Page 10 - Gianni Capobianco - Tecnologia digitale come strumento di sostenibilità e net-zero per le imprese. Il caso dell'industria aeronautica - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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GIANNI CAPOBIANCO





                  Tale direttiva europea, e la relativa legge interna di recepimento, è intervenuta
               principalmente sull’impiego delle tecnologie digitali per favorire la costituzione
               telematica  di  S.r.l.  e  S.r.l.s.,  sulla  pubblicità  di  dati  e  atti  societari,  in  forma
               digitale, nel registro delle imprese, sul deposito telematico di atti e informazioni
               relativi a società e a sedi secondarie nonché sullo scambio di informazioni su
               amministratori  colpiti  da  cause  di  ineleggibilità  o  decadenza  (cd.  disqualified
               directors) .  L’applicazione  di  tali  strumenti  digitali  nel  diritto  societario,
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               nell’intenzione  del  legislatore  unionale,  è  in  grado  di  incidere  fortemente  sul
               “buon  funzionamento,  la  modernizzazione  e  la  semplificazione  amministrativa  di  un
               mercato interno competitivo” assicurando, al contempo, la stessa competitività ed
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               affidabilità delle società europee .
                  Più in dettaglio, sul versante della costituzione interamente online di una S.r.l.
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               e S.r.l.s. , l’art. 2 del D.lgs. n. 183/2021 prevede la possibilità che il notaio riceva
               per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti
               richiedenti  o  di  alcune  di  esse,  l’atto  costitutivo  attraverso  l’impiego  di  una
               piattaforma  telematica  predisposta  e  gestita  dal  Consiglio  Nazionale  del
               Notariato . Sotto tale primo aspetto, l’impiego delle tecnologie digitali per la
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               creazione di società ha impegnato la dottrina anche sul possibile impatto di tali
               semplificazioni  procedurali  sulla  libertà  d’impresa  di  cui  all’art.41  Cost.,  16
               CDFUE e 119 TFUE .
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                  Sotto diverso profilo, la direttiva ha poi interessato il tema della maggiore
               digitalizzazione delle informazioni societarie conservate nei registri nazionali e
               della interconnessione digitale tra registri delle imprese tra gli Stati membri, il cd.



                  27  BIANCA M., La costituzione online delle società tra un arresto del Consiglio di Stato e l’attuazione della
               direttiva (UE) 2019/1151, in Riv. ODC, 2021, 3, 1315 ss.; SORCI, Costituzione di s.r.l. start up innovative
               in  forma  telematica,  controllo  di  legalità  e  poteri  del  conservatore  del  Registro  delle  Imprese,  in
               Giustiziacivile.com, 7/2021; ARCELLA, CHIBBARO, MANENTE, NASTRI, S.r.l. online, atto telematico e
               atto a distanza, in Notariato, 2021, 37 ss. Sul tema cfr. anche PICARELLI, Verso la costituzione online di
               società di capitali: un passo indietro, un passo avanti, in Rivista ODC, 2021, 3, 1371 ss.
                  28  In questi termini v. il considerando n.2 della Direttiva: “l’uso di strumenti e processi digitali per
               avviare  attività  economiche  più  facilmente,  più  rapidamente  e  in  modo  più  efficace  sotto  il  profilo  delle
               tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato
               membro,  e  per  fornire  informazioni  complete  e  accessibili  sulle  imprese,  e  uno  dei  prerequisiti  per  il  buon
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               funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e
               per assicurare la competitività e l'affidabilità delle società”.
                  29  Aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro eseguiti mediante
               bonifico bancario su conto corrente dedicato.
                  30  La procedura prevede particolari garanzie di sicurezza, in punto di accertamento dell’identità
               elettronica delle parti, verifica dell’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica
               qualificata.  È  previsto,  inoltre,  che  il  notaio  interrompa  la  stipula  dell’atto  in  videoconferenza,
               richiedendo la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, qualora dubiti “dell’identità del richiedente
               o  se  rileva il  mancato  rispetto  delle  norme riguardanti  la capacità  di  agire  e la capacità  dei  richiedenti  di
               rappresentare una società”.
                  31   Per  tutti,  in  senso  critico,  cfr.  ZANARDO,  Costituzione  online  di  società:  uno  strumento  per  il
               rafforzamento della liberta d’impresa?, in Riv. ODC, 2021, 3, 1333 ss.
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