Page 44 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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FRANCESCA DEGL’INNOCENTI





               di rilievo pubblicistico anche estranei alla  compagine societaria, introducendo
               obblighi di diligenza e responsabilità sui grandi operatori economici, individuati
               in base a specifici criteri selettivi, che incidono tanto sugli assetti organizzativi e
               sulle  strategie  aziendali,  quanto  sulle  relazioni  negoziali  con  i  partner
               commerciali. Più precisamente, le società che rientrano nel campo applicativo
               della direttiva sono tenute ad adottare misure dirette ad individuare, prevenire,
               mitigare o arrestare impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani o
               sull’ambiente, in relazione non solo alle proprie attività ed operazioni, ma anche
               a quelle delle loro affiliate e dei loro partner commerciali, diretti ed indiretti, lungo
               l'intera catena di attività (art. 1, lett. a), art. 8, considerando n. 19). Coerentemente
               con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°, C previsto nell’accordo
               di  Parigi,  è  inoltre,  richiesta l’adozione  di  un  piano  per  la  mitigazione  dei
               cambiamenti climatici al fine di garantire la compatibilità del modello di business
               e delle strategie aziendali con la transizione verso un'economia sostenibile (art. 1,
               lett. c), art. 22, considerando n. 73).


               2. La direttiva europea CSDDD e la delimitazione del perimetro applicativo
                  ratione personae. Dalla value chain alla chain of activities

                  Dopo un iter legislativo particolarmente travagliato, la direttiva CSDDD è
               stata definitivamente approvata dal Consiglio UE in data 24 maggio 2024, non
               senza alcuni emendamenti al testo originario della proposta, resisi necessari per
               superare  la  disparità  di  vedute degli  Stati  membri su  una  serie  di  questioni
               controverse . Uno degli aspetti sui quali sono maturate posizioni contrastanti
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               anche  in  seno  alle  stesse istituzioni  europee,  chiamate  a  rilasciare  i  propri
               orientamenti  generali  sulla  proposta  normativa,  sono  i  criteri  legali  che
               definiscono lo spazio operativo soggettivo della disciplina.
                  Sotto  questo  profilo,  la  versione  definitiva  della  direttiva  ha  diminuito
               significativamente il novero dei destinatari degli obblighi di due diligence, i quali
               originariamente  erano  individuati  in  termini  dimensionali  ed  economici più
               contenuti rispetto a quelli attuali (imprese con un numero di dipendenti pari ad
               almeno 500 e con un fatturato netto di oltre € 150 milioni a livello mondiale,
               nell’ultimo esercizio) o per l’alto impatto del settore di operatività della società
               (con  numero  di  dipendenti  e  fatturato  netto  inferiori,  ma  comunque
               rispettivamente pari a 250 e di almeno € 40 milioni), senza distinzione fra le
               società di “diritto comune” o di “diritto speciale” e inclusi gli intermediari del
               mercato finanziario .
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                  12   La  direttiva  dovrà  essere recepita  dai  Paesi  membri  entro  il  2027,  mentre  i  tempi  per
               conformarsi alla disciplina sono diversificati in base alle dimensioni dell’impresa.
                  13   Sull’ambito soggettivo della proposta di  direttiva CSDDD, cfr.,  fra  gli  altri,  CORVESE,  La
               proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto
               societario  italiano,  cit.,  9  ss.,  e ID.,  La  sostenibilità  ambientale  e  sociale  delle  società  nella  proposta di

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