Page 31 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
risultino effettivamente improntati agli obiettivi della transizione verso la
decarbonizzazione (art. 1 lett. c.).
La filosofia di fondo che ispira la direttiva appare, quindi, significativamente
orientata dalla necessità di innovare la dimensione della produzione di beni e
servizi per il mercato, quale che sia il settore, pubblico o privato, in senso
compatibile agli obiettivi della transizione ecologica. Detto altrimenti, così
come gli Stati, anche le società di grandi dimensioni saranno tenute a modificare
il proprio modello di business e la strategia produttiva in senso compatibile al
raggiungimento degli obiettivi di neutralità dell’emissioni carboniche.
Preme, quindi, ancora una volta evidenziare come, ai fini della lotta ai
cambiamenti climatici, l’impresa non viene inquadrata quale oggetto di
regolamentazione, ma quale soggetto regolatore la cui capacità normativa di
imporre uno standard produttivo al settore industriale considerato è
direttamente proporzionale alla grandezza della fetta di mercato che occupa.
Ne discende, quindi, che il vincolo climatico condiziona dall’interno la libertà
di iniziativa economica dell’impresa, rientrando nella cornice fornita dal
disposto di cui all’art. 41,2° co. Cost. che reclama l’obbligo per l’impresa di
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produrre astenendosi dall’arrecare ulteriori e irrimediabili danni al clima, al fine
di rispettare il c.d. diritto all’immutazione climatica che informa giuridicamente
l’intera sfera della produzione anche a tutela delle future generazioni .
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12. Il piano di transizione
La filosofia di fondo dell’intervento normativo si ritrova precisamente riflessa
nella sua concreta declinazione operativa, laddove la direttiva impone alle
società, ivi comprese quelle appartenenti al comparto energetico, di adottare e
attuare un Piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico (art.
15 dir.), piano che, quindi, si aggiunge a quelli operativi di prevenzione e arresto
43 In questo senso, coglie nel segno la proposta di M. PENNASILICO, La sostenibilità ambientale
nella dimensione civil – costituzionale: verso un diritto dello sviluppo “umano ed ecologico”, in RQDA, 2017,
4, 27 che individua nell’interesse ambientale “un limite interno allo sviluppo economico e, quindi,
all’attività di impresa e all’autonomia contrattuale”.
44 A. BARBA, Frammenti dal più recente dibattito tedesco sul diritto privato, in AA. VV., Liber
amicorum per Paolo Zatti, I, cit., pp. 28-29. In tema, M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”
nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, in Riv. quadr. dir.
amb., 2020, p. 4 ss., p. 35 ss.; A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione dell’autonomia
negoziale: considerazioni generali, in M. Pennasilico (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi ecologica
del diritto contrattuale, Napoli, 2016, 2; Aa. Vv., Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi,
sfide e prospettive per Stati, imprese e individui, a cura di P. Pantalone, Il diritto dell’economia, 2021; G.
MARCATAJO, La riforma degli articoli 9 e 41 della costituzione e la valorizzazione dell’ambiente, in
Ambientediritto.it, 2 (2022), p. 8;
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