Page 32 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MASSIMO D'AURIA
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dai rischi di impatto sociale e ambientale (artt. 7 – 8 dir.) .
Tanto l’adozione che l’attuazione del Piano di transizione sono, infatti, rivolti
“a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della
strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la
limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi.” (art. 1° co.
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lett. c) ” (…) “nonché l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel
regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica
al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio
e al gas.” (art. 15 dir.).
Secondo un modello usuale nella sintassi europea, la direttiva ha
predeterminato il contenuto obbligatorio del piano di transizione, a mente del
quale l’impresa dovrà definire:
“(a) obiettivi temporali relativi ai cambiamenti climatici per il 2030 e in fasi
quinquennali fino al 2050, basati su prove scientifiche conclusive e
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comprendenti , se del caso, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra dell'ambito scope 1, scope 2 e scope 3 per ciascuna categoria
45 Nel considerando n. 50 si osserva che il contenuto del piano di transizione per la mitigazione
dei cambiamenti climatici dovrebbe essere in linea con gli obblighi di rendicontazione previsti dalla
Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità delle imprese, si
dovrebbe ritenere che le imprese che rendicontano tale piano ai sensi della Direttiva 2013/34/UE
abbiano rispettato l'obbligo specifico di adottare un piano ai sensi della presente Direttiva. Perciò,
le società che presentano un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici ai
sensi dell'articolo 19 bis, 29 bis o 40 bis, a seconda dei casi, della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sono considerate conformi all'obbligo di adozione di cui al
paragrafo 1 del presente articolo. Le società che sono incluse nel piano di transizione per la
mitigazione dei cambiamenti climatici della loro impresa madre, segnalata ai sensi dell'articolo 29
o 40 bis, a seconda dei casi, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si
ritiene che abbia soddisfatto il requisito di adozione di cui al paragrafo 1.
46 È significativo che il documento presentato dal Coreper n. 6533/22 ove pure si registrava
l’autonomizzazione del capitolo relativo alla lotta ai cambiamenti climatici, si esprime in termini
più blandi, nel senso che la direttiva avrebbe posto “obblighi di adottare un piano per garantire la
compatibilità del modello di business e della strategia della società con la transizione a un'economia sostenibile
e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC.
47 I piani dovrebbero sviluppare azioni di implementazione per raggiungere gli obiettivi climatici
dell'azienda e basarsi su prove scientifiche conclusive, ovvero prove con validazione scientifica
indipendente che siano coerenti con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C come definito
dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e tenendo conto delle
raccomandazioni del Comitato scientifico consultivo europeo sul cambiamento climatico. Si tratta
di un aspetto significativo sia perché impone alle imprese di ragguagliare il contenuto dei piani alla
c.d. riserva di scienza, sia anche perché si supera così l’attacco frontale diretto a detta riserva come
strumento di rinvio mobile per la definizione del contenuto concreto della disciplina normativa
perpetrato dalle difese degli Stati e delle imprese nell’ambito dei giudizi, sul presupposto che non si
possa trattarli alla stregua di fonti del diritto. In tema v. M. F. CAVALCANTI, Fonti del diritto e
cambiamento climatico: il ruolo dei dati tecnico – scientifici nella giustizia climatica in Europa, in DPCE
online, sSp - 2/2023, p. 329 ss.; M. CARDUCCI, La ricerca dei caratteri differenziali della giustizia
climatica, ibid., 2/2020, p. 1345 ss.; S. BALDIN e P. VIOLA, L’obbligazione climatica nelle aule giudiziarie.
Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica, ibid., 3/2021, p. 612.
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