Page 11 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
elettronica e a quello in forza di cui l’utente può fruire del servizio particolarmente
complesso offerto da un social network. Enormemente differenziati, infatti, sono i
servizi prestati dalle singole piattaforme digitali, eppure ritengo possibile
effettuare, quanto meno in termini generali, una ricostruzione della natura dei
rapporti contrattuali intercorrenti tra utente e piattaforma differenziando le
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piattaforme secondo la quadripartizione proposta dalla dottrina :
a) piattaforme di servizi;
b) piattaforme di e-commerce;
c) piattaforme di sharing economy;
d) piattaforme di pubblicità.
Le prime sono quelle che, solitamente dietro il pagamento di un corrispettivo,
forniscono all’utente un servizio di varia natura, come ascoltare della musica e
vedere un film (senza acquistare il brano o il film) oppure conservare files in un
archivio situato sul server di titolarità della piattaforma stessa (conservazione nel
c.d. cloud) o inviare e ricevere posta elettronica lato sensu intesa . A seconda del
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tipo di prestazione che è chiamata ad eseguire la piattaforma, mi pare di poter
distinguere tra:
a.1) prestazioni consistenti nella messa a disposizione di un bene digitale di
cui l’utente può fruire, come il film o il brano musicale, nel qual caso il
rapporto intercorrente tra il predetto e la piattaforma è riconducibile ad
un contratto di somministrazione, che l’art. 1559 c.c. definisce come il
contratto in virtù del quale una parte si obbliga, dietro il pagamento di un
corrispettivo, a eseguire a favore dell’altra prestazione periodiche o
continuative di cose;
a.2) prestazioni consistenti nella fornitura di un servizio che la piattaforma
presta mediante mezzi propri e senza vincolo di subordinazione nei
confronti dell’utente, nel qual caso il contratto pare riconducibile a quello
di appalto di servizi di cui all’art. 1655 c.c.
Le piattaforme di e-commerce sono quelle mediante le quali l’utente è messo in
contatto con altri utenti, coi quali conclude dei contratti di compravendita di beni
di titolarità di questi ultimi, oppure conclude contratti di compravendita di merci
di cui è titolare la piattaforma stessa:
b.1) nel primo caso la piattaforma si limita a fare da intermediario per facilitare
l’incontro tra la domanda di un utente e l’offerta dell’altro, per cui il
rapporto che intercorre tra lei e l’utente parrebbe riconducibile al contratto
di mediazione di cui all’art. 1754 c.c.;
b.2) nel secondo caso, invece, non viene tanto in rilievo il contratto sottostante
in base al quale l’utente può accedere alla piattaforma, che rimane
richieda espressamente un corrispettivo economico ma solo la cessione dei propri dati personali si
veda, per tutti, D’IPPOLITO, Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale
e negoziale, in Dir. inf., 2020, 635 ss.
28 Si rinvia di nuovo a QUARTA-SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., 115 ss.
29 Si veda però quanto si dirà poco appresso relativamente al caso Uber.
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