Page 37 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Alla  luce  della  clausola  best  effort,  l’Autorità  potrà  co-determinare  insieme
               all’impresa i contenuti del piano assumendo come parametro lo standard degli
               impegni  alla  luce  delle  soluzioni  tecnologiche  più  efficienti  per  il  settore
               considerato, il che dovrebbe implicare la convergenza delle imprese concorrenti
               sugli  standard  d‘impegno  più  elevati  che  il  settore  industriale  può
               economicamente permettersi.
                  Ciò non toglie che, ai sensi dell’art. 18, 7° c. della direttiva, la decisione
               favorevole  all’impresa  non  inficia  la  possibilità  di  un  giudizio  sulla
               responsabilità civile dell’impresa ex art. 22 dir. per i danni che il privato abbia
               subito per tutto il periodo in cui l’impresa non si sia dotata di un piano di
               transizione.
                  Come detto, peraltro, resta fuori dai poteri dell’Autorità la competenza a
               verificare  il  rispetto  degli  impegni  contenuti  nel  piano  di  transizione  che,
               evidentemente,  dovrà  essere  valutata  attraverso  un  giudizio  sulla
               responsabilità  dell’impresa  da  condotta  inattuosa  da  far  valere  dinanzi
               all’autorità giudiziaria.
                  Ovviamente, non è detto che ogni grande impresa sia in grado di conformarsi
               agli standard impegnativi più elevati per il settore industriale al quale appartiene.
               Perciò,  al  giudice  sarà  affidato  il  compito  di  verificare  la  sussistenza  del  c.d.
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               decoupling  organizzativo ,  ossia  la  discrasia  tra  ciò  che  si  promette  e  ciò  che
               l’impresa effettivamente realizza. Sarà, quindi, nel potere del giudice decidere
               sulla  contestazione  avente  ad  oggetto  il  breach  of  fiduciary  duties  assunti
               dall’impresa con conseguente condanna all’adempimento in forma specifica a
               conformarsi agli impegni.
                  Ciò vale salvo che l’impresa non dimostri che il rispetto degli impegni a suo
               tempo assunti risulti economicamente insostenibile, ovvero che, in forza di un
               criterio di ragionevolezza, “circostanze specifiche possono far sì che le imprese non
               siano in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati” (considerando n. 50). Nel qual
               caso, l’esito condurrà al declassamento reputazionale dell’impresa rispetto ai
               concorrenti che, invece, ottemperano agli standards climatici più stringenti.
                  Resta il caso in cui l’impossibilità economica obiettiva sia riconducibile alle
               caratteristiche proprie del settore industriale anziché alla singola impresa. Si
               tratta, insomma, del caso in cui l’impossibilità di offrire soluzioni produttive

               nazionale a tutela della concorrenza e dei consumatori, in Concorrenza e mercato, Milano 2011, pp. 534-
               535; G. GITTI, Gli accordi con le Autorità indipendenti, in 20 anni di antitrust. L’evoluzione dell’Autorità
               Garante della Concorrenza e del Mercato, a cura di C. Rabitti Bedogni-P. Barucci, Giappichelli, Torino
               2010, pp. 1118 ss; A. PERA, G. CODACCI PISANELLI, Decisioni con impegni e private enforcement nel
               diritto antitrust, in Merc. conc. reg., 2012, 1, p. 95
                  59  L’espressione è presa da Trib. Milano,  3 aprile 2024. Pres., est. Pendino che ha disposto
               l’amministrazione  giudiziaria  a  carico  di  Giorgio  Armani  Operations  s.p.a.  per  contrastare  il
               fenomeno del caporalato a dispetto delle dichiarazioni sull’eticità della produzione lungo la filiera.
               Ciò potrebbe riflettersi anche sulla legittimazione del singolo consumatore. In tema v., A. QUARTA,
               Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei prodotti tra vendita e produzione, in
               Contr. impr., 2 (2021), p.524 s.

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