Page 41 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
Più di recente, il legislatore sembra riappropriarsi della funzione di regolatore
dei sistemi economici complessi e anche la CSR non si è sottratta a processi di
“istituzionalizzazione” . In particolare, a partire dalla direttiva 2014/95/UE sulla
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rendicontazione non finanziaria (recepita in Italia con il d. lgs. n. 254/2016)
numerosi interventi euro-unitari hanno dato corpo a regole sulla sostenibilità
introduttive di obblighi informativi o doveri di condotta per gli operatori
economici, con l’effetto di rendere la considerazione dei c.d. fattori ESG una
componente non meramente facoltativa o raccomandata, bensì strutturale delle
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strategie aziendali .
Vi è da chiedersi quali siano le ragioni fondanti l’inversione di rotta. In parte,
si può essere indotti a ritenere che la trasfigurazione degli impegni ecologico-
sociali in obblighi legali sia il naturale sviluppo di una cultura degli affari etici
ormai ampiamente diffusa nelle prassi e sedimentata nell’opinione comune e per
di più tradottasi, in diversi settori, in “parametri” (come certificazioni, indici di
sostenibilità elaborati dalle borse azionarie, etc.) utilizzati quali indicatori di
affidabilità per segmenti del consumo e della finanza sempre più consistenti. In
altre parole, la recente regolazione legislativa del fenomeno è un processo di
adeguamento alla transizione già in atto, che interviene a facilitarne l’attuazione
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nel momento in cui il mercato globale sembra più recettivo .
Per altro verso, e con ogni probabilità con maggiore realismo, la previsione di
regole cogenti, dotate di maggiore uniformità e certezza, risponde anche
all’esigenza di garantire effettività delle tutele, dovendosi prendere atto degli
inevitabili limiti che conseguono dall’affidare la protezione di interessi individuali
o collettivi qualificati, concorrenti rispetto a quelli tradizionalmente lucrativi
dell’impresa, ad un apparato che consti prevalentemente di regole di soft law o di
natura pattizia e, quindi, al moto spontaneo di operatori economici, (pur sempre)
fisiologicamente animati da “molle egoistiche” in funzione della
4 Sullo sviluppo di meccanismi di controllo pubblico indiretto, CASSESE (a cura di), La nuova
costituzione economica, in ID. (a cura di), La nuova costituzione economica, Roma-Bari, Laterza, 2023
rist., 389 ss. Per una più ampia riflessione sulla stagione “istituzionale” o “normativa” della
sostenibilità e sulle sue ricadute sui principi che governano l’autonomia contrattuale sia consentito
il rinvio a DEGL’INNOCENTI, Verso un’autonomia contrattuale sostenibile. Profili regolatori europei delle
catene globali del valore, Pisa, Pacini, 2024.
5 V. rapporto ASSONIME, Doveri degli amministratori e sostenibilità, in Riv. soc., 2021, 2-3, 387 ss.
Sul quadro normativo in evoluzione, cfr. ROLLI, Dalla Corporate Social Responsability alla
Sustainability, alla Environmental, Social and Governance, in CG, 2022, 41 ss.; ID., L’impatto dei fattori
ESG sull’impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità, Bologna, Il Mulino, 2020; GENOVESE,
La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria. Fra regole e contesto, Bologna, Il Mulino, 2023.
Evidenzia, tuttavia, come alcune iniziative legislative europee si caratterizzino per identificare
obiettivi, più che regole, LANDINI, Sostenibilità e “diritto dei privati”. Il caso dei contratti sostenibili nel
settore turistico, in Riv. trim. dir. econ., 2022, 4, 104, con particolare riferimento al regolamento sulla
tassonomia (reg. UE 2020/852).
6 Sulla normazione dei fenomeni di transizione, cfr. PASSALACQUA, Green Deal e transizione
digitale. Regolazione di adattamento, in AGE, 1, 2022, 35 ss.
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