Page 41 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
digitali” ricevute? Si potrebbe, forse, obiettare che osti a ciò la necessità di tutelare
la privacy di chi ha intrattenuto rapporti col de cuius mediante quelle lettere, per
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cui, come già è successo in altri ordinamenti , arrivare a sostenere che magari gli
heredes potranno avere accesso solo ad alcune lettere e non ad altre (per esempio,
a quelle ricevute ma non a quelle inviate, o solo a quelle ricevute e già aperte,
ecc.); ma mi pare che una simile soluzione sia tutt’altro che condivisibile e trascuri
la circostanza per cui, nonostante il servizio sia prestato completamente in rete e
l’invio, la ricezione e la conservazione delle lettere avvenga soltanto in un mondo
digitale, qualunque questione deve essere affrontata dal giurista applicando la
legge, senza possibilità di giungere a soluzioni diverse per casi analoghi – per
quanto tra loro differenti sotto qualche piccolo aspetto –.
Ebbene, se, come appurato, è da ritenersi ammissibile la successione mortis
causa relativamente alle lettere di cui era titolare il de cuius; se nulla vieta al
mittente di conservare una copia di ogni lettera che si trovi ad inviare, con la
conseguenza ch’essa poi ricadrebbe tra i beni facenti parte del relictum; se è financo
possibile per gli eredi ritirare la posta indirizzata al de cuius che si trovi in giacenza
presso un fornitore di servizi postali semplicemente dimostrando la propria
qualità di eredi ; non si vede perché non debba ammettersi che costoro, dopo il
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decesso del precedente titolare dell’account di posta elettronica, possano
liberamente accedere a tutta la corrispondenza inviata e ricevuta ivi conservata
limitandosi a fare valere il proprio titolo ereditario e a prescindere dall’ammettere
o meno la successione nel rapporto contrattuale per la fruizione del servizio
fornito dalla piattaforma (che in ogni caso, per quanto già detto, è a mio avviso
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ammissibile, preferibilmente, nel caso specifico, con onere in capo alla società
gestrice di prendere le misure adeguate a rendere edotti i terzi del fatto che quello
specifico indirizzo di posta ora non appartiene più a Tizio ma a Sempronio ).
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89 Si pensi al caso del marine americano morto durante un’operazione militare a Falluja i cui
genitori si sono visti rifiutare da Yahoo! la possibilità di accedere alla sua casella di posta elettronica,
ottenendo da ultimo, peraltro in via transattiva, l’accesso alle sole e-mails ricevute ma non a quelle
inviate (sulla vicenda QUARTA-SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., 273, e, più
approfonditamente, MASPES, Successione digitale, trasmissione dell’account e condizioni generali di
contratto predisposte dagli internet services providers, in Contr., 2020, 585) o a quello della ragazza di
Manchester precipitata in circostanze misteriose dal dodicesimo piano dello stabile in cui viveva, i
cui genitori, dopo il rifiuto di Facebook di permettere loro di accedere all’account della figlia, sono
risultati soccombenti anche dinanzi alla Corte Federale del Northern District della California, che ha
ritenuto che la richiesta di accedere all’account violasse le previsioni dello Stored Communications Act
(sulla vicenda ancora MASPES, Successione digitale, trasmissione dell’account e condizioni generali di
contratto predisposte dagli internet services providers, cit., 585 ss.).
90 E ciò ai sensi dell’art. 35, c. 1, lett. c), d.P.R. 655/1982. La circostanza è tanto ricorrente nella
prassi che si è addirittura giunti dinanzi al giudice nomofilattico per stabilire se il ritiro di
corrispondenza indirizzata al defunto costituisca o meno atto di accettazione tacita dell’eredità (si
veda Cass. civ., 4 marzo 2020, n. 5995).
91 Così anche da RESTA, La morte digitale, cit., 913 ss.
92 Situazione, questa, che dopotutto può benissimo avvenire anche in merito alla corrispondenza
cartacea. Si pensi al caso di Tizio che abbia in essere un contratto volto all’utilizzo di una cassetta
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