Page 45 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Nell’articolato approvato definitivamente, il riferimento alle attività (comunque)
               impattanti, e cioè operanti in settori sensibili - quali a titolo esemplificativo, la
               fabbricazione di tessuti e pellami, la silvicoltura, gli allevamenti di bestiame, le
               attività di estrazione di risorse minerarie - è stato rimosso e, in base all’art. 2, la
               disciplina  si  applica,  in  termini  trasversali, e  cioè  a  prescindere dal  settore
               merceologico di riferimento, alle (sole) imprese, costituite in conformità al diritto
               di uno Stato membro, che abbiano, in media, 1.000 dipendenti ed un fatturato netto
               a livello mondiale superiore a € 450 milioni, nell'ultimo esercizio per il quale è stato
               o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio (art. 2, 1 c., lett. a), o che
               hanno concluso accordi di franchising o di licenza in UE, in base ai requisiti, previsti
               anche per i gruppi societari, di cui all’art. 2, 1 c., lett. c). Un numero estremamente
               esiguo se parametrato al complessivo tessuto imprenditoriale che opera a livello
               UE, in prevalenza rappresentato da PMI.
                  È comunque garantita l’estensione dell’operatività della normativa alle società
               extra UE, purché abbiano un fatturato generato in UE superiore a € 450 milioni
               nell’esercizio  precedente  l’ultimo  esercizio  o  abbiano  concluso  accordi  di
               franchising o di licenza in UE (art. 2, 2 c., lett. a) e lett. c), nonché ai  gruppi
               societari. Più  precisamente, in  quest’ultimo caso, la  disciplina si  applica alle
               società capogruppo, UE o extra UE, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
               i) società capogruppo di un gruppo che abbia quanto meno raggiunto le soglie
               previste per  le  singole  società,  rispettivamente  UE o  extra  UE,  nell'ultimo
               esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio
               consolidato (art. 2, 1 c., lett. b), e art. 2, 2 c., lett. b); ii) società capogruppo di un
               gruppo che (come previsto anche per le singole società, UE o extra UE) abbia
               concluso “accordi di franchising o di licenza nell'Unione, in cambio di diritti di
               licenza  con  società  terze  indipendenti,  qualora  tali  accordi  garantiscano
               un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di  metodi
               aziendali uniformi”, e tali diritti di licenza ammontino a più di € 22,5 milioni,
               sempre che il gruppo (o anche solo la società) abbia registrato un fatturato netto,
               mondiale (in caso di società UE) o in UE (in caso di società extra UE), superiore
               a € 80 milioni (art. 2, 1 c., lett. c), e art. 2, 2 c., lett. c).
                  Per  quanto  concerne  il  coinvolgimento  delle  società  capogruppo
               nell’assolvimento degli  obblighi  di  due  diligence,  già  presente in  altri  sistemi
               normativi (il riferimento è, in particolare, alla Loi sur le devoir de vigilance n. 2017-
               399 adottata in Francia il 27 marzo 2017), la normativa presuppone un peculiare
               modello organizzativo e della programmazione economica delle attività, a causa
               e in ragione della direzione unitaria, che interessa l’intero processo produttivo e
               le  diverse  società  che  lo  compongono  e  conseguentemente  riconosce  la
               legittimazione delle holding ad impartire direttive e quindi a condizionare l’attività
               delle società eterodirette nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità (v. art.


               Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla “insostenibile leggerezza” dello scopo sociale alla
               “obbligatoria sostenibilità”  della due diligence), in Banca impr. soc., 2022, 391 ss.

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