Page 132 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MARILENA RISPOLI FARINA
come il “Fondo istituzionale” creato dalle banche di credito cooperativo.
Non può sottacersi che solo parzialmente i sistemi alternativi escogitati sono
riusciti ad essere tempestivi ed efficaci come i precedenti fondi, vuoi per la forma
volontaria, vuoi per la necessità, e la difficoltà, di reperire presso le banche
ulteriori contribuzioni, vuoi perché operazioni già in precedenza programmate
non hanno potuto realizzarsi a seguito della decisione della Commissione .
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6. La decisione del Tribunale UE del 19 marzo 2019 e la posizione della Corte
di Giustizia Europea
La decisione della Commissione è stata impugnata nel 2016 con separati ricorsi
sia dalla Repubblica italiana, sia dalla Banca popolare di Bari, sia dal FITD. Anche
la Banca d’Italia è intervenuta ad adiuvandum. Di conseguenza il Tribunale dell’UE
ha dovuto pronunziarsi sul caso specifico, cioè se l’intervento del FITD a favore
della banca TERCAS dovesse ritenersi un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par.
1, TFUE, ma in sostanza ha reso una decisione di portata generale, in grado di
influenzare il comportamento dei fondi di garanzia negli anni a venire.
Il Tribunale, pronunziandosi con lunga e articolata decisione, e dopo aver risolto
una serie di problemi processuali, affronta tale problema ripercorrendo i motivi in
base ai quali la Commissione ha ritenuto l’intervento del FITD un aiuto di Stato
lesivo della concorrenza, concludendo in senso contrario a quanto deciso dalla
Commissione, e riformandone la decisione. Questo profilo è risultato di particolare
delicatezza, in quanto solo le banche aderenti al fondo volontario hanno
partecipato ai salvataggi, e non le altre, e neppure tutte le aderenti, non potendo
essere imposto loro il versamento di somme. L’impressione che si ha peraltro dalla
lettura della sentenza non è quella di un disconoscimento totale delle
argomentazioni della Commissione. Il Tribunale afferma infatti che non basta, di
fronte a un soggetto di natura privata e che gestisce fondi privati, che esso sia
sottoposto a controlli pubblici perché un suo intervento possa qualificarsi come
aiuto di Stato, ma che occorre una prova rigorosa da parte della Commissione, nel
singolo caso concreto, che le risorse derivino da una normativa pubblica e che
CHITI - SANTORO (a cura di), Il diritto bancario europeo. Problemi e prospettive, Pisa, 2022, 159 ss.; BOCCUZZI,
Le crisi bancarie in Italia (2014 - 2020). Insegnamenti e riflessioni per la regolamentazione, cit., 50-54.
37 Un preciso quadro delle esperienze di soluzione delle crisi bancarie italiane a partire del 2015 è in
SERATA, (Direttore dell’unità di risoluzione e Gestione delle crisi. Banca d’Italia) Risoluzione e liquidazione:
esperienze recenti, in Atti del Convegno “Le crisi bancarie: risoluzione, liquidazione e prospettive di riforma alla
luce dell’esperienza spagnola e italiana”, Roma 21 ottobre 2022. I casi esaminati sono: 4 banche Less significant;
Banche Venete, Monte dei Paschi di Siena; Banca Carige; Banca Popolare di Bari, AIGIS Banca. Si
vedano anche RISPOLI FARINA, La recapitalizacion cautelar del Monte dei paschi di SienaY la Liquidacion forzosa
Adminastritiva de Vento Banca Y Banca Popolare di Vicenza. Estudio Comparativo, in GONZALES VASQUEZ -
COLINO MEDIAVILLA (a cura di), Cuestiones Controvertidas de la regulacion bancaria. Gobierno, supervisión y
resolución de entidades de crédito, Las Rozas (Madrid), 2018, 325 ss.; ID, La resolución bancaria en Italia.
Nuevas tendencias y comparación con Europa, in GONZALES VASQUEZ - COLINO MEDIAVILLA (a cura di),
Regulación bancaria y actividad financiera, Las Rozas (Madrid), 2020, 417 ss.
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