Page 44 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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FRANCESCA DEGL’INNOCENTI
di rilievo pubblicistico anche estranei alla compagine societaria, introducendo
obblighi di diligenza e responsabilità sui grandi operatori economici, individuati
in base a specifici criteri selettivi, che incidono tanto sugli assetti organizzativi e
sulle strategie aziendali, quanto sulle relazioni negoziali con i partner
commerciali. Più precisamente, le società che rientrano nel campo applicativo
della direttiva sono tenute ad adottare misure dirette ad individuare, prevenire,
mitigare o arrestare impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani o
sull’ambiente, in relazione non solo alle proprie attività ed operazioni, ma anche
a quelle delle loro affiliate e dei loro partner commerciali, diretti ed indiretti, lungo
l'intera catena di attività (art. 1, lett. a), art. 8, considerando n. 19). Coerentemente
con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°, C previsto nell’accordo
di Parigi, è inoltre, richiesta l’adozione di un piano per la mitigazione dei
cambiamenti climatici al fine di garantire la compatibilità del modello di business
e delle strategie aziendali con la transizione verso un'economia sostenibile (art. 1,
lett. c), art. 22, considerando n. 73).
2. La direttiva europea CSDDD e la delimitazione del perimetro applicativo
ratione personae. Dalla value chain alla chain of activities
Dopo un iter legislativo particolarmente travagliato, la direttiva CSDDD è
stata definitivamente approvata dal Consiglio UE in data 24 maggio 2024, non
senza alcuni emendamenti al testo originario della proposta, resisi necessari per
superare la disparità di vedute degli Stati membri su una serie di questioni
controverse . Uno degli aspetti sui quali sono maturate posizioni contrastanti
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anche in seno alle stesse istituzioni europee, chiamate a rilasciare i propri
orientamenti generali sulla proposta normativa, sono i criteri legali che
definiscono lo spazio operativo soggettivo della disciplina.
Sotto questo profilo, la versione definitiva della direttiva ha diminuito
significativamente il novero dei destinatari degli obblighi di due diligence, i quali
originariamente erano individuati in termini dimensionali ed economici più
contenuti rispetto a quelli attuali (imprese con un numero di dipendenti pari ad
almeno 500 e con un fatturato netto di oltre € 150 milioni a livello mondiale,
nell’ultimo esercizio) o per l’alto impatto del settore di operatività della società
(con numero di dipendenti e fatturato netto inferiori, ma comunque
rispettivamente pari a 250 e di almeno € 40 milioni), senza distinzione fra le
società di “diritto comune” o di “diritto speciale” e inclusi gli intermediari del
mercato finanziario .
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12 La direttiva dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 2027, mentre i tempi per
conformarsi alla disciplina sono diversificati in base alle dimensioni dell’impresa.
13 Sull’ambito soggettivo della proposta di direttiva CSDDD, cfr., fra gli altri, CORVESE, La
proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto
societario italiano, cit., 9 ss., e ID., La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di
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