Page 133 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
l’intervento sia quindi imputabile direttamente allo Stato. Prova che, nel caso
specifico, il Tribunale ritiene che sia mancata. Il Tribunale peraltro, va qui
sottolineato, svolge comunque una serie di considerazioni, due delle quali appaiono
particolarmente rilevanti, e cioè : a) se è vero che i fondi di tutela dei depositi
svolgono come attività principale una funzione pubblica cogente circa il rimborso
dei depositanti, l’intervento invece a favore di banche in difficoltà non è, per i fondi
medesimi, un obbligo, bensì una scelta volontaria; b) di conseguenza, la prevista
autorizzazione della Banca d’Italia ha solo fini di verifica della sana e prudente
gestione, e la presenza dell’autorizzazione non comporta un obbligo del fondo di
effettuare l’intervento, e quindi non può parlarsi di un “mandato pubblico”. Se è
vero quindi che la decisione del Tribunale assume un notevole rilievo circa la
possibilità per i fondi di riprendere ad intervenire a sostegno di operazioni di
ristrutturazione e/o cessione di attività e passività bancarie, è anche vero che il
Tribunale non ha affermato in assoluto questa possibilità, lasciando aperto il
problema della verifica della compatibilità (quantomeno in forma più elastica) della
singola operazione con l’art. 107, par. 1, TFUE, e di conseguenza l’eventualità che
qualche operazione possa ricadere nel divieto di aiuti di Stato.
Di seguito la Commissione ha proceduto ad impugnare la decisione del
Tribunale, ma nel contempo va peraltro segnalato che con comunicato stampa
della Corte del 29 ottobre 2020, n. 135, aveva reso noto che nelle sue conclusioni
l’avvocato generale Tanchev si pronunciava per il rigetto dell’impugnazione.
Con la sentenza della Corte di Giustizia europea (grande sezione, 2 marzo
2021 nella causa C-425/19P) come è noto, si è conclusa la travagliata vicenda del
Caso Tercas, in quanto la Corte ha rigettato il ricorso della Commissione, ha
confermato la sentenza del Tribunale e ha reso pertanto definitivo l'annullamento
del provvedimento con il quale l'intervento del Fondo di Tutela dei Depositanti,
a favore di Banca Tercas, era stato dichiarato illegittimo dalla Commissione, in
quanto in violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato. Da parte italiana
si è sottolineato che i principi interpretativi che essa ha affermato restano acquisiti
al diritto europeo e sono un bagaglio prezioso nel quadro della gestione delle crisi
bancarie e della riforma del diritto europeo in materia e dell'auspicato avvio
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dell'European Deposit Insurance Scheme .
7. Crisi bancarie e intervento dei fondi alla luce della disciplina riformata
Nel nuovo quadro normativo della disciplina delle crisi bancarie delineato
dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD), i fondi di garanzia dei depositanti (SGD)
continuano a svolgere una funzione di particolare importanza. In primo luogo, ai
fini del rimborso dei depositanti in caso di liquidazione coatta della banca, ma
38 MACCARONE, Il caso Tercas e la Sentenza della corte di Giustizia Europea, in Rivista bancaria, aprile 2021,
n.4, PDF; COSTA, Crisi bancarie e interventi dei fondi di garanzia, in Dir. fall., 2020, pp.1389 ss.
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