Page 37 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
P. 37
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
Alla luce della clausola best effort, l’Autorità potrà co-determinare insieme
all’impresa i contenuti del piano assumendo come parametro lo standard degli
impegni alla luce delle soluzioni tecnologiche più efficienti per il settore
considerato, il che dovrebbe implicare la convergenza delle imprese concorrenti
sugli standard d‘impegno più elevati che il settore industriale può
economicamente permettersi.
Ciò non toglie che, ai sensi dell’art. 18, 7° c. della direttiva, la decisione
favorevole all’impresa non inficia la possibilità di un giudizio sulla
responsabilità civile dell’impresa ex art. 22 dir. per i danni che il privato abbia
subito per tutto il periodo in cui l’impresa non si sia dotata di un piano di
transizione.
Come detto, peraltro, resta fuori dai poteri dell’Autorità la competenza a
verificare il rispetto degli impegni contenuti nel piano di transizione che,
evidentemente, dovrà essere valutata attraverso un giudizio sulla
responsabilità dell’impresa da condotta inattuosa da far valere dinanzi
all’autorità giudiziaria.
Ovviamente, non è detto che ogni grande impresa sia in grado di conformarsi
agli standard impegnativi più elevati per il settore industriale al quale appartiene.
Perciò, al giudice sarà affidato il compito di verificare la sussistenza del c.d.
59
decoupling organizzativo , ossia la discrasia tra ciò che si promette e ciò che
l’impresa effettivamente realizza. Sarà, quindi, nel potere del giudice decidere
sulla contestazione avente ad oggetto il breach of fiduciary duties assunti
dall’impresa con conseguente condanna all’adempimento in forma specifica a
conformarsi agli impegni.
Ciò vale salvo che l’impresa non dimostri che il rispetto degli impegni a suo
tempo assunti risulti economicamente insostenibile, ovvero che, in forza di un
criterio di ragionevolezza, “circostanze specifiche possono far sì che le imprese non
siano in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati” (considerando n. 50). Nel qual
caso, l’esito condurrà al declassamento reputazionale dell’impresa rispetto ai
concorrenti che, invece, ottemperano agli standards climatici più stringenti.
Resta il caso in cui l’impossibilità economica obiettiva sia riconducibile alle
caratteristiche proprie del settore industriale anziché alla singola impresa. Si
tratta, insomma, del caso in cui l’impossibilità di offrire soluzioni produttive
nazionale a tutela della concorrenza e dei consumatori, in Concorrenza e mercato, Milano 2011, pp. 534-
535; G. GITTI, Gli accordi con le Autorità indipendenti, in 20 anni di antitrust. L’evoluzione dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, a cura di C. Rabitti Bedogni-P. Barucci, Giappichelli, Torino
2010, pp. 1118 ss; A. PERA, G. CODACCI PISANELLI, Decisioni con impegni e private enforcement nel
diritto antitrust, in Merc. conc. reg., 2012, 1, p. 95
59 L’espressione è presa da Trib. Milano, 3 aprile 2024. Pres., est. Pendino che ha disposto
l’amministrazione giudiziaria a carico di Giorgio Armani Operations s.p.a. per contrastare il
fenomeno del caporalato a dispetto delle dichiarazioni sull’eticità della produzione lungo la filiera.
Ciò potrebbe riflettersi anche sulla legittimazione del singolo consumatore. In tema v., A. QUARTA,
Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei prodotti tra vendita e produzione, in
Contr. impr., 2 (2021), p.524 s.
35