Page 9 - Marzia Gaia Marzano - Intelligenza artificiale e decisione penale: quali gli scenari possibili? - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
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grado di «sostituire la legge» , la quale ormai da tempo non appare più in grado
di conformare l’esito giudiziario, consentendo almeno di raggiungere una
maggiore prevedibilità dello stesso . Ciò, a sua volta, implementerebbe la
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capacità di autodeterminazione dei cittadini restituendo agli stessi una maggiore
fiducia nei confronti dello Stato.
In altri termini, data la crisi in cui attualmente versa il principio di legalità,
causata, per un verso, dalla sempre maggiore importanza acquisita dalle Corti
(costituzionali, interne ed europee) nel processo di formazione del diritto e,
per altro, dalla tendenza della giurisprudenza a «forzare i cancelli delle
parole» attraverso un uso distorto della tecnica di interpretazione estensiva ,
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si è fatta strada l’idea che il ricorso alla c.d. “giustizia predittiva” - essendo in
grado di garantire una stabilizzazione “debole” del precedente giurisprudenziale
- potrebbe rappresentare un rimedio in grado di assicurare il recupero almeno
parziale delle garanzie di cui il principio di legalità si fa portatore in materia
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penale .
Parimenti, gli strumenti di predizione decisoria sarebbero capaci di migliorare
l’affidabilità dei giudizi prognostici che l’organo decidente è chiamato ad emettere
tutte le volte in cui assume rilievo una valutazione sulla pericolosità di un soggetto
e garantirebbero – attraverso il ricorso ad indici di gravità oggettivi - una maggiore
uniformità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, consentendo
altresì al giudice di liberarsi, sia pur parzialmente, dal senso di responsabilità
collegato alla necessità di dover esercitare «poteri, i quali suppongono una
capacità che l’uomo non possiede» .
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Il ricorso alla giustizia predittiva sembrerebbe, infine, incoraggiato dai
15 SGUBBI, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019,
p. 41.
Nello stesso senso, si veda: GARAPON, LASSÈGUE, Justice digitale, cit., p. 175 che afferma «mentre
le banche dati permettevano di conoscere meglio il diritto, di commentarlo e perfino di criticarlo, il
trattamento tramite i big data, a partire da sentenze effettivamente emesse, genera una nuova
normatività».
16 Muovono da queste premesse: DI GIOVINE, Il Judge-Bot e le sequenze giuridiche in materia penale
(intelligenza artificiale e stabilizzazione giurisprudenziale), in Cass. Pen., 3, 2020, pp. 951 e ss.; CATERINI,
Il giudice penale robot, in La legislazione penale, 19 dicembre 2020; MANES, L’oracolo algoritmico e la
giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, in Discrimen, 15 maggio 2020.
17 Cfr. IRTI, I cancelli delle parole, Napoli, 2015.
18 In argomento si veda MANNA, Il lato oscuro del diritto penale, Pisa, 2017, pp. 33 e ss. e 44 e ss.
19 Sull’importanza della prevedibilità del diritto e sulla necessità di evitare decisioni “a sorpresa”,
le quali imporrebbero quantomeno un obbligo di prendere in considerazione il precedente anche
nei sistemi di civil law (nonostante l’assenza di un obbligo formale in tal senso) si veda: BIFULCO, Il
giudice è soggetto soltanto al «diritto». Contributo allo studio dell’art. 101, comma 2 della Costituzione italiana,
Napoli, 2008, pp. 43 e ss.
20 L’espressione è ripresa da CARNELUTTI, La pena dell’ergastolo è costituzionale?, in Riv. dir. proc.,
1, 1956, pp. 1-6 (spec. p. 4). Nello scritto l’Illustre giurista censura la funzione retributiva della pena
affermando che «il dosaggio del malum passionis in anni, mesi e giorni secondo la gravità di un
imponderabile malum actionis è quasi sempre meno serio del calcolo di Shylock quando pretendeva
di valutare in una libbra di carne l’inadempimento del suo debitore».
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