Page 33 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
P. 33

IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               significativa;
                  (b) una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni
               chiave pianificate per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a) compresi, se
               del  caso,  i  cambiamenti  nel  portafoglio  di  prodotti  e  servizi  dell'impresa  e
               l'adozione di nuove tecnologie;
                  (c)  una  spiegazione  e  una  quantificazione  degli  investimenti  e  dei
               finanziamenti a sostegno dell'attuazione del piano di transizione;
                  (d)  una  descrizione  del  ruolo  degli  organi  di  amministrazione,  gestione  e
                                             48
               vigilanza in relazione al piano” .
                  Infine, gli Stati membri assicurano che il piano di transizione sia aggiornato
               ogni 12 mesi e contenga una descrizione dei progressi compiuti dall'impresa per
               raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) .
                                                                  49
                  L’obbligo ex lege di adozione del piano di transizione conferma la preferenza
               europea  per  discipline  impostate  su  doveri  di  autoregolazione  in  capo  delle
               imprese. Si tratta, a ben vedere, di utilizzo intelligente delle dichiarazioni d’intenti
               che  l’impresa  già  formula  erga  omnes  per  posizionarsi  sul  mercato  in  maniera
               competitiva .
                          50
                  A dispetto del carattere apparentemente descrittivo attribuito dalla direttiva ai
               loro contenuti, le dichiarazioni contenute nel piano di transizione hanno, infatti,
               carattere  promissorio  e  configurano  veri  e  propri  obblighi  in  capo  all’impresa
               capaci di generare un affidamento da parte della collettività.
                  Sotto un secondo profilo, risulta possibile contestare il fondamento della tesi
               difensiva  proposta  dall’impresa,  quello  insomma  che  la  manda  esente  da
               responsabilità sul presupposto che l’obiettivo di riduzione dei consumi si pone al
               di fuori della propria sfera di azione e controllo.


                  48   In  sede  di  approvazione  è  stata  soppressa  la  prescrizione  che  collega  la  remunerazione
               variabile  degli  amministratori  al  loro  contributo  alla  strategia  aziendale,  agli  interessi  a  lungo
               termine e alla sostenibilità della società, questa disposizione è stata soppressa (articolo 15, paragrafo
               3). La forma e la struttura della remunerazione degli amministratori sono questioni che rientrano
               essenzialmente  nella  competenza  della  società  e  dei  suoi  organi  o  azionisti  pertinenti.  Le
               delegazioni hanno chiesto di non interferire con i diversi sistemi di governo societario all'interno
               dell'Unione, che rispecchiano le diverse visioni degli Stati membri sul ruolo delle società e dei loro
               organi nel determinare la remunerazione degli amministratori.
                  49  Le autorità di vigilanza dovrebbero essere tenute almeno a supervisionare l'adozione e la
               progettazione del piano e i suoi aggiornamenti, in conformità con i requisiti stabiliti nella presente
               direttiva. Anche se l'obbligo di adozione sarà considerato soddisfatto, le aziende devono comunque
               rispettare l'obbligo di attuare il piano di transizione e di aggiornarlo ogni 12 mesi per valutare i
               progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi.
                  50  In questo senso, la proposta adotta un’impostazione che supera l’assunto secondo cui è la sede
               appropriata del sindacato sull’uso legittimo delle risorse produttive è appunto quella legislativa. Così
               in particolare C. CAMARDI, Brevi riflessioni sull’argomentazione per principi nel diritto privato, in Riv. dir.
               civ.,  2017,  p.  1130  ss.,  specialm.  1134;  indicando  così  nell’autonomia  dell’impresa  una  sede
               appropriata  di  ponderazione  su  cui  contra  A.  ZOPPINI,  Il  diritto  privato  e  le  “libertà  fondamentali”
               dell’Unione europea (principi e e problemi della Drittwirkung nel mercato unico, in Riv. dir. civ. 2016, p.
               712.

                                                    31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38