Page 40 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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FRANCESCA DEGL’INNOCENTI
1. Dalla responsabilità sociale d’impresa alle nuove forme di regulation delle
filiere produttive. Ragioni e prospettive
La percezione pubblica del ruolo dell’impresa nella società è mutata da tempo
in relazione ai maggiori rischi ai quali diritti e beni, particolarmente meritevoli di
tutela per l’ordinamento giuridico, rimangono esposti. Originariamente la
strategia politica delle istituzioni europee è limitata alla creazione di un contesto
più propizio per una crescita sostenibile ed inclusiva e l’attenzione da parte delle
imprese alle esigenze di interessi, anche diffusi, diversi da quelli dei soci assume i
connotati di una “integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle
preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate” (libro verde dalla Commissione europea del 18
luglio 2001); concetto successivamente rivisitato e declinato, alla luce delle nuove
linee programmatiche delle istituzione europee, nei termini di una “responsabilità
delle imprese per il loro impatto sulla società” (comunicazione del 25 ottobre del
2011 della Commissione europea), pur sempre connotata in senso “etico” o
“sociale”, più che giuridico, o comunque per lo più non soggetta a prescrizioni
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cogenti. In tale prospettiva, la condotta socialmente responsabile è quella che,
senza limitarsi a soddisfare obblighi di natura giuridica e senza mettere in
discussione lo scopo lucrativo dell’impresa, si spinge ad investire nel capitale
umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate anche al di là e
oltre i vincoli posti dall’ordinamento.
Un approccio quest’ultimo, fondato su leve prevalentemente reputazionali,
che progressivamente ha mostrato la propria inadeguatezza a garantire, da solo,
la realizzazione degli obiettivi volti ad assicurare il c.d. sviluppo sostenibile, come
delineati in particolar modo nel 2015 dall’Agenda Onu 2030 e nel 2019 dal Green
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Deal europeo . Si è, infatti, innescato un paradigma evolutivo inverso rispetto a
quello che ha caratterizzato le precedenti decadi, ove la diffusione di impegni etici
su base volontaria, anche al di là delle prescrizioni normative e dietro la
sollecitazione di organismi internazionali, si pone per lo più in connessione
all’arretramento del diritto e del potere di controllo da parte delle autorità
pubbliche dei rapporti economici, rispetto ad un mondo sempre più globalizzato
che sfugge alla regolazione e alla giurisdizione dei singoli Stati .
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1 Sull’evoluzione della responsabilità sociale d’impresa, la letteratura è sconfinata; cfr., ex
pluribus, LIBERTINI, Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, in ODC, 3, 2013, 1
ss.; CONTE (a cura di), La responsabilità sociale dell’impresa, Roma-Bari, Laterza, 2008.
2 LIBERTINI, Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale, in Contr.
impr., 2023, I, 73 ss. Per una sollecitazione all’integrazione, per via legislativa, della CSR nella
governance delle imprese, in epoca più risalente, già GALLINO, L’impresa irresponsabile, Torino,
Einaudi, 2005.
3 Si interroga sulla crisi della statualità e sui suoi effetti CAFAGGI, Crisi della statualità, pluralismo
e modelli di autoregolamentazione, in Pol. dir., 2001, 543 ss. Con riferimento alle fonti ordinamentali e
sovraordinamentali della transizione ecologica, cfr. BUONFRATE-URICCHIO (a cura di), Trattato breve
di diritto dello sviluppo sostenibile, Milano, WKI Cedam, 2023.
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