Page 41 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               digitali” ricevute? Si potrebbe, forse, obiettare che osti a ciò la necessità di tutelare
               la privacy di chi ha intrattenuto rapporti col de cuius mediante quelle lettere, per
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               cui, come già è successo in altri ordinamenti , arrivare a sostenere che magari gli
               heredes potranno avere accesso solo ad alcune lettere e non ad altre (per esempio,
               a quelle ricevute ma non a quelle inviate, o solo a quelle ricevute e già aperte,
               ecc.); ma mi pare che una simile soluzione sia tutt’altro che condivisibile e trascuri
               la circostanza per cui, nonostante il servizio sia prestato completamente in rete e
               l’invio, la ricezione e la conservazione delle lettere avvenga soltanto in un mondo
               digitale, qualunque questione deve essere affrontata dal giurista applicando la
               legge, senza possibilità di giungere a soluzioni diverse per casi analoghi  – per
               quanto tra loro differenti sotto qualche piccolo aspetto –.
                  Ebbene, se, come appurato, è da ritenersi ammissibile la successione mortis
               causa  relativamente  alle  lettere  di  cui  era  titolare  il  de  cuius;  se  nulla  vieta  al
               mittente di conservare una copia di ogni lettera che si trovi ad inviare, con la
               conseguenza ch’essa poi ricadrebbe tra i beni facenti parte del relictum; se è financo
               possibile per gli eredi ritirare la posta indirizzata al de cuius che si trovi in giacenza
               presso  un  fornitore  di  servizi  postali  semplicemente  dimostrando  la  propria
               qualità di eredi ; non si vede perché non debba ammettersi che costoro, dopo il
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               decesso  del  precedente  titolare  dell’account  di  posta  elettronica,  possano
               liberamente accedere a tutta la corrispondenza inviata e ricevuta ivi conservata
               limitandosi a fare valere il proprio titolo ereditario e a prescindere dall’ammettere
               o  meno  la  successione  nel  rapporto  contrattuale  per  la  fruizione  del  servizio
               fornito dalla piattaforma  (che in ogni caso, per quanto già detto, è a mio avviso
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               ammissibile, preferibilmente, nel caso specifico, con onere in capo alla società
               gestrice di prendere le misure adeguate a rendere edotti i terzi del fatto che quello
               specifico indirizzo di posta ora non appartiene più a Tizio ma a Sempronio ).
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                  89  Si pensi al caso del marine americano morto durante un’operazione militare a Falluja i cui
               genitori si sono visti rifiutare da Yahoo! la possibilità di accedere alla sua casella di posta elettronica,
               ottenendo da ultimo, peraltro in via transattiva, l’accesso alle sole e-mails ricevute ma non a quelle
               inviate  (sulla  vicenda  QUARTA-SMORTO,  Diritto  privato  dei  mercati  digitali,  cit.,  273,  e,  più
               approfonditamente,  MASPES,  Successione  digitale,  trasmissione  dell’account  e  condizioni  generali  di
               contratto predisposte dagli internet services providers, in Contr., 2020, 585) o a quello della ragazza di
               Manchester precipitata in circostanze misteriose dal dodicesimo piano dello stabile in cui viveva, i
               cui genitori, dopo il rifiuto di Facebook di permettere loro di accedere all’account della figlia, sono
               risultati soccombenti anche dinanzi alla Corte Federale del Northern District della California, che ha
               ritenuto che la richiesta di accedere all’account violasse le previsioni dello Stored Communications Act
               (sulla  vicenda  ancora  MASPES,  Successione  digitale,  trasmissione  dell’account  e  condizioni  generali  di
               contratto predisposte dagli internet services providers, cit., 585 ss.).
                  90  E ciò ai sensi dell’art. 35, c. 1, lett. c), d.P.R. 655/1982. La circostanza è tanto ricorrente nella
               prassi  che  si  è  addirittura  giunti  dinanzi  al  giudice  nomofilattico  per  stabilire  se  il  ritiro  di
               corrispondenza indirizzata al defunto costituisca o meno atto di accettazione tacita dell’eredità (si
               veda Cass. civ., 4 marzo 2020, n. 5995).
                  91  Così anche da RESTA, La morte digitale, cit., 913 ss.
                  92  Situazione, questa, che dopotutto può benissimo avvenire anche in merito alla corrispondenza
               cartacea. Si pensi al caso di Tizio che abbia in essere un contratto volto all’utilizzo di una cassetta

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