Page 11 - Gianni Capobianco - Tecnologia digitale come strumento di sostenibilità e net-zero per le imprese. Il caso dell'industria aeronautica - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




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               BRIS  (Business  Registers  Interconnection  System) .  A  tal  fine,  l’art.13-septies  della
               direttiva prevede che “gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili informazioni
               concise e agevoli, gratuitamente, in almeno una lingua ampiamente compresa dal maggior
               numero possibile di utenti transfrontalieri, sui portali o sui siti web per la registrazione
               accessibili mediante lo sportello digitale unico”. Non diversamente, a norma dell’art.3
               del D.lgs 183/2021, tutti gli atti e i dati riguardanti le società di capitali sono
               conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata.
                  Come rilevato nel recentissimo studio pubblicato da Assonime (Note e studi
               1/2023)  “L’evoluzione  dell’organo  amministrativo  tra  sostenibilità  e  innovazione
               digitale”, inoltre, sono essenzialmente quattro gli ambiti applicativi delle nuove
               tecnologie  digitali  nella  prassi  delle  imprese:  a)  il  profilo  organizzativo,  b)  i
               processi decisionali, c) la compliance e la gestione dei rischi nonché d) i processi di
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               sostenibilità .
                  Da  un  lato,  infatti,  in  maniera  più  evidente,  le  nuove  tecnologie  digitali
               rappresentano un valido supporto per lo stesso funzionamento ed organizzazione
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               degli organi sociali , segnatamente delle assemblee , consentendo l’esercizio dei
               diritti  da  remoto,  la  partecipazione  assembleare  in  videoconferenza ,  la
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               manifestazione del diritto di voto attraverso modalità basate su blockchain  o ancora
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                  32   Rispetto  al  quale  la  Commissione  ha  pubblicato  un  libro  verde  del  4  novembre  2009,
               sull’accesso  delle  informazioni  societarie  nel  contesto  transfrontaliero  disponibile  la  seguente
               indirizzo:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0614.  Sul
               tema, BOCCHINI, Il registro europeo delle imprese, in Il registro delle imprese a vent’anni dalla sua attuazione,
               a cura di C. Ibba e I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 319 ss.
                  33  ASSONIME, L’evoluzione dell’organo amministrativo tra sostenibilità e innovazione digitale, cit., 61.
                  34  Sul tema, recentemente cfr. MANSOLDO, Adeguatezza delle misure e degli assetti (in funzione della
               prevenzione e della tempestiva rilevazione della crisi) al tempo della trasformazione digitale, in Dir. fall., 2023,
               3-4, 648 ss.
                  35  Recentemente sul tema cfr. SMIRNE, Le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione prima e dopo
               il Covid, in Rivista ODC, 2022, 2, 601 ss.
                  36  Rileva un’accelerazione nell’utilizzo delle tecnologie informatiche in seguito all’emergenza
               sanitaria PRENESTINI, La presentazione di proposte di deliberazione assembleare: riflessioni sul rapporto tra
               soci e amministratori nello scenario post-pandemico, in Riv. ODC, 2022, 3, 840. Sull’impatto delle misure
               adottate nel corso dell’emergenza sanitaria sul funzionamento delle assemblee  cfr. CORVESE, Le
               assemblee delle società di diritto comune e di diritto speciale alla prova del Covid-19, in Ianus Diritto e  Finanza,
               2020, 1 ss. In argomento, v. anche STANZIONE, L’assemblea virtuale nelle società di capitali: tra norme
               emergenziali, disciplina codicistica e margini dell’autonomia privata, in Rivista ODC, 2021, 2, 971 ss.
                  37  Che rappresenta un’applicazione delle tecnologie basate su registri distribuiti e si caratterizza
               per la non modificabilità dei dati trascritti e dalla possibilità di effettuare transazioni tracciabili.
               Invece, a norma della definizione contenuta all’art.8-ter del D.l. 14 dicembre 2018, n.135, conv. in
               Legge 11 febbraio 2019, n.12, sono “tecnologie basate su registri distribuiti”, quelle «che usano un
               registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su
               basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l'archiviazione di dati sia
               in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non
               modificabili».  Sull’impatto  delle  tecnologie  basate  su  blockchain  sulla  corporate  governance,  v.
               YERMACK, Corporate Governance and Blockchains (November 28, 2016). Review of Finance, Forthcoming,
               Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2700475 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2700475,

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