Page 14 - Gianni Capobianco - Tecnologia digitale come strumento di sostenibilità e net-zero per le imprese. Il caso dell'industria aeronautica - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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GIANNI CAPOBIANCO





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               imprese che sono obbligati a munirsene . Viene poi introdotta la facoltà per il
               debitore  di  depositare  in  formato  digitale  bilanci,  scritture  contabili  e  fiscali
               obbligatorie, in aggiunta a determinati atti, relazioni, documenti . Sempre in via
                                                                           54
               telematica,  inoltre,  sono  svolte  le  operazioni  di  liquidazione  dei  beni  che
               compongono l’attivo, dell’azienda o suoi rami (art.214 CCII) attraverso vendite ai
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               sensi dell’art.216 CCII  nonché l’esercizio del diritto di voto da parte dei creditori
               nella procedura di concordato preventivo .
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                  In  modo  maggiormente  incisivo,  un  particolare  impiego  delle  tecnologie
               digitali nel diritto della crisi è stato poi realizzato dal D.lgs 17 giugno 2022, n.83
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               che,  come  noto,  ha  introdotto  nell’ordinamento  concorsuale  l’istituto  della
               composizione negoziata della crisi . Senza entrare nel merito dell’istituto, basti
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               qui solo considerare l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile
               agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di
               ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura . Il sistema
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               tecnologico predisposto per il funzionamento della piattaforma, infatti, consente
               la sua interoperabilità con le banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto
               nazionale  della  previdenza  sociale,  dell’Istituto  nazionale  per  l’assicurazione
               contro gli infortuni sul lavoro e dell’agente della riscossione oltre che l’accesso
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               alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia . Al
               contempo,  i  creditori  possono  accedere  alla  piattaforma  telematica  inserendo
               tutte  le  informazioni  sulla  propria  posizione  creditoria  e  i  dati  eventualmente
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               richiesti dall’esperto nominato . La piattaforma telematica, in altre parole, pur se
               limitatamente all’ambito della composizione negoziata della crisi, rappresenta
               l’unico  spazio  virtuale  dove  sono  compiute  tutte  le  principali  operazioni  del


                  53  Sui quali vi è anche il dovere di conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti per tutta la
               durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura.
                  54  Si veda, ad esempio, l’art.39 CCII che prevede gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno
               strumento di regolazione della crisi o ad una procedura di insolvenza. Sul tema, cfr. BASTIA, Prime
               considerazioni aziendalistiche sulla composizione negoziata della crisi, in www.ilcaso.it, 4 novembre 2021.
                  55  Ai sensi dell’art.216, co.4, CCII, tali vendite «sono effettuate con modalità telematiche tramite il
               portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
               sollecito svolgimento della procedura».
                  56  Art.107 CCII.
                  57  D.lgs17 giugno 2022, n.83, recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di
               cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del
               Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  giugno  2019,  riguardante  i  quadri  di  ristrutturazione
               preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure
               di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.
                  58  Disciplinata agli art.12 ss. CCII.
                  59  Gestita dal sistema delle camere di commercio, tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del
               Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
                  60  Art. 14, co.1, CCII.
                  61  Naturalmente, tutti gli accessi alla piattaforma, come la documentazione e le informazioni ivi
               inserite sono accessibili previo consenso prestato, dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del
               regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice
               in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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