Codice Civile, in RESCIGNO (a cura di), Codice Civile, Milano, 2010, 5366 ss; STRIPPOLI, La
               tutela giuridica del software: l’ordinamento giuridico italiano e statunitense a confronto, in Giust. Civ., 2004,
               389 ss. Per un approfondimento sulla possibilità di tutelare il software tramite brevetto, invece, cfr.
               DRAGONI,  Software  and  Patent  Law:  Reverse  Contaminations,  Hybridizations  and  Trends,  Observed
               Through the Legal Systems of Italy (and the EPC System), Japan, and the United States, in The Italian Law
               Journal, 2018, 95 ss; AREZZO, Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica
               di una dicotomia normativa, cit., 101 ss.
                  10  Cfr. anche la Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, par. 4.1.1. La
               definizione di cui alla Circolare appena menzionata ricalca quella fornita dall’art. 2, comma 8, della
               Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633).
                  11   In  particolare,  il  codice  oggetto,  pur  non  essendo  scritto  in  un  linguaggio  comprensibile
               all’uomo, rientra nella tutela di cui all’art. 2 n. 8 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in virtù del
               riferimento  testuale  «in  qualsiasi  forma  espressi».  Cfr.  Trib.  Bologna,  sez.  Proprietà  Industriale  e
               Intellettuale, 17 gennaio 2006.
                  12  Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006.
                  13  GATTEI, Contraffazione software e presupposti dell’accesso alla tutela cautelare, in Diritto dell’Internet,
               2006, 368-369. Sul punto si veda anche MOSCON, Diritto d’autore e protezione del software: l’irrisolta
               questione dell’originalità, in Diritto dell’Internet, 2007, 353, dove l’autore afferma che la tutelabilità
               delle idee e dei principi che stanno alla base del software è espressamente esclusa dal legislatore al
               fine di evitare che le idee diventano oggetto di monopolio. In questo modo, l’autore di un software
               non può evitare che altri programmatori creino software che facciano leva sulla medesima idea di
               fondo, ma siano caratterizzati da un diverso codice sorgente. In linea con questo orientamento si è
               poi successivamente espressa anche la giurisprudenza dell’Unione europea nella causa C-406/10 -
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