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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
Nell’articolato approvato definitivamente, il riferimento alle attività (comunque)
impattanti, e cioè operanti in settori sensibili - quali a titolo esemplificativo, la
fabbricazione di tessuti e pellami, la silvicoltura, gli allevamenti di bestiame, le
attività di estrazione di risorse minerarie - è stato rimosso e, in base all’art. 2, la
disciplina si applica, in termini trasversali, e cioè a prescindere dal settore
merceologico di riferimento, alle (sole) imprese, costituite in conformità al diritto
di uno Stato membro, che abbiano, in media, 1.000 dipendenti ed un fatturato netto
a livello mondiale superiore a € 450 milioni, nell'ultimo esercizio per il quale è stato
o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio (art. 2, 1 c., lett. a), o che
hanno concluso accordi di franchising o di licenza in UE, in base ai requisiti, previsti
anche per i gruppi societari, di cui all’art. 2, 1 c., lett. c). Un numero estremamente
esiguo se parametrato al complessivo tessuto imprenditoriale che opera a livello
UE, in prevalenza rappresentato da PMI.
È comunque garantita l’estensione dell’operatività della normativa alle società
extra UE, purché abbiano un fatturato generato in UE superiore a € 450 milioni
nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio o abbiano concluso accordi di
franchising o di licenza in UE (art. 2, 2 c., lett. a) e lett. c), nonché ai gruppi
societari. Più precisamente, in quest’ultimo caso, la disciplina si applica alle
società capogruppo, UE o extra UE, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
i) società capogruppo di un gruppo che abbia quanto meno raggiunto le soglie
previste per le singole società, rispettivamente UE o extra UE, nell'ultimo
esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio
consolidato (art. 2, 1 c., lett. b), e art. 2, 2 c., lett. b); ii) società capogruppo di un
gruppo che (come previsto anche per le singole società, UE o extra UE) abbia
concluso “accordi di franchising o di licenza nell'Unione, in cambio di diritti di
licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano
un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi
aziendali uniformi”, e tali diritti di licenza ammontino a più di € 22,5 milioni,
sempre che il gruppo (o anche solo la società) abbia registrato un fatturato netto,
mondiale (in caso di società UE) o in UE (in caso di società extra UE), superiore
a € 80 milioni (art. 2, 1 c., lett. c), e art. 2, 2 c., lett. c).
Per quanto concerne il coinvolgimento delle società capogruppo
nell’assolvimento degli obblighi di due diligence, già presente in altri sistemi
normativi (il riferimento è, in particolare, alla Loi sur le devoir de vigilance n. 2017-
399 adottata in Francia il 27 marzo 2017), la normativa presuppone un peculiare
modello organizzativo e della programmazione economica delle attività, a causa
e in ragione della direzione unitaria, che interessa l’intero processo produttivo e
le diverse società che lo compongono e conseguentemente riconosce la
legittimazione delle holding ad impartire direttive e quindi a condizionare l’attività
delle società eterodirette nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità (v. art.
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla “insostenibile leggerezza” dello scopo sociale alla
“obbligatoria sostenibilità” della due diligence), in Banca impr. soc., 2022, 391 ss.
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