Page 10 - Gianni Capobianco - Tecnologia digitale come strumento di sostenibilità e net-zero per le imprese. Il caso dell'industria aeronautica - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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GIANNI CAPOBIANCO
Tale direttiva europea, e la relativa legge interna di recepimento, è intervenuta
principalmente sull’impiego delle tecnologie digitali per favorire la costituzione
telematica di S.r.l. e S.r.l.s., sulla pubblicità di dati e atti societari, in forma
digitale, nel registro delle imprese, sul deposito telematico di atti e informazioni
relativi a società e a sedi secondarie nonché sullo scambio di informazioni su
amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o decadenza (cd. disqualified
directors) . L’applicazione di tali strumenti digitali nel diritto societario,
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nell’intenzione del legislatore unionale, è in grado di incidere fortemente sul
“buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un
mercato interno competitivo” assicurando, al contempo, la stessa competitività ed
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affidabilità delle società europee .
Più in dettaglio, sul versante della costituzione interamente online di una S.r.l.
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e S.r.l.s. , l’art. 2 del D.lgs. n. 183/2021 prevede la possibilità che il notaio riceva
per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti
richiedenti o di alcune di esse, l’atto costitutivo attraverso l’impiego di una
piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del
Notariato . Sotto tale primo aspetto, l’impiego delle tecnologie digitali per la
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creazione di società ha impegnato la dottrina anche sul possibile impatto di tali
semplificazioni procedurali sulla libertà d’impresa di cui all’art.41 Cost., 16
CDFUE e 119 TFUE .
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Sotto diverso profilo, la direttiva ha poi interessato il tema della maggiore
digitalizzazione delle informazioni societarie conservate nei registri nazionali e
della interconnessione digitale tra registri delle imprese tra gli Stati membri, il cd.
27 BIANCA M., La costituzione online delle società tra un arresto del Consiglio di Stato e l’attuazione della
direttiva (UE) 2019/1151, in Riv. ODC, 2021, 3, 1315 ss.; SORCI, Costituzione di s.r.l. start up innovative
in forma telematica, controllo di legalità e poteri del conservatore del Registro delle Imprese, in
Giustiziacivile.com, 7/2021; ARCELLA, CHIBBARO, MANENTE, NASTRI, S.r.l. online, atto telematico e
atto a distanza, in Notariato, 2021, 37 ss. Sul tema cfr. anche PICARELLI, Verso la costituzione online di
società di capitali: un passo indietro, un passo avanti, in Rivista ODC, 2021, 3, 1371 ss.
28 In questi termini v. il considerando n.2 della Direttiva: “l’uso di strumenti e processi digitali per
avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle
tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato
membro, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, e uno dei prerequisiti per il buon
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funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e
per assicurare la competitività e l'affidabilità delle società”.
29 Aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro eseguiti mediante
bonifico bancario su conto corrente dedicato.
30 La procedura prevede particolari garanzie di sicurezza, in punto di accertamento dell’identità
elettronica delle parti, verifica dell’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica
qualificata. È previsto, inoltre, che il notaio interrompa la stipula dell’atto in videoconferenza,
richiedendo la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, qualora dubiti “dell’identità del richiedente
o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di
rappresentare una società”.
31 Per tutti, in senso critico, cfr. ZANARDO, Costituzione online di società: uno strumento per il
rafforzamento della liberta d’impresa?, in Riv. ODC, 2021, 3, 1333 ss.
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