Page 17 - Carlo Valenti - I confini spazio-temporali del lavoro alla prova della digitalizzazione: potenzialità e rischi del modello “anytime, anywhere, any device” - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
P. 17

IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               ambiente  a  metà  tra  la  dimensione  fisica  e  quella  virtuale,  in  cui  si  potrebbe
               prospettare un intervento regolatorio analogo a quello del lavoro agile, ovvero
               legato alla disconnessione del lavoratore, alla prevenzione dei rischi connessi alle
               tecno-patologie e al corretto bilanciamento tra tempi di lavoro e di vita privata.
                  Passando  invece  alla  concezione  di  metaverso  quale  luogo  di  lavoro
                                      75
               principale, se non unico , andrebbe a configurare uno scenario simile a quello
               delle  web-based  platforms.  In  tal  senso,  l'attività  imprenditoriale  dell'impresa
               potrebbe  essere  persino  legata  all'esistenza  stessa  del  metaverso,  che  ne
               costituirebbe unico luogo/mezzo possibile per lo svolgimento. Sarebbe pertanto
               in questo caso necessario predisporre adeguati interventi a seconda del contesto
               di riferimento, tenendo a mente la specialità del luogo e degli strumenti della
                                     76
               prestazione  lavorativa .  Tale  operazione  deve  essere  svolta  non  solo
               provvedendo  a  revisionare  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  (DVR)  o  il
               modello  organizzativo  e  gestionale  (MOG)  per  garantire  la  sicurezza
                           77
               nell’impresa , ma anche intensificando le procedure informative per i lavoratori
               e gestendo correttamente l'enorme mole di dati che ne deriverebbe.
                  Gli ambiti di lavoro virtuali aprono infatti piste di riflessione in merito alla
               questione della privacy by default  e privacy by design , che dovranno essere riferite
                                                              79
                                            78
               tanto al lavoratore-persona, quanto al lavoratore-avatar. In tal senso, la tutela
               della privacy dei lavoratori nel metaverso dovrà essere pensata sia per garantire il
               trattamento  dei  soli  dati  personali  necessari  alla  specifica  finalità,  sia  nelle
               modalità più consone e adeguate a soddisfare la tutela dei diritti dei lavoratori
               interessati .
                         80
                  Ad  ogni  modo,  nonostante  permangano  molteplici  interrogativi  derivanti
               dallo  spostamento  della  dimensione  spazio-temporale  del  lavoro  nel  mondo


                  75  A tal proposito, si pensi DONINI – NOVELLA, Il metaverso come luogo di lavoro. Configurazione e
               questioni regolative, cit., 14-15.
                  76  In merito agli aspetti legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel metaverso, si veda:
               RACZ-ANTAL, Labour Law and Metaverse – can they fit together?, in It. lab. law E-Jour., 2023, 32 ss.
                  77  In tal senso: CHAPELLU, Lavoro agile e sicurezza: tra tutela della salute del lavoratore e una nuova
               ripartizione della responsabilità datoriale, in Var. tem. dir. lav., 2023, 266.
                  78
                    Per una definizione si veda: BRINO, Voce Privacy by default, in BORELLI - BRINO - FALERI -
               LAZZERONI - TEBANO - ZAPPALÀ, Lavoro e tecnologie. Dizionario del diritto del lavoro che cambia, Torino,
               2022, 170-172.
                  79  Per una definizione si veda: BRINO, Voce Privacy by design, in BORELLI - BRINO - FALERI -
               LAZZERONI - TEBANO - ZAPPALÀ, Lavoro e tecnologie. Dizionario del diritto del lavoro che cambia, Torino,
               2022, 173-175.
                  80  In particolare, secondo l'art. 25 GDPR, par. 1 «Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi
               di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
               trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
               persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia
               all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
               adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione
               dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di
               soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati».


                                                   181
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21