Page 133 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               l’intervento  sia  quindi  imputabile  direttamente  allo  Stato.  Prova  che,  nel  caso
               specifico,  il  Tribunale  ritiene  che  sia  mancata.  Il  Tribunale  peraltro,  va  qui
               sottolineato, svolge comunque una serie di considerazioni, due delle quali appaiono
               particolarmente rilevanti, e cioè : a) se è vero che i fondi di tutela dei depositi
               svolgono come attività principale una funzione pubblica cogente circa il rimborso
               dei depositanti, l’intervento invece a favore di banche in difficoltà non è, per i fondi
               medesimi, un obbligo, bensì una scelta volontaria; b) di conseguenza, la prevista
               autorizzazione della Banca d’Italia ha solo fini di verifica della sana e prudente
               gestione, e la presenza dell’autorizzazione non comporta un obbligo del fondo di
               effettuare l’intervento, e quindi non può parlarsi di un “mandato pubblico”. Se è
               vero  quindi  che  la  decisione  del  Tribunale  assume  un  notevole  rilievo  circa  la
               possibilità  per  i  fondi  di  riprendere  ad  intervenire  a  sostegno  di  operazioni  di
               ristrutturazione e/o cessione di attività e passività bancarie, è anche vero che il
               Tribunale  non  ha  affermato  in  assoluto  questa  possibilità,  lasciando  aperto  il
               problema della verifica della compatibilità (quantomeno in forma più elastica) della
               singola operazione con l’art. 107, par. 1, TFUE, e di conseguenza l’eventualità che
               qualche operazione possa ricadere nel divieto di aiuti di Stato.
                  Di  seguito  la  Commissione  ha  proceduto  ad  impugnare  la  decisione  del
               Tribunale, ma nel contempo va peraltro segnalato che con comunicato stampa
               della Corte del 29 ottobre 2020, n. 135, aveva reso noto che nelle sue conclusioni
               l’avvocato generale Tanchev si pronunciava per il rigetto dell’impugnazione.
                  Con la sentenza della Corte di Giustizia europea (grande sezione, 2 marzo
               2021 nella causa C-425/19P) come è noto, si è conclusa la travagliata vicenda del
               Caso Tercas, in quanto la Corte ha rigettato il ricorso della Commissione, ha
               confermato la sentenza del Tribunale e ha reso pertanto definitivo l'annullamento
               del provvedimento con il quale l'intervento del Fondo di Tutela dei Depositanti,
               a favore di Banca Tercas, era stato dichiarato illegittimo dalla Commissione, in
               quanto in violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato. Da parte italiana
               si è sottolineato che i principi interpretativi che essa ha affermato restano acquisiti
               al diritto europeo e sono un bagaglio prezioso nel quadro della gestione delle crisi
               bancarie  e  della  riforma  del  diritto  europeo  in  materia  e  dell'auspicato  avvio
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               dell'European Deposit Insurance Scheme .


               7. Crisi bancarie e intervento dei fondi alla luce della disciplina riformata

                  Nel  nuovo  quadro normativo  della  disciplina  delle  crisi  bancarie  delineato
               dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD), i fondi di garanzia dei depositanti (SGD)
               continuano a svolgere una funzione di particolare importanza. In primo luogo, ai
               fini del rimborso dei depositanti in caso di liquidazione coatta della banca, ma


                  38  MACCARONE, Il caso Tercas e la Sentenza della corte di Giustizia Europea, in Rivista bancaria, aprile 2021,
               n.4, PDF; COSTA, Crisi bancarie e interventi dei fondi di garanzia, in Dir. fall., 2020, pp.1389 ss.


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