Page 36 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MASSIMO D'AURIA
della strategia produttiva, che è esattamente l’oggetto del contenzioso con Eni.
All’interno della cornice offerta dal testo della direttiva approvata, la grande
impresa assume il rischio di subire un giudizio che può anche sfociare in
provvedimenti specifici rivolti ad una condanna a adottare e ottemperare agli
impegni presi nel Piano di transizione. È, però, a questo livello che possono
proporsi maggiori dubbi ricostruttivi sull’impianto sanzionatorio in tema di lotta
ai cambiamenti climatici perché l’intero impianto pare sia stato pensato per i piani
di prevenzione e arresto degli impatti sociali e ambientali negativi e non anche
per il piano di transizione che, da questo punto di vista, appare un corpo estraneo.
A tale riguardo, infatti, gli artt. 17 e 18 della Direttiva prescrivono in capo agli
Stati membri l’obbligo di individuare l’Autorità indipendente incaricata di
investigare e controllare d’ufficio o su impulso di un reclamo circostanziato ex
art. 19, il rispetto delle prescrizioni in capo alle imprese. Con riferimento a quanto
stabilito dall’art. 15 in tema di lotta ai cambiamenti climatici, l’art. 18, 1° co.
limita la competenza dell’Autorità alla “adoption” e al “design”, dunque
all’adozione e alla definizione contenutistica del Piano di transizione da parte
dell’impresa
Si profila, quindi, una divisione del lavoro tra Autorità indipendente e giudice
che si situa nel solco della distinzione tra public e private enforcement che costituisce
un tratto caratterizzante ancorché problematico del diritto privato regolatorio .
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Probabilmente, il criterio giustificativo della distinzione di competenze risiede
in ciò che si è inteso propriamente impedire al giudice di esercitare un potere di
modificare il contenuto del Piano e, quindi, d‘imporre all’impresa di adeguare il
proprio modello di business o la strategia produttiva in senso più stringente
rispetto a quanto promesso nel Piano di transizione. Nel rimettere tale potere
all’Autorità, la soluzione si giustifica anche alla luce della considerazione che il
piano di transizione costituisce non solo uno schema rappresentativo del modello
di business dell’impresa ma anche, stante la natura multinazionale dell’impresa
coinvolta e la rilevanza della sua posizione sul mercato, uno strumento
conoscitivo delle condizioni del settore industriale di volta in volta considerato .
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57 A. ZOPPINI, Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca di confini tra Stato e mercato),
in Riv. cir. civ., 3 (2013), p. 521; F. MUNARO, Public e Private enforcement del diritto ambientale
dell’Unione, in Quaderni AISDUE, 1° gennaio 2023, 1-36. Si vedano, inoltre, gli scritti di M.
LIBERTINI, Diritto civile e tutela del mercato. Il rapporto tra pubblico e privato: la complementarità fra public
e private enforcement nel diritto antitrust, in Accademia, 4, 2024, 45 ss., F. DENOZZA, Il mercato, e le sue
tutele, tra diritto privato “relazionale” e diritto privato “regolatorio”, ibid., p. 122 ss. e M. NEGRI, Gli effetti
delle decisioni dell’AGCM nei giudizi civili: analisi di un’anomalia necessaria, ibid., 81 ss.; E: CAMILLERI,
Decisioni con impegni e private enforcement, ibid., 63 ss.
58 Il modello di riferimento è quello che risulta dalla presentazione degli impegni in applicazione
dell’art. 14 l. 287/90. C.E. CAZZATO, Decisioni con impegni, misure cautelari e programmi di clemenza
nell’attività dell’AGCM (anno 2015), in Concorrenza e mercato, Vol. 23/2016, p. 345; M. LIBERTINI, La
decisione di chiusura dei procedimenti per illeciti antitrust a seguito di impegni delle imprese interessate (art.
14-ter, l. 10 ottobre 1990, n. 287), in I nuovi strumenti di tutela antitrust, a cura di F. CINTIOLI-G. OLIVIERI,
Giuffrè, Milano 2007, p. 12; L. DE LUCIA-V. MINERVINI, Le decisioni con impegni nella normativa
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